L’Avv. Chiara Pollini, titolare del proprio Studio Legale a Vinci (Firenze), a pochi passi dal centro città di Empoli, è avvocato civilista con consolidata esperienza, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e in materia di risarcimento danni da infortuni.
Tra gli infortuni risarcibili che possono rendere necessaria la consulenza dell’avvocato civilista (oltre ai più comuni casi di sinistro stradale), tutt’altro che infrequenti sono gli infortuni sulla neve, verificatisi sulle piste da sci e/o all’interno degli impianti sciistici.
Prima di affrontare gli aspetti della responsabilità civile (e valutare eventualmente la sussistenza di profili di responsabilità penale), come detto anche in precedenti articoli del blog, si ricorda che da Gennaio 2022 (con il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40) è in vigore l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per gli utenti delle piste da sci alpino per danni e infortuni causati a terzi (art.30). È infatti previsto sulle piste da sci il concorso di responsabilità degli utenti e
“Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi” (art.28).
Ciò premesso, per superare la presunzione del concorso di colpa, l’individuazione della responsabilità ai fini del risarcimento danni riportati dallo sciatore è legata alla specifica causa dell’incidente concretamente verificatosi sulla neve.
I sinistri sulla neve che si presentano più comunemente vedono, oltre i casi di scontro tra sciatori e/o altri praticanti attività sportive all’interno degli impianti sciistici, le cadute dello sciatore causate da non corretta manutenzione della pista da sci, ovvero causate da collisione con ostacolo non segnalato presente all’interno dell’impianto. Da tali fattispecie, inoltre, possono ovviamente derivare direttamente o indirettamente danni a terzi.
La casistica degli incidenti sulla neve, quindi, anche limitandosi a considerare le fattispecie più comuni, contempla necessariamente molteplici fattori nel processo di determinazione causale e ciascun fattore ben più avere una diversa incidenza ai fini della responsabilità dei danni occorsi. Da quanto pur sommariamente esemplificato, si comprende come istruire una causa in materia di risarcimento danni per un incidente sulla neve possa rivelarsi complesso.
Lo sciatore danneggiato, infatti, davanti al Giudice dovrà provare il nesso di causa/effetto tra il danno riportato e la condotta del gestore dell’impianto, prima e la quantificazione del danno riportato, poi. Il gestore dell’impianto, invece, è onerato della prova liberatoria rappresentata dall’eventuale condotta dello sciatore. Il comportamento dello sciatore esimente della responsabilità del gestore potrà avere efficienza causale esclusiva e rilevare quale caso fortuito (ex art. 2051 c.c.), oppure concorrente, quindi non esclusiva e rilevare comunque quale fatto colposo concorrente (ex art. 1227 c.c., comma 1) con la responsabilità del titolare/custode della pista da sci.
Ad esempio, in caso incidente verificatosi sulla pista da sci in cui lo sciatore domanda il risarcimento del danno al gestore o al proprietario dell’impianto per aver impattato in un ostacolo, è probabile che la società che ha in custodia l’impianto sciistico a propria difesa sostenga, a vario titolo, la corresponsabilità dello sciatore (condotta imprudente, velocità inadeguata alle caratteristiche della pista, oppure violazione regolamenti ecc..) nel tentativo di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità.
Tuttavia, quando il sinistro sulla pista da sci – la caduta dello sciatore – è causato da un ostacolo atipico, definito dal citato D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 come il “pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico” (art. 2, comma 1, lett. d), il danneggiato ha diritto a vedere il danno patito risarcito integralmente.
Nell’istruire la causa, quindi, per poter ottenere il risarcimento integrale dei danni, lo sciatore, con riguardo alla causa della caduta, dovrà fornire prova dell’atipicità dell’ostacolo trovato sulla pista, “atipicità” che – ricorda la Corte di Cassazione (con Ordinanza, 19/05/2022, n. 16223) è concetto consolidato già nell’elaborazione giurisprudenziale della L. 24 dicembre 2003, n. 363, art. 7, comma 2 ove “la nozione di “pericolo atipico” era stata riscostruita sulla base di due criteri: quello, oggettivo, della normalità e visibilità e quello, soggettivo, della prevedibilità ed evitabilità da parte dello sciatore responsabile e, ciò, ancora prima del recentissimo citato D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40”.
Afferma, infatti, nella predetta recente Pronuncia la Corte di Cassazione: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo “atipico” sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa)”. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/05/2022, n. 16223 (rv. 664901-01).
In caso di incidente sulla neve, per un parere legale sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, oppure per una consulenza sulla richiesta risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di “incidente sugli sci”, si invita a prendere un appuntamento in Studio ai contatti indicati.