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regime patrimoniale tra i coniugi

Il regime patrimoniale tra i coniugi

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

La comunione legale e la separazione legale dei beni dei coniugi

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L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi) ed il regime patrimoniale tra i coniugi.

Tali procedimenti coinvolgono, oltre i rapporti personali, il patrimonio familiare e quello dei coniugi. Sia i provvedimenti del Giudice, che le concordate condizioni di separazione consensuale e, parimenti, l’accordo di negoziazione assistita, incidono sulla gestione e sulle sorti, in genere, dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

I rapporti patrimoniali verranno diversamente coinvolti, durante i procedimenti di separazione e divorzio, a seconda che il regime patrimoniale prescelto al momento del matrimonio sia quello della comunione legale beni o quello della separazione legale dei beni.

Il regime patrimoniale tra i coniugi viene prescelto al momento della celebrazione del matrimonio ed è quello della comunione legale, salvo che gli sposi non indichino espressamente di optare per la separazione dei beni.

Vi è, poi, un terzo regime patrimoniale tra i coniugi, quello della “comunione convenzionale” che può essere scelto prima o dopo il matrimonio, stipulando un atto pubblico che, per espresso accordo degli interessati, modifica la comunione legale (ammettendo o escludendo beni e/o indicando come amministrarli), pur nel rispetto delle norme inderogabili.

I beni inclusi nella comunione legale

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La comunione legale dei coniugi ha ad oggetto soltanto alcuni beni (immobili, mobili, diritti e crediti), mentre per gli altri permane la condizione originaria di separazione dei rispettivi patrimoni delle parti. Entrano a far parte della comunione tutti i beni acquistati congiuntamente o disgiuntamente dai coniugi durante il matrimonio e le aziende costituite dopo il matrimonio gestite da entrambi i coniugi. Tali beni entrano in comunione immediatamente, cioè non appena vengono acquistati. Entrano, poi, in comunione anche i frutti dei beni propri di ciascun coniuge e i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, ma soltanto se le somme residueranno al momento dello scioglimento della comunione (cosiddetta “de residuo”).

I beni esclusi dalla comunione legale

Non entrano, invece, a far parte della comunione i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario, né quelli che, in costanza di matrimonio, sono pervenuti ad uno dei coniugi a titolo gratuito. Restano, inoltre, esclusi dalla comunione gli altri acquisti che, ai sensi dell’art. 179 c.c., costituiscono beni personali:

  • i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno;
  • le somme percepite quale pensione di invalidità;
  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati purché si abbia l’attenzione di inserire specifica dichiarazione nell’atto di acquisto.

Su questi ultimi beni, dunque, al momento della separazione personale dei coniugi, o del divorzio, nulla può pretendersi.

Debiti e patrimonio in comunione

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Per quanto concerne i debiti contratti dai coniugi durante il matrimonio, in line generale, si deve distinguere in base al motivo per cui è stata assunta l’obbligazione di pagamento.

I debiti dei coniugi – e i debiti del singolo coniuge – contratti nell’interesse precipuo della famiglia trovano garanzia di solvibilità nel patrimonio in comunione.

Il debito contratto, invece, per motivi diversi dall’interesse familiare – non è un debito comune ma – è un debito personale del coniuge del quale quest’ultimo è chiamato a rispondere – prima e in via preferenziale – con i beni personali. Soltanto qualora i beni personali del coniuge non siano sufficienti per onorare il pagamento, allora il coniuge ne risponderà con i beni facenti parte della comunione legale.

Ciò significa che i creditori del coniuge che ha contratto il debito per ragioni personali, dovranno prima aggredire il patrimonio personale del debitore e, soltanto dopo averlo infruttuosamente escusso, rivalersi sul patrimonio familiare.

Quando si scioglie la comunione

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La comunione si scioglie, nei casi più numericamente significativi, con la Separazione Personale dei coniugi. Si scioglie, inoltre, con il divorzio (nei casi in cui non sia preceduto da Separazione), con l’annullamento e la dichiarazione di nullità. Infine, cessa nel caso di richiesta giudiziale di separazione dei beni (in presenza dei requisiti indicati dall’art. 193 cod. civ.) e, infine, per morte, dichiarazione di morte presunta, di assenza e di fallimento.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli. Per ulteriori informazioni sul regime patrimoniale tra i coniugi, sui debiti contratti durante il matrimonio e sull’opportunità di chiedere la separazione legale dei beni, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative.