*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, raggiungibile in pochi minuti a piedi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e, con particolare attenzione, segue i propri assistiti nelle procedure di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).
Al momento della separazione tra i coniugi, sia essa consensuale o giudiziale, il mantenimento dei figli è argomento di primaria importanza e, spesso, rappresenta la ragione del più aspro scontro tra i coniugi. La maggiore ragione di lite, quindi, deve essere affrontata rendendo la parte assistita edotta sugli obblighi dei genitori e conseguentemente sulla adeguatezza o meno della pretesa economica che il genitore richiedente il mantenimento intende far valere.
In primo luogo, come spiegato in un precedente articolo del blog, l’obbligo di mantenimento dei figli, previsto dalla Costituzione (art.30) sussiste per entrambi i genitori in base alle rispettive sostanze. In secondo luogo, la contribuzione di ciascun genitore al mantenimento dei figli (minori o non economicamente auto sufficienti) impone, ex art. 147 c.c., di far fronte a svariate esigenze della prole.
Il mantenimento dei figli, pertanto, è obbligo ben diverso e assai più ampio dell’obbligo alimentare. Sono molteplici e variegate le abitudini ed esigenze dei figli (ludiche, ricreative, sportive …) che possono diventare fonte di vivace litigio tra i coniugi al momento della separazione (e similmente, al momento del successivo divorzio).
Tutte le necessità dei figli minori – o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – potrebbero, infatti, astrattamente confluire nel più ampio concetto di obbligo di mantenimento salvo, però, declinarsi, nella quantificazione che dell’assegno verrà compiuta dal Giudice, nella partizione tra “spese ordinarie” e “spese straordinarie” – o, più correttamente, “spese prevedibili” e “spese non prevedibili” – con risvolti economici differenti.
Infatti, l’assegno mensile di mantenimento dei figli comprende soltanto le spese considerate “ordinarie” e “prevedibili” che il genitore affronta periodicamente per il figlio. È quindi fondamentale poter illustrare alla parte assistita, con quanta più precisione possibile, l’elencazione di tale tipologia di spese; in quanto la somma – mensile – che sarà corrisposta per il mantenimento dei figli dovrà (pro quota!) essere congrua per affrontarle.
Spesso all’Avvocato che si occupa di separazione e divorzi viene richiesta consulenza dal genitore che intende presentare all’altro, coobbligato al mantenimento del figlio, scontrini e ricevute di spesa per l’acquisto di capi di abbigliamento per i figli minorenni e ne pretende, appunto, il rimborso pro quota. Sovente, lamentando proprio che il genitore obbligato al pagamento dell’assegno mensile in favore del figlio negherebbe al minore “le piccole spese normali”. Durante tali consulenze in materia di mantenimento dei figli, deve quindi essere ben chiarito che, salvo espresse e motivate eccezioni, il vestiario è considerato, dalla maggior parte dei Tribunali, una spesa ordinaria e, conseguentemente, non può esserne chiesta quota parte di rimborso all’altro genitore (a meno che questi, spontaneamente, intenda partecipare all’acquisto).
Si intuisce, quindi, come la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie in favore dei figli può essere superata soltanto per comune volontà dei genitori e come, a tal fine, ciò possa utilmente avvenire soltanto nell’accordo della separazione consensuale (ovvero del divorzio congiunto). In questa sede infatti, i genitori possono stilare un elenco di spese che (pur prevedibili, abituali, ordinarie che dir si voglia) può comprendere tutto ciò che i genitori desiderano garantire al figlio e che non sarà coperto dell’assegno mensile di mantenimento. Soltanto in tale accordo per la separazione consensuale (similmente, nel divorzio congiunto), si possono inserire voci di spesa straordinaria – quindi extra assegno mensile di mantenimento – della più disparata natura: ad esempio, i costi periodici per sport agonistico, oppure i canoni di abbonamento a canali televisivi, abbigliamento, spese periodiche in centri estetici, fino alla “paghetta” settimanale.
Le spese straordinarie esuleranno, quindi, dal versamento periodico dell’assegno di mantenimento dei figli e saranno, pro quota, versate a parte a quello dei genitori che le abbia anticipate.
Se, però, i genitori non trovano un accordo che possa confluire nelle condizioni di separazione consensuale o di divorzio non contenzioso, è il Giudice che deve quantificare la somma da corrispondersi a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, in base alle rispettive risorse economiche, da ciascuno dei genitori.
Nel far ciò, il Giudice si atterrà al più consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale in materia e, ove possibile, ai documenti contenenti linee guida – “protocolli” – redatti presso i diversi Tribunali d’Italia – protocolli che, nello sforzo di fornire le risposte ai singoli casi concreti, nella circoscrizione di riferimento, rappresentano uno strumento imprescindibile per l’avvocato che si occupa di separazioni dei coniugi e di divorzi e di questioni di diritto di famiglia in genere che coinvolgono figli minori.
Volendo tirare le somme e avvicinarsi ad un criterio distintivo quanto più uniforme possibile, possiamo definire “spese straordinarie” quelle non ragionevolmente prevedibili, perché solitamente non rientranti nelle abitudini periodiche dei figli e/o non rientranti nelle loro normali, comuni, esigenze.
Esse sono spese che, al contempo, gravano sensibilmente sul tenore di vita della famiglia, ovvero spese che, per il loro valore, incidono sulle capacità patrimoniali del genitore obbligato. Questo principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nel 2012 ed è ormai consolidato nelle Sentenze di merito dei Tribunali.
Al contrario, le spese di esiguo importo, effettuate per esigenze ripetitive nella quotidianità del minore (a titolo soltanto esemplificativo, le ricariche del telefono cellulare del figlio, oppure il costo per il rifornimento del ciclomotore) e, in generale tutte le spese di importo relativamente modesto che occorrono nella ruotine familiare del minore, si considerano rientrare nelle spese “ordinarie” e, quindi, non potranno essere richieste all’altro genitore a titolo di spese straordinarie, dovendo essere sostenute con l’assegno mensile di mantenimento.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sull’obbligo di pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli nei giudizi di separazione (o divorzio), Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).