L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa di diritto civile e quindi, tra le altre materie civilistiche, anche di contratti e di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive.
Coloro che si dedicano ad attività equestri, amatoriali o agonistiche, spesso necessitano di una tutela legale articolata che può interessare, tanto il diritto civile, che il diritto penale, dato che non esistono leggi specifiche, nel nostro Ordinamento, che disciplinino in maniera organica quello che in Gran Bretagna è regolato come materia di “diritto equestre”. Inoltre, nella consulenza legale in materia di attività equestri, possono venire in rilievo anche usi e prassi peculiari, nonché le direttive e i regolamenti delle federazioni sportive.
Tra i contratti in uso nel settore equestre, il “contratto di fida” del cavallo, in forma orale o in forma scritta, è uno dei più comuni, in uso pressoché in ogni maneggio o circolo di equitazione.
Si tratta di un contratto atipico, non previsto nominalmente dal Codice Civile, che presenta profili che lo assimilano prevalentemente ai contratti di locazione di beni mobili.
Il “contratto di fida” consiste solitamente in un accordo verbale tra il soggetto che ha la disponibilità del cavallo (proprietario e/o gestore del maneggio) e il soggetto che intende occuparsene direttamente in maniera tendenzialmente esclusiva (tesserato del circolo, allievo della scuola o, molto spesso, genitore del minore principiante) per la durata della “fida”. Tuttavia, nonostante la forma orale del “contratto di fida” sia decisamente di uso consolidato, soprattutto nei piccoli maneggi, la forma scritta è assolutamente da prediligere.
Le ragioni per cui la forma scritta della “fida” del cavallo è raccomandata dipendono dalla quantità e dalla qualità degli obblighi e degli oneri che assume l’affidatario del cavallo.
L’affidatario, infatti, si fa carico pressoché della totalità delle responsabilità conseguenti l’immissione nel possesso esclusivo dell’animale, al punto da doversi valutare se, con l’accordo di “fida”, si addivenga alla costituzione di un diritto giuridicamente molto vicino a quello di usufrutto sul bene. Inoltre, in caso di violazione delle norme del “contratto di fida” che prevedono specifici obblighi di cura e custodia a carico del soggetto affidatario, possono essere interessate dalla consulenza legale in materia di attività equestri profili di responsabilità penale a carico del soggetto affidatario (ad esempio: maltrattamenti, abbandono dell’animale).
Il proprietario del cavallo, invece, oppure il soggetto che ne detiene la disponibilità per conto di terzi (maneggio, circolo di equitazione, associazione sportiva) ha diritto al pagamento del prezzo, solitamente di un canone mensile, quale controprestazione per l’esclusività dell’affido del cavallo al soggetto affidatario.
Giurisprudenza di merito recentissima ha trattato il contratto di fida, nell’ambito di una più ampia fattispecie di infortunio all’interno di un centro equestre e, in un passaggio della Sentenza, così ha descritto il contenuto della “fida”:
“Il contratto di fida è un negozio atipico con il quale un cavallo, che resta comunque di proprietà di un centro ippico o di un privato, è a disposizione di chi decide di sostenere i costi della pensione dell’animale e altre eventuali spese come il maniscalco o spese veterinarie e che per tale ragione può montarlo in qualsiasi momento. L’affidatario ha l’obbligo di prendersi cura dell’animale e di trattarlo al meglio, diventando responsabile in tutto e per tutto del cavallo, dall’alimentazione alla sua salute fisica e psicologica”.(Tribunale Brescia, Sez. I, Sent., 03/02/2022, n. 241).
Data l’ampiezza del contenuto e degli obblighi che l’accordo di “fida” può prevedere, è consigliabile, quindi, un’attenta regolamentazione delle condizioni contrattuali, con particolare attenzione alla ripartizione delle spese (veterinarie e/o di cura) del cavallo ordinarie e straordinarie ipotizzabili per la salute dell’equide, distinguendo – in maniera più chiara possibile – quelle a carico dell’affidatario da quelle a carico del proprietario.
Ciò, al fine di tutelare preventivamente l’affidatario da oneri imprevisti, ma, allo stesso tempo, per garantire il proprietario e/o il centro equestre da inadempimenti contrattuali. In caso di morosità dell’affidatario, infatti, un accordo verbale rende quanto mai difficoltoso il recupero del credito in favore del proprietario e del maneggio.
Anche da questo punto di vista, si comprende come l’accordo siglato con la stretta di mano sia molto rischioso per il centro equestre.
É opportuno, inoltre, ancora a tutela del proprietario del cavallo – e del cavallo stesso – regolamentare la tipologia di attività equestre che può essere svolta dall’affidatario e/o porre limiti agli spostamenti del cavallo presso altre stalle, valutando, caso per caso, non solo la convenienza economica dell’accordo per il proprietario, ma anche onde scongiurare, tra l’altro, che l’equide venga impiegato in lavoro non idoneo alle proprie condizioni psicofisiche.
Date le articolate conseguenze, patrimoniali e non patrimoniali, del rapporto obbligatorio che si instaura tra le parti del “contratto di fida” e, in ultima analisi, ma non meno importante, alla luce delle necessità psicofisiche del cavallo che viene affidato, si consiglia di valutare attentamente l’opportunità della consulenza legale prima della stipula di una “fida”, eventualmente unitamente a quella di un veterinario specializzato per conoscere le condizioni di salute del cavallo che si sta per “adottare” pur temporaneamente.
Per una più approfondita informazione sul “contratto di fida” del cavallo e per consulenze in materia di attività di maneggio ed attività equestre, Vi invitiamo a prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).