Separazione personale dei coniugi

Separazione

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

I presupposti di legge e varietà dei fatti nella separazione

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, materia nella quale l’Avv. Chiara Pollini ha consolidato la propria esperienza e formazione professionale.

Separazione e divorzio possono essere chiesti da ciascuno dei coniugi indipendentemente dalla volontà dell’altro.
Il presupposto di Legge è che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole (art. 151 comma 1 C.C.).


I fatti che rendono intollerabile la convivenza, nel vivere familiare quotidiano possono essere i più vari.
Tra questi: la violazione dei doveri coniugali, cioè la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge e dei figli e la violazione del dovere di coabitazione, cioè l’abbandono
della casa coniugale.


Tuttavia, assai vasta è la casistica dei motivi che spingono le persone a separarsi legalmente, perché spesso le cause dei contrasti in famiglia riguardano semplicemente l’incompatibilità di carattere.
Questo fa sì che le incomprensioni e le discussioni quotidiane, ripetute nel tempo, conducano alla fine del rapporto affettivo.


In alcuni casi, può non essersi neppure mai instaurata tra marito e moglie, dopo il matrimonio, una autentica comunione di vita. Si pensi ai coniugi che, per ragioni di lavoro, viaggiano continuamente e non condividono la quotidianità, né la coabitazione.


Un altro motivo ricorrente di separazione, ai giorni d’oggi, è diventato il contrasto tra culture diverse e il conflitto tra diversi credo religiosi dei coniugi.
Inoltre, a certe condizioni, anche le malattie del coniuge possono essere causa della crisi coniugale non risanabile, come certamente lo sono anche le varie dipendenze (droga, alcol, gioco d’azzardo), soprattutto
se sopraggiungono, o vengono scoperte, dopo il matrimonio.

Spesso, però, la causa della separazione legale è riconducibile a comportamenti più specifici della persona e, come è facile immaginare, l’infedeltà coniugale è senz’altro il fatto che conduce le persone a prendere
definitivamente coscienza della crisi matrimoniale e, quindi, a cercare la consulenza e l’assistenza dell’avvocato.


Che si tratti di un episodio isolato, di tradimenti ripetuti, oppure della instaurazione di una relazione stabile al di fuori del matrimonio, ai fini della domanda di separazione non fa differenza. Anzi, non è raro che quando si avvia il procedimento di separazione legale, i coniugi abbiano già interrotto, in via di fatto, la convivenza proprio a causa dell’instaurazione di una relazione extraconiugale.


Tra i fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, vi sono, poi, condotte della persona più gravi che sfociano in violenza psicologica e/o fisica e in aggressioni verso il coniuge o vero i figli e che,
quindi, richiedono all’avvocato civilista di intervenire prontamente con altri strumenti giudiziari di tutela della persona e a urgente protezione della famiglia.

Il Codice Civile, inoltre, prevede espressamente che la separazione personale dal coniuge (così come il divorzio) possa essere richiesta anche quando nella vita della famiglia si sono verificati fatti che possono
recare pregiudizio ai figli. Questo può accadere se un genitore ha violato gli obblighi di assistenza morale o materiale, fermo restando che il pregiudizio deve essere provato. Questa tematica, tuttavia, è particolarmente vasta e delicata e sarà trattata in un altro articolo.

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Da quanto detto sin qui circa i motivi di separazione più ricorrenti, si comprende che non è comunque mai necessario che la crisi coniugale dipenda dalla volontà di entrambi, dato che anche la disaffezione di uno
dei due coniugi può essere condizione sufficiente per chiedere la separazione legale.


Si tratterà semmai di valutare, di volta in volta, se ricorra anche motivo specifico di addebito della separazione, ma è comunque sufficiente che una parte prenda l’iniziativa, anche senza il consenso dell’altra.
Naturalmente, se moglie e marito intendono separarsi di comune accordo, i tempi e i costi del procedimento saranno minori in caso di deposito di ricorso per separazione consensuale, specie se confrontati con quelli necessari per la separazione giudiziale.


Fermo restando che i coniugi dovranno essere informati dall’avvocato, ove sussistano i requisiti di Legge, della possibilità di ricorrere al procedimento di Negoziazione Assistita, i cui costi saranno preventivamente concordati da ciascuna parte con il proprio avvocato.


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