*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini svolge l’attività nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci, dove si occupa di diritto civile e di diritto di famiglia.
Nell’ambito della materia del diritto di famiglia, lo Studio assistite i propri clienti nei procedimenti di separazione e di divorzio, fornendo la propria consulenza nell’arco di tutte le fasi della crisi coniugale.
In caso di richiesta di divorzio (così come per la separazione dei coniugi), pur prediligendosi soluzioni concertate della crisi familiare – separazione consensuale, divorzio congiunto e, non ultima, la procedura di negoziazione assistita – ove non sia possibile raggiungere alcun accordo, viene avviato il procedimento contenzioso di scioglimento del matrimonio o quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti il Tribunale.
La Legge sul divorzio Nr. 898/70 prevede, che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale disponga l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro che non ha mezzi adeguati – o comunque che non può procurarseli per ragioni oggettive – previa valutazione:
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile, nei decenni molto vasta, è addivenuta recentemente ad una rinnovata interpretazione della disciplina citata, con la nota pronuncia a Sezioni Unite Nr. 18287 del 11 Luglio 2018.
In materia di assegno divorzile, con tale sentenza viene abbandonata l’interpretazione che fondava il riconoscimento dell’assegno di divorzio sul diritto per il coniuge richiedente di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
A tale orientamento, è subentrata una lettura della legge costituzionalmente orientata ai principi di pari dignità e solidarietà tra le parti, il cui fulcro è – certamente – l’analisi della complessiva situazione reddituale/patrimoniale di ciascuna parte che viene, non soltanto confrontata con quella dell’altra parte, in quanto condizione economica effettiva e attuale, ma valutata anche nel suo potenziale (le possibilità del coniuge di procurarsi mezzi adeguati di cui alla Legge Nr. 898/70).
Infatti, secondo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione in materia di diritto all’assegno divorzile, affinché l’assegno venga riconosciuto al coniuge che ne fa richiesta – e quantificato nella misura in cui è domandato nella singola fattispecie – assolvendo alla funzione (anche) assistenziale, oltre che perequativa, riequilibratrice e risarcitoria a tutela della parte economicamente più debole.
Posta la fondamentale importanza di approfondito esame delle posizioni economiche dei coniugi, il Tribunale, affinché possa essere dichiarata l’esistenza del diritto all’assegno divorzile (e per quantificare l’importo), dovrà mettere in relazione la disamina predetta con gli altri parametri previsti dalla legge di divorzio.
Si riporta un passo della citata fondamentale pronuncia: “Ai fini del riconoscimento dell’assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”.
La Giurisprudenza a Sezioni Unite fornisce, quindi, una chiave di lettura della norma che getta luce sulle ragioni che – lungo la durata del matrimonio – hanno causato e/o concausato la differenza patrimoniale e reddituale dei coniugi che residua alla fine del matrimonio, cosicché il diritto all’assegno di divorzio risponda alla rinnovata funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
Dopo la pronuncia a Sezioni Unite, quindi, la Giurisprudenza delle più recenti pronunce fornisce applicazioni del nuovo orientamento univoche, tra cui la recente Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 22/09/2022, n. 27753 da cui è estratta la trascritta massima “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L., n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto” .
A mente del dettato normativo e ricordato il nuovo Orientamento delle Sezioni Unite, il coniuge che avvii una procedura di divorzio contenzioso per vedere accolta, tra le altre richieste del divorzio, l’istanza di assegno divorzile dovrà dettagliare e provare al Giudice i propri redditi e l’inferiorità complessiva della propria posizione economica rispetto a quella della controparte e, allo stesso tempo, fornire prova dell’impegno profuso – nel corso del matrimonio – nell’organizzazione della vita familiare e l’apporto fornito alla formazione del patrimonio familiare e delle conseguenze che ciò ha importato sulla condizione economica medesima.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova nella frazione di Sovigliana-Vinci, raggiungibile in pochi minuti anche dal confinante centro città di Empoli e dai limitrofi Comuni di Capraia-Limite e Montelupo Fiorentino.
Per una consulenza in materia di divorzio e approfondimenti sulla opportunità di richiedere l’assegno divorzile (o la sua revisione) e, in ogni caso, per una valutazione del Vs. caso concreto, lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini riceve previo appuntamento ai recapiti indicati.