*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).
La regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi rappresenta questione essenziale per la definizione della crisi matrimoniale, tanto nella separazione, che nel divorzio.
Nel procedimento di divorzio in particolare, punto cruciale della disciplina dei rapporti economici è il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio che, a differenza dell’assegno di mantenimento già eventualmente previsto con la separazione, presuppone lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
L’assegno divorzile è previsto dall’art. 5, co.VI, della Legge n. 898/1970 che dispone la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. L’assegno di divorzio, oggetto di vastissima giurisprudenza di merito e di legittimità, ha trovato nuovo inquadramento con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite ha, infatti, decretato il superamento del maggiormente noto criterio del “tenore di vita” dei coniugi quale parametro di determinazione dell’assegno di divorzio (non senza lasciare agli operatori del diritto problemi interpretativi). La Corte ha, invece, riconosciuto la natura composita del diritto all’assegno divorzile e necessariamente più articolata.
L’assegno divorzile assume, oggi, funzione sia assistenziale-risarcitoria sia compensativa, successiva allo scioglimento del vincolo matrimoniale, con preminenza della funzione perequativa.
L’assegno di divorzio, quindi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, ha perduto il preminente carattere strettamente assistenzialistico della parte economicamente svantaggiata, perché non si basa più soltanto sulla disparità reddituale dei coniugi (correzione e superamento del criterio del “tenore di vita”), né si basa più soltanto sulle condizioni soggettive del richiedente (criterio dell’autosufficienza economica).
Ai fini del riconoscimento dell’assegno, dunque, sebbene vadano ancora considerati i criteri di Legge (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, si aggiunge un’ulteriore valutazione che il Giudice dovrà effettuare per riconoscere il diritto all’assegno.
Senza pretesa di essere esaustivi, in quanto il tema merita (e richiede) approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali sia antecedenti che successivi alla pronuncia delle Sezioni Unite, con la Sentenza nr. 18287/2918, la Corte di Cassazione indica al Giudice di valutare il pregresso vissuto matrimoniale, accertando in maniera rigorosa se l’attualità dello squilibrio economico tra le parti – su cui il richiedente l’assegno divorzile fonda la propria pretesa – trova la sua origine (in un rapporto di causa/effetto) nelle scelte matrimoniali e familiari compiute durante gli anni di matrimonio.
Solo per fare alcuni esempi: la rinuncia di un coniuge ad un maggiore impegno lavorativo compiuta durante la convivenza matrimoniale, oppure l’interruzione di un percorso professionale, sono scelte che possono aver pregiudicato in maniera irreversibile la posizione economica del richiedente l’assegno. In quanto tali, in giudizio, diventano elementi che, se provati, hanno rilevanza ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio.
Qualora la parte richiedente l’assegno divorzile dia prova in giudizio che lo squilibrio economico tra i coniugi è rilevante e dipendente – causalmente originato – dalle scelte e dai sacrifici fatti nell’interesse della famiglia in costanza di matrimonio e che, date le contingenti circostanze (su tutte, l’età del coniuge), non è oggettivamente esigibile che tale squilibrio economico possa essere superato dal soggetto richiedente l’assegno, l’assegno sarà riconosciuto.
L’assegno potrà allora essere commisurato, piuttosto che al pregresso tenore di vita familiare, al contributo fornito dal coniuge richiedente alla vita familiare rapportato alla durata della convivenza matrimoniale. Fondamentale, anche in questo caso, sarà fornire elementi probatori rigorosi per formare il convincimento del Giudice sull’esistenza dell’impegno quantitativo e qualitativo profuso dal richiedente l’assegno alla vita familiare.
Il nuovo orientamento giurisprudenziale, imponendo una valutazione più articolata e complessa della vita coniugale, esclude automatismi nel riconoscimento del diritto e chiarisce, pur nella complessità del contenuto della Pronuncia (il cui esame in questo articolo è volutamente limitato agli aspetti essenziali) che il solo criterio assistenziale non può più considerarsi sufficiente a fondare il diritto all’assegno di divorzio, diritto che, invece, potrà essere riconosciuto da Giudice declinandolo in maniera differente a seconda del singolo caso concreto, sulla base del più attento vaglio e della specificità del pregresso familiare.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto all’assegno divorzile e sul procedimento di divorzio, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.
*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
In questo articolo si esamina il caso della richiesta di separazione personale dal coniuge con addebito della separazione.
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi). Una delle prime domande che, in materia di separazione legale dei coniugi, vengono rivolte all’avvocato riguarda l’addebito della separazione e le condizioni alle quali è possibile ottenere tale pronuncia.
E’ diritto della parte richiedente la separazione giudiziale domandare al Giudice l’addebito della separazione all’altra parte. Tuttavia la domanda di addebito deve trovare precisi presupposti di legge che, nel processo, diventano fatti che dovranno essere provati puntualmente.
Il coniuge che svolge domanda di addebito della separazione deve dimostrare, infatti, che l’irreversibilità della crisi coniugale – presupposto della domanda di separazione stessa – è ricollegabile esclusivamente al comportamento dell’altro coniuge.
Per fornire tale dimostrazione, occorrerà, quindi provare che il coniuge nei cui confronti è chiesto l’addebito ha tenuto comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Deve essere provato anche il rapporto di causalità tra il comportamento illegittimo del coniuge e l’impossibilità di ricomporre la crisi coniugale, cioè il nesso causa/effetto tra la condotta – contraria ai doveri coniugali – e la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza che, appunto, come spiegato in altri articoli del blog, costituisce presupposto fondamentale per richiedere la separazione coniugale.
La pronuncia di addebito della separazione, oggi, non ha più una connotazione di “colpa”, ma ha indubbiamente effetti pregiudizievoli di natura economica per la parte soccombente.
Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, infatti, non ha diritto al mantenimento, ai sensi dell’art. 156 c.1 Cod.Civ. (fermo il diritto, diverso, agli alimenti). Inoltre, ulteriore conseguenza pregiudizievole prevista dal Codice Civile è la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge (salvo, qualora abbia acquisito diritto agli alimenti, un assegno vitalizio a carico dell’eredità).
Si deve, però, riconoscere come, nella pratica, non sia sempre semplice ottenere una pronuncia di addebito perché, in corso di causa, possono emergere circostanze che integrano gli estremi di violazione dei doveri coniugali a carico di entrambi i coniugi, con conseguenti responsabilità condivise da marito e moglie circa la irreversibilità della crisi matrimoniale.
Nel corso del procedimento di separazione, infatti, accade che le parti si incolpino vicendevolmente del fallimento del rapporto di coppia e a fare la differenza, ai fini dell’accoglimento della domanda di addebito a carico dell’uno o dell’altro, sarà la solidità prova del nesso/causa effetto tra comportamento del coniuge e intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito, quindi, deve essere supportata da prove inconfutabili che convincano il Giudice circa la responsabilità esclusiva di uno dei coniugi nella causazione della crisi matrimoniale, altrimenti non sarà accolta.
Compito dell’avvocato che si occupa abitualmente di diritto di famiglia e, in particolare di separazioni giudiziali, è chiarire l’importanza di questo aspetto al Cliente sin dalla prima consulenza. Eventualmente, valutando la convenienza di indagini sulle abitudini del coniuge con l’aiuto di professionisti nei servizi investigativi.
Per ulteriori informazioni sulla possibilità di richiedere la separazione personale dal coniuge con addebito (separazione giudiziale), per consulenze in materia di separazione o divorzio, consensuale o giudiziale, per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.
Per approfondire ulteriormente l’argomento, tieniti aggiornato attraverso la sezione Blog. Trovi articoli inerenti il diritto di famiglia e i procedimenti di separazione e divorzio.
Inoltre, puoi leggere anche gli aggiornamenti sulle tematiche del diritto equestre e della responsabilità civile per svolgimento delle attività equestri.
*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini si è occupata di diritto di famiglia sin dagli inizi della propria carriera, orientando il proprio percorso formativo in materia di procedimenti di separazione o divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi) e di tutela dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio.
L’Avv. Chiara Pollini nel corso degli anni ha acquisito competenza ed esperienza nella assistenza e consulenza legale alle famiglie, con particolare riferimento a:
Attraverso quest’ ultimo procedimento, infatti, dal 2014 (con il “decreto giustizia” d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) è possibile risolvere la crisi coniugale senza rivolgersi al Tribunale (è la così detta “separazione davanti all’Avvocato” o “divorzio davanti all’Avvocato”).
Questa modalità presuppone che entrambi i coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati, abbiano intenzione di procedere alla separazione o divorzio e siano disposti a collaborare lealmente per trovare un accordo sulle condizioni di separazione o divorzio.
Quando invece i contrasti in famiglia non sono risolvibili di comune accordo, è comunque sempre possibile chiedere all’avvocato di agire in via giudiziale.
Ciascuno dei procedimenti sopra elencati presenta i propri vantaggi e svantaggi e, ovviamente, tempi e costi differenti.
Ma, attenzione: non è detto che, nel singolo caso concreto, il preventivo più basso, o il procedimento che si prospetta più rapido, significhi anche tutela migliore di tutti gli interessi coinvolti nella crisi coniugale.
Ciò che è importante, invece, è che la consulenza dell’avvocato esamini tutti gli aspetti della crisi coniugale e che vengano spiegati con chiarezza i pro e i contro delle diverse azioni processuali.
La consulenza per la separazione o divorzio – quella in materia di diritto di famiglia, in genere – deve aiutare la persona interessata a comprendere le conseguenze e gli sviluppi che deriveranno dall’azione legale che sarà, poi, intrapresa per ottenere la separazione o divorzio dal coniuge.
Volere ottenere la separazione o divorzio “il prima possibile”, oppure spendendo “il meno possibile”, può costare più caro di un’azione legale il cui preventivo di spesa era maggiore!
E’ quindi fondamentale instaurare con l’avvocato una comunicazione fluida e trasparente, attraverso la quale il Cliente possa trovare le risposte che cerca relativamente alla reale convenienza dei costi e ai tempi del giudizio.
Tuttavia, al contempo, è altrettanto fondamentale che il consulto legale dia a chi intende separarsi (o divorziare) la consapevolezza dei diritti che, nella fattispecie, si possono far valere nei confronti dell’altro coniuge e degli obblighi che, con la separazione o con il divorzio, si assumono verso la controparte.
L’Avv. Chiara Pollini, dopo aver approfondito la vicenda personalmente con l’interessato e studiato il caso specifico, prospetta al Cliente le possibili soluzioni, consensuali o contenziose, e fornisce i relativi preventivi, illustrando i costi del procedimento per ogni fase.
E’ bene ricordare che quando si giunge a una separazione o divorzio, i rapporti personali sono, nella maggior parte dei casi, compromessi e la fiducia reciproca viene meno.
L’avvocato in questo caso serve per dare la sicurezza ai coniugi di non essere pregiudicati nei propri interessi in sede di separazione o divorzio.
Per ulteriori informazioni, per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online, i riferimenti sono nella sezione contatti.
L’Avv. Pollini lavora principalmente nel proprio Studio Legale in Vinci (FI), in località Sovigliana (quindi poco distante anche dal centro storico di Empoli), ma, previo appuntamento, riceve anche nello Studio di Portoferraio.
Non esitate a richiedere informazioni aggiuntive per fugare ogni vostro eventuale dubbio. Lo Studio Legale dell’Avv. Chiara Pollini è pronto ad accogliervi.