L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini è avvocato civilista, con consolidata esperienza, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e risarcimento danno da infortuni.
In questo periodo dell’anno, oltre alle consuete richieste di assistenza legale per i sinistri stradali, la consulenza dell’avvocato può rendersi necessaria per incidenti verificatisi nella pratica dei più comuni sport invernali sulla neve: sci di fondo, sci alpino, slittino e snowboard.
Anche lo sci, infatti, come quasi ogni attività sportiva, può comportare dei rischi e, quando si verificano infortuni e/o incidenti sulle piste, la consulenza di un avvocato civilista può essere opportuna affinché il danneggiato possa essere seguito al meglio nella gestione della propria domanda di risarcimento danni per le lesioni riportate per la caduta con gli scii.
Le cause degli incidenti sulla neve sono collegate, per lo più, al mancato rispetto da parte degli sciatori delle norme previste dalle Legge durante la permanenza all’interno dei tanti impianti sciistici presenti sul nostro territorio nazionale.
La legge n.363 del 2003 ha introdotto (ex art.2054 c.c.), una presunzione di concorso di colpa, in caso di scontro tra sciatori. Presunzione che opera, ovviamente, salvo prova contraria. In caso di sinistro quindi, gli sciatori coinvolti saranno considerati corresponsabili dello scontro (e quindi dei danni riportati) fino a quando non dimostreranno una diversa ripartizione della responsabilità.
Al riguardo, anche in questa sede, non guasterà ricordare al Cliente che intende rivolgersi all’avvocato civilista di propria fiducia che, da quest’anno, il D.L. 40/21 relativo alle «norme sulla sicurezza delle discipline sportive invernali», all’art 30 (Assicurazione obbligatoria) ha introdotto l’obbligo assicurativo per l’attività sciistica, per cui «lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi».
Tuttavia, bisognerà prescindere dalla polizza assicurativa obbligatoria dello sciatore, quando è causa dell’incidente con gli sci, o con lo snowboard (o persino con lo slittino!), la condotta del gestore dell’impianto sciistico: chi paga i danni per l’infortunio sugli sci occorso per un inadempimento del gestore dell’impianto sciistico?
Con riguardo alla responsabilità del gestore dell’impianto in caso di richiesta di risarcimento del danno per lesioni causate da incidente sulla pista da sci, si riporta una recente Sentenza del Tribunale di Bolzano (Febbraio 2020 n.193) dalla quale si evince l’orientamento del Tribunale Altoatesino nel caso in cui la pista da sci nasconda un pericolo per lo sciatore.
La massima in commento così dispone “In tema di responsabilità civile, considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività esercitata sulle piste da sci, nonché l’estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo del gestore ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo del risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo invece sul gestore l’onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire e prevedere, con l’ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo” (Trib.Bolzano, Sez. II, Sent. 18/02/2020 n.193).
Anche a prescindere dal contratto atipico di skipass, il gestore dell’impianto sciistico può essere chiamato a risarcire il danno allo sciatore infortunatosi sulla pista da sci se viene data prova della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2049 e 2051 c.c.). La società che gestisce gli impianti sciistici, quindi, quale custode e/o proprietario della pista da sci (o da slittino o da snowboard) potrà rispondere dei danni subiti dal soggetto caduto con gli scii, salvo che provi il caso fortuito.
Nel caso di specie, il Tribunale di Bolzano ha condannato il gestore degli impianti al risarcimento del danno occorso allo sciatore, in quanto quest’ultimo aveva fornito prova, nel corso del giudizio, della mancata segnalazione di un’insidia che avrebbe potuto rappresentare un pericolo per lo sciatore. Precisamente, la caduta dello sciatore era stata causata da un ostacolo (una grata) non adeguatamente segnalato oltre il bordo della pista (addirittura al di fuori della pista da sci), ma che, stando alla pronuncia del Tribunale di Bolzano, il gestore aveva comunque l’obbligo di mettere in sicurezza in via cautelativa, stante la prossimità alla pista da scii, in via prudenziale, delimitando l’ostacolo o impedendo agli sciatori di avvicinarsi a quello.
“Infatti, pur trovandosi il tutto [la grata] fuori del tracciato di pista, va evidenziato che il gestore deve garantire la sicurezza della pista da sci e prevedere che gli sciatori possano anche andare oltre la delimitazione della stessa; come, in effetti, è accaduto nel caso di specie”.
In caso di infortunio sulla neve, quindi, il gestore dell’impianto sciistico può essere tenuto a pagare i danni riportati alla persona a condizione che lo sciatore fornisca prova che esistevano condizioni di pericolo che il gestore dell’impianto avrebbe dovuto prevedere, prevenire e, quindi, rimuovere, ovvero mettere in sicurezza in considerazione dell’attività sportiva (pericolosa per propria natura) che ivi si svolge.
In caso di incidente, si consiglia, naturalmente, per prima cosa, di chiamare i soccorsi senza indugio per sé e per gli altri. Ovviamente, tale obbligo incombe anche sul proprietario dell’impianto che è obbligato a garantire il soccorso e il trasporto degli infortunati ai più vicini pronto soccorso. Tuttavia, si ricorda che l’omissione di soccorso è punita dalla legge anche in riferimento agli altri utenti presenti in pista che abbiano assistito all’incidente.
Al contempo, è molto importante raccogliere tutti gli elementi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sulla pista da sci e descrivere in modo dettagliato il sinistro alle autorità eventualmente intervenute.
Come in caso di sinistro stradale, anche in caso di “sinistro con gli sci”, è utile il materiale fotografico dei danni patiti, delle tracce e del luogo del sinistro, così come la raccolta delle generalità di ulteriori utenti presenti in pista, per eventuali testimonianze. Si consiglia anche di prendere nota delle condizioni ambientali presenti al momento del sinistro, delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche del luogo dell’incidente, come l’esatta posizione in pista, la pendenza e la presenza di eventuali ostacoli ed indicazioni.
I dati raccolti, compresi gli estremi della polizza assicurativa obbligatoria degli altri sciatori coinvolti nell’incidente sulla neve, saranno determinanti per la domanda di risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione e alla controparte e, in caso di giudizio, saranno fondamentali per convincere il giudice del fondamento della richiesta dei danni per le lesioni.
Per una valutazione preliminare sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, oppure per una valutazione del fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di “incidente sugli sci”, è possibile prendere un appuntamento in Studio, o prenotare una consulenza da remoto in video call, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.