Il procedimento di divorzio

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*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale di Vinci, nella provincia di Firenze, si occupa prevalentemente di diritto civile, assistendo i propri Clienti, tra l’altro, per le controversie in materia di diritto di famiglia. In particolare, sin dagli inizi della propria carriera, l’Avvocato Chiara Pollini ha, con continuità, orientato e curato il proprio percorso formativo in materia di procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi), acquisendo esperienza e competenza.

La previa valutazione e ricerca dell’accordo di divorzio tra le parti

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Nelle consulenze legali in materia di diritto di famiglia e, in particolare, nell’assistenza legale al coniuge che intende chiedere il divorzio, l’Avv. Chiara Pollini predilige tendenzialmente la ricerca di un bonario componimento tra le parti, dedicandosi con attenzione e perseveranza, d’accordo con il proprio assistito, alla comunicazione e al confronto con la controparte. La prima parte dell’assistenza professionale dell’avvocato a fronte della volontà di divorzio manifestata dal Cliente è, quindi, finalizzata a trovare il reciproco consenso degli interessi su condizioni di divorzio che possano accontentare entrambi.

Il procedimento di divorzio congiunto, infatti, è solitamente ritenuto rispondente all’interesse delle parti per il risparmio di tempo e oneri di cui entrambe possono beneficiare. Per tacere delle minori tensioni emotive tra le persone coinvolte e quindi – considerazione fondamentale – anche a beneficio dei figli della coppia.

Soltanto quando la via del divorzio congiunto risulti nettamente non percorribile, si procede, senza indugio, in via giudiziale. 

Il divorzio giudiziale: la fase presidenziale e la fase contenziosa

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Il divorzio giudiziale è avviato, con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, su istanza del coniuge con ricorso al Tribunale competente, quindi senza il consenso dell’altro e apre una causa civile nel corso della quale ogni domanda e ogni pretesa (assegno divorzile, assegnazione casa familiare…) di una parte nei confronti dell’altra dovrà essere puntualmente oggetto di prova. 

Il procedimento di divorzio giudiziale si compone della prima “fase presidenziale” e della seconda “fase contenziosa”, concludendosi con la sentenza di divorzio. 

La fase presidenziale prevede la fissazione dell’udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Durante l’udienza presidenziale, i coniugi vengono sentiti dal Presidente del Tribunale e viene esperito il tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione riesce (un ripensamento dei coniugi sull’opportunità di divorziare, per quanto raro nella realtà, è possibile), ne viene redatto il verbale; se la conciliazione non riesce, il processo prosegue.

L’udienza presidenziale riveste particolare importanza in quanto (salvo il caso raro della riuscita conciliazione), all’esito, vengono emanati i cosiddetti “provvedimenti provvisori”.

Con tale Ordinanza, infatti, oltre alla nomina del Giudice Istruttore cui sarà assegnata la causa di divorzio e la fissazione dell’udienza di comparizione e trattazione per la prosecuzione della procedura di cessazione degli effetti del matrimonio, vengono assegnati termine al ricorrente per il deposito della memoria integrativa e  termine al convenuto per la memoria di costituzione. 

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Da questo momento in poi, si apre la fase contenziosa, in cui il procedimento di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio prosegue secondo le regole procedurali – e i tempi – di una causa civile comune, pur caratterizzata dall’intervento del P.M. (art. 4  L. 898/70).

Costituitesi rispettivamente le parti, con il deposito della memoria integrativa del ricorrente e della comparsa costitutiva del coniuge resistente (salvo contumacia, possibile anche nelle procedure di divorzio), si apre la fase istruttoria, scandita dalle memorie istruttorie. Con il deposito di questi ultimi atti, vengono allegati i mezzi di prova necessari per convincere il Giudice della fondatezza delle domande e delle eccezioni svolte dai coniugi (ad esempio: il diritto all’assegno divorzile, la quantificazione del concorso al mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e ogni altra questione da regolamentare nel merito dei rapporti personali e/o economici delle parti). 

Fondamentale importanza, come detto in un precedente articolo del blog, sarà fornire puntuale prova della situazione economica e reddituale delle parti, per permettere al Giudice di ponderare la regolamentazione dei reciproci rapporti economici delle parti.

Esaurita la fase istruttoria, la causa è ritenuta matura per la decisione e viene rimessa al Collegio. Il processo si conclude con la sentenza di divorzio, con la quale (se non è stata emessa, medio tempore, sentenza provvisoria di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio) il Tribunale in composizione collegiale pronuncia il divorzio e decide sulle domande proposte dalle parti.

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L’iter del procedimento di divorzio giudiziale è qui illustrato in maniera volutamente sintetica, soltanto nei passaggi salienti ma, si crede, in maniera comunque efficace per giustificarne, data la complessità e il numero di atti che scandiscono le fasi processuali, almeno in parte, i tempi processuali che esso richiede (mediamente tre anni, a seconda del Tribunale adito). 

Per una consulenza specifica in materia di divorzio e/o per un parere legale su questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio contattando i recapiti indicati sul sito internet. 

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