Ottenere un risarcimento danni dopo un sinistro stradale non è sempre un’impresa facile per la vittima in quanto, come già detto in altro articolo del blog, il danneggiato deve orientarsi tra gli aspetti legati alla
pratica assicurativa e quelli più tecnici e giuridici finalizzati all’accertamento e quantificazione del danno
vero e proprio (danno materiale, lesioni personali, fino al più infausto esito), confrontandosi con la compagnia di assicurazioni che, ponendosi come controparte, muoverà contestazioni dirette tendenzialmente a contenere il risarcimento.
È importante, quindi, per ottimizzare la gestione e le tempistiche della pratica di risarcimento danni dopo un sinistro stradale, affidarsi a uno studio legale che si occupi di infortunistica stradale e che possa consigliare l’avente diritto al risarcimento sin dalla denuncia del sinistro alla assicurazione.
L’Avv. Chiara Pollini svolge l’attività forense in forma autonoma presso il proprio Studio Legale a Vinci – Sovigliana, non lontano dal centro storico della città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini è avvocato civilista con maturata esperienza, tra l’altro, in materia di infortunistica stradale.
Lo Studio Legale fornisce assistenza legale, sia a coloro che, alla guida del proprio mezzo, sono stati vittima di un incidente stradale, sia ai passeggeri trasportati su veicolo altrui coinvolto nell’incidente
stradale, sia a coloro che sono stati investiti come pedoni.
In caso di incidente, dopo aver assicurato i primi soccorsi del caso nei limiti delle proprie possibilità e
capacità ed eventualmente provveduto a chiamare il 118 in caso di dubbio sulle condizioni di salute proprie e delle altre persone coinvolte, è utile chiamare la polizia per i rilievi del caso.
È consigliabile, poi, evitare discussioni sulla dinamica del sinistro ed evitare di confrontarsi su “colpe” dei
conducenti coinvolti, limitandosi allo scambio delle generalità e degli estremi delle polizze.
È sempre utile scattare delle foto del luogo dell’incidente e dei mezzi coinvolti ed è fondamentale farlo
quando la Polizia non venga chiamata, oppure ritardi e si debbano spostare i veicoli perché d’intralcio alla circolazione.
I soggetti coinvolti, conducenti e/o proprietari dei veicoli, dovranno comunicare alla compagnia di
assicurazioni che si è verificato il sinistro (art. 143 Codice della Strada) e ciò avviene, qualora le parti
coinvolte concordino sulla dinamica dell’incidente, tramite il modulo fornito dall’assicurazione medesima:
la “Constatazione Amichevole di Incidente”.
Il modello C.A.I. è sottoscritto con lo scopo di agevolare il disbrigo della pratica da parte della
Assicurazione. Tuttavia, è consigliabile compilare il modulo soltanto se si è assolutamente convinti e certi della dinamica dell’incidente che ivi si deve necessariamente descrivere.
Non è, invece, opportuno sottoscrivere la constatazione in caso si nutrano perplessità sulla ripartizione della responsabilità tra i conducenti dei mezzi coinvolti, perché quanto si è scritto e descritto nel modulo C.A.I. (circostanze e dinamica dell’incidente, conseguenze dell’incidente) ha valenza probatoria tra le parti.
Ciò significa che, in un eventuale giudizio per il risarcimento del danno, quanto dichiarato nella
“Constatazione Amichevole” sarebbe difficilmente superabile (quanto meno) da parte dei soggetti che lo
hanno sottoscritto (conducente/proprietario del veicolo).
A livello normativo, infatti, l’art. 143, comma 2 del Codice Assicurazioni Private prevede che:
“Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
“I problemi interpretativi sono sorti in merito alla opponibilità di tale dichiarazione all’assicuratore, soggetto diverso dai conducenti che hanno firmato la dichiarazione. In merito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10311/2006, chiarendo che il modulo C.A.I. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria.
Hanno inoltre chiarito che il giudizio debba essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi, alla luce dell’art. 2733 c.p.c., comma 3 secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
[Cass. civ. Ordinanza n. 25468/2020].
Considerando la casistica dei giudizi di merito, è pertanto consigliabile compilare e sottoscrivere il C.A.I.
soltanto se la dinamica dell’incidente stradale è chiara per le parti coinvolte, tenendo presente che non vi
alcun obbligo di compilazione del C.A.I..
In caso di dubbio, è invece consigliabile che la denuncia alla compagnia di assicurazioni avvenga con una comunicazione separata, per ciascuno dei mezzi coinvolti nel sinistro, contenente sia la descrizione dell’evento che la richiesta risarcitoria.
Rivolgendosi allo Studio Legale per l’assistenza legale dopo che si è rimasti vittima di un incidente stradale, sarà l’avvocato di fiducia a inoltrare la denuncia danni alla compagnia di assicurazioni, inviando una comunicazione, completa di tutti i documenti e i requisiti di Legge, che aprirà il sinistro con l’assicurazione di riferimento, ottenendo risposta scritta dalla compagnia con i dati necessari per il proseguo della pratica.
A seconda del caso concreto, la denuncia di sinistro stradale con richiesta risarcitoria sarà rivolta dallo
studio legale alla compagnia del danneggiato stesso, oppure alla compagnia della controparte.
La procedura di indennizzo diretto è ormai da lunghi anni in vigore (procedura di liquidazione dei danni
subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli introdotta con Legge n. 248 del 4 agosto 2006
c.d. Decreto Bersani).
Essa prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli dal quale siano derivati danni ai mezzi coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione, anziché alla Compagnia dell’altro veicolo.
La richiesta di risarcimento danni dopo un sinistro stradale alla propria assicurazione può essere presentata per i danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato/conducente e per il danno alla persona del conducente, cioè per le lesioni personali riportate a seguito dell’incidente purché si tratti di lesioni di lieve entità (quando i punti percentuali di invalidità sono pari o inferiori a nove).
In caso di lesioni personali superiori a nove punti di invalidità, la domanda risarcitoria sarà inoltrata dalla studio legale prescelto per la consulenza in caso di sinistro, all’Assicurazione dell’altro veicolo, secondo l’iter preesistente la normativa del 2006.
In estrema sintesi, per richiedere il risarcimento danni dopo un sinistro stradale alla propria compagnia di assicurazione devono pertanto ricorrere le seguenti condizioni:
L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento danni dopo un sinistro stradale, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Il danneggiato riceverà una proposta di risarcimento danni e potrà accettarla o, non ritenendola congrua, rifiutarla.
L’utilità dell’assistenza legale in caso di incidente stradale emerge in particolar modo in questa fase della
pratica, dato che affidarsi a uno studio legale che si occupa di infortunistica stradale faciliterà la
negoziazione con le compagnie assicurative, ridurrà i tempi di gestione del sinistro e soprattutto condurrà ad ottenere un risarcimento adeguato ai danni subiti dal proprio cliente, giungendo a un accordo stragiudiziale.
Potrà capitare che l’assicurazione proponga al danneggiato una somma ritenuta non soddisfacente; in
questo caso, il danneggiato ha il diritto di non accettarla e, tramite il proprio avvocato di fiducia, se ve ne
sono fondati presupposti, chiederà l’integrazione motivando la richiesta sulla base delle prove e degli
accertamenti in proprio possesso.
L’impresa di assicurazione, pur a fronte del rifiuto del danneggiato, entro quindici giorni, corrisponde
comunque la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in
tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Soltanto qualora le trattative con le compagnie assicurative non giungano a buon fine, si dovrà valutare
l’opportunità di adire le vie giudiziarie per ottenere il risarcimento adeguato al danno effettivamente
riportato.
Gli avvocati che forniscono consulenza per gli incidenti stradali assistono i propri clienti illustrando le
opzioni legali disponibili per far valere il diritto al risarcimento danni dopo un sinistro stradale nei confronti delle compagnie di assicurazione (aiutano a compilare la documentazione necessaria richiesta dalla assicurazione e a gestire la pratica dalla denuncia del sinistro alla liquidazione) e degli enti previdenziali eventualmente interessati nel caso concreto.
Rivolgersi ad uno studio legale che si occupa di infortunistica stradale sarà un supporto fondamentale per
poter ottenere il risarcimento dei danni pienamente soddisfacente, come previsto dalla legge, sulla base dei costi e delle spese sostenute, sia per il danno alle vetture e/o alle altre cose materiali danneggiate nell’incidente, sia per le lesioni personali, sia per le spese legali resesi necessarie in conseguenza del sinistro stradale.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini è a disposizione per consulenza e assistenza in caso di sinistro stradale ai recapiti indicati.
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