L’infortunio del cavaliere

risarcimento danno del cavaliere del circolo sportivo equestre

Responsabilità e risarcimento del danno del cavaliere/socio del circolo sportivo equestre

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di:

  • contratti attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli.
  • risarcimento danno del cavaliere del circolo sportivo equestre
Risarcimento danno del cavaliere del circolo sportivo equestre

Nel nostro ordinamento non esistono leggi specifiche che disciplinino quello che in Gran Bretagna è chiamato “Equine Law” – traducibile, semplicemente, come “diritto equestre” – per cui devono applicarsi, a seconda dei casi, le norme generali del codice civile e del codice penale.

I precedenti giurisprudenziali in materia non sono molti, pertanto ogni Sentenza che viene emessa costituisce sempre importante spunto di riflessione per l’avvocato che si occupa di diritto equestre.

Nel maggio 2020, il Tribunale di Firenze (Sez. II Sent. 07/05/2020) si è pronunciato in merito all’infortunio di cavaliere, regolarmente tesserato dalla associazione di sport equestre, occorso durante la movimentazione a terra del cavallo.

Risarcimento danno del cavaliere del circolo sportivo equestre: il fatto in breve

Risarcimento danno del cavaliere del circolo sportivo equestre

L’allievo associato del circolo sportivo equestre riporta gravi lesioni alla mano attorno alla quale era rimasta avvolta la longia in seguito allo strattone da parte del cavallo (durante la conduzione dell’animale in salita nel van).

Chi è responsabile per il danno occorso all’allievo? Il titolare del maneggio in quanto ha coinvolto l’allievo in un’attività pericolosa per la quale non era preparato? Oppure deve considerarsi responsabile lo stesso allievo che ha tenuto la longia in maniera non consona, in dispregio delle elementari regole della tecnica?

Le risposte potrebbero essere diverse e tutte ugualmente valide astrattamente. In realtà, per indagare l’imputabilità della responsabilità nell’attività equestre e, conseguentemente, l’esistenza del diritto al risarcimento del danno, occorre analizzare le variabili di fatto – che connotano l’attività equestre e gli sport equestri in generale – e tenere conto di quelle soltanto la cui esistenza nel caso concreto è stata provata nel processo.

Nel caso in esame, il cavallo era sotto la custodia dell’associazione e, quindi, utilizzato dal titolare del maneggio per le normali attività (aventi connotazione economica) del circolo equestre, concedendolo in uso agli allievi, tra cui al “cavaliere” (poi) infortunatosi.

Il “cavaliere” si era offerto spontaneamente di aiutare il titolare del maneggio a far salire il cavallo sul van. L’infortunato domandava quindi il risarcimento del danno al titolare del maneggio, richiamando la presunzione di responsabilità a carico di chi trae profitto dall’animale ex art. 2052 c.c.

La Sentenza

Risarcimento danno del cavaliere del circolo sportivo equestre

Il Tribunale di Firenze, tuttavia, ha respinto la domanda di risarcimento del danneggiato, ritenendo accertato in giudizio il caso fortuito ex art 2052 c.c. e quindi negando la responsabilità per fatto illecito del titolare del maneggio.

Secondo il Giudice, infatti, valutando la dinamica dell’infortunio del cavaliere, sia che vi sia stata negligenza del danneggiato nell’attorcigliamento della longia, negligenza che avrebbe causato il distacco del pollice durante il movimento del cavallo, sia che l’attorcigliamento della longia si sia verificato per un puro caso che statisticamente non si verifica mai, in entrambi i casi non può esserne chiamato a rispondere il titolare del maneggio.

Nella fattispecie, dunque, Giudice ha applicato l’art. 2052 c.c. che afferma:

“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Nel caso specifico esaminato dal Tribunale di Firenze, si evidenzia, infine, come abbiano concorso a sollevare da responsabilità il titolare del maneggio, altre due circostanze non trascurabili:

a) il danneggiato era anche socio del centro ippico e utilizzatore in senso economico dell’animale (in quanto membro dell’associazione);

b) il danneggiato si era spontaneamente proposto, senza che gli fosse richiesto, di svolgere attività di per sé pericolosa, considerata la notoria riluttanza dei cavalli a salire nei wan.

Risarcimento danno del cavaliere del circolo sportivo equestre

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto al risarcimento danni da infortunio a cavallo e per consulenze in materia responsabilità del gestore (associazione sportiva) del maneggio Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

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