*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di Separazione e Divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).
La normativa di riferimento è contenuta nella Legge nr. 898/1970. Con il divorzio si sciolgono gli effetti civili del matrimonio religioso, oppure si scioglie il matrimonio celebrato con rito civile.
Il procedimento di divorzio può essere avviato da ciascun coniuge indipendentemente dalla volontà dell’altro (divorzio giudiziale), oppure da entrambi congiuntamente (divorzio congiunto), in quest’ultimo caso indifferentemente con l’assistenza di un unico Avvocato oppure con il Patrocinio dei rispettivi Legali di fiducia.
Si è aggiunto, poi, con la Legge n. 162 del 2014 , il procedimento di convenzione di negoziazione assistita, ossia una procedura gestita dai rispettivi avvocati di fiducia dei coniugi che conduce allo scioglimento del matrimonio senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria. E’ questa la più snella modalità per ottenere il divorzio, spesso indicata dai Clienti, con espressione del tutto atecnica, come “divorzio davanti all’avvocato”. La stessa normativa ha introdotto, infine, la possibilità di domandare lo scioglimento del matrimonio innanzi l’ufficiale dello stato civile, secondo le modalità comunemente chiamate “divorzio facile”.
Comunemente, il divorzio viene chiesto a seguito dell’intervenuta Separazione Personale dei coniugi. Per avviare il procedimento di scioglimento (degli effetti civili) del matrimonio (religioso) dovranno essere trascorsi
Il termine decorre, in entrambi i casi, dal giorno della comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale all’esito della quale è stato emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, anche se la Sentenza di Separazione o il Decreto di Omologa del Tribunale interviene in un momento successivo. Il termine previsto si considera interrotto in caso di riconciliazione dei coniugi.
Tale termine è inderogabile, ma ciò non è noto a tutti. Infatti, sovente i coniugi separati si rivolgono al proprio avvocato chiedendo del “divorzio breve”. Tale gergale espressione è, però, alquanto fuorviante: il divorzio, nel nostro Ordinamento, non è “immediato”, ma è ottenibile dai coniugi soltanto dopo che sono decorsi 6 mesi dalla Separazione Consensuale (o dalla conclusione della procedura di negoziazione assistita) o 1 anno dalla Separazione Giudiziale e all’esito di procedimenti – più o meno articolati e complessi –che, però, devono obbligatoriamente essere intrapresi e, pertanto, hanno comunque dei tempi tecnici non superabili.
Attualmente, per presentare domanda di divorzio– anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 162 del 2014sul cosiddetto “divorzio davanti all’avvocato”, cioè mediante procedimento di convenzione di negoziazione assistita o di fronte all’ufficiale dello stato civile (il “divorzio facile”) – le parti devono alternativamente essere in possesso
Meno frequenti le altre cause di divorzio previste dalla Legge, che prescindono dalla Separazione Personale: la condanna di rilevanza penale del coniuge per determinate categorie di delitti ritenuti particolarmente riprovevoli; la mancata consumazione del matrimonio; passaggio in giudicato di sentenza di modificazione di attribuzione di sesso e, ovviamente, l’annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto all’Estero e/o l’aver contratto nuovo matrimonio all’Estero.
Con la Sentenza di divorzio le parti riacquistano lo status di “libero” e viene meno il cognome maritale per la moglie. Vengono meno il dovere di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione. Resta indissolubile, naturalmente, il Sacramento del Matrimonio nel caso di celebrazione con rito religioso per la Chiesa Cattolica e le nuove nozze dovranno essere celebrate necessariamente davanti l’ufficiale di stato civile.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul procedimento di separazione e valutare la più opportuna procedura di scioglimento del matrimonio nel caso concreto, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).
*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
In questo articolo si esamina il caso della richiesta di separazione personale dal coniuge con addebito della separazione.
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi). Una delle prime domande che, in materia di separazione legale dei coniugi, vengono rivolte all’avvocato riguarda l’addebito della separazione e le condizioni alle quali è possibile ottenere tale pronuncia.
E’ diritto della parte richiedente la separazione giudiziale domandare al Giudice l’addebito della separazione all’altra parte. Tuttavia la domanda di addebito deve trovare precisi presupposti di legge che, nel processo, diventano fatti che dovranno essere provati puntualmente.
Il coniuge che svolge domanda di addebito della separazione deve dimostrare, infatti, che l’irreversibilità della crisi coniugale – presupposto della domanda di separazione stessa – è ricollegabile esclusivamente al comportamento dell’altro coniuge.
Per fornire tale dimostrazione, occorrerà, quindi provare che il coniuge nei cui confronti è chiesto l’addebito ha tenuto comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Deve essere provato anche il rapporto di causalità tra il comportamento illegittimo del coniuge e l’impossibilità di ricomporre la crisi coniugale, cioè il nesso causa/effetto tra la condotta – contraria ai doveri coniugali – e la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza che, appunto, come spiegato in altri articoli del blog, costituisce presupposto fondamentale per richiedere la separazione coniugale.
La pronuncia di addebito della separazione, oggi, non ha più una connotazione di “colpa”, ma ha indubbiamente effetti pregiudizievoli di natura economica per la parte soccombente.
Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, infatti, non ha diritto al mantenimento, ai sensi dell’art. 156 c.1 Cod.Civ. (fermo il diritto, diverso, agli alimenti). Inoltre, ulteriore conseguenza pregiudizievole prevista dal Codice Civile è la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge (salvo, qualora abbia acquisito diritto agli alimenti, un assegno vitalizio a carico dell’eredità).
Si deve, però, riconoscere come, nella pratica, non sia sempre semplice ottenere una pronuncia di addebito perché, in corso di causa, possono emergere circostanze che integrano gli estremi di violazione dei doveri coniugali a carico di entrambi i coniugi, con conseguenti responsabilità condivise da marito e moglie circa la irreversibilità della crisi matrimoniale.
Nel corso del procedimento di separazione, infatti, accade che le parti si incolpino vicendevolmente del fallimento del rapporto di coppia e a fare la differenza, ai fini dell’accoglimento della domanda di addebito a carico dell’uno o dell’altro, sarà la solidità prova del nesso/causa effetto tra comportamento del coniuge e intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito, quindi, deve essere supportata da prove inconfutabili che convincano il Giudice circa la responsabilità esclusiva di uno dei coniugi nella causazione della crisi matrimoniale, altrimenti non sarà accolta.
Compito dell’avvocato che si occupa abitualmente di diritto di famiglia e, in particolare di separazioni giudiziali, è chiarire l’importanza di questo aspetto al Cliente sin dalla prima consulenza. Eventualmente, valutando la convenienza di indagini sulle abitudini del coniuge con l’aiuto di professionisti nei servizi investigativi.
Per ulteriori informazioni sulla possibilità di richiedere la separazione personale dal coniuge con addebito (separazione giudiziale), per consulenze in materia di separazione o divorzio, consensuale o giudiziale, per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.
Per approfondire ulteriormente l’argomento, tieniti aggiornato attraverso la sezione Blog. Trovi articoli inerenti il diritto di famiglia e i procedimenti di separazione e divorzio.
Inoltre, puoi leggere anche gli aggiornamenti sulle tematiche del diritto equestre e della responsabilità civile per svolgimento delle attività equestri.