Modifica o revoca delle condizioni di separazione e divorzio

QUANDO SI PUO’ CHIEDERE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

La modifica o la revoca delle condizioni di divorzio e separazione

L’Avv. Chiara Pollini svolge la propria attività professionale nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, in prossimità del centro storico della confinante città di Empoli.

L’Avv. Chiara Pollini, formatosi come avvocato civilista, si occupa di procedimenti di separazione e divorzio.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini segue, inoltre, i propri assistiti anche nelle fasi successive alla separazione dei coniugi e al divorzio, che possono sfociare nei procedimenti di modifica o revoca delle condizioni di separazione e di modifica o revoca delle condizioni di divorzio.

Le condizioni della separazione, sia essa stata consensuale o giudiziale, sono infatti modificabili in ogni tempo, purché a causa di sopraggiunti nuovi fatti.

Si precisa che non può essere modificata la separazione personale dei coniugi, intesa come pronuncia della separazione, ovvero come “dichiarata interruzione” della vita matrimoniale da parte del Tribunale.

Infatti, gli effetti del provvedimento di separazione possono venire meno soltanto in caso di riconciliazione tra marito e moglie. Non può essere oggetto di modifica o revoca delle condizioni di separazione neppure la parte del dichiarato addebito della separazione.

Similmente, per quanto concerne l’avvenuto divorzio, il capo della sentenza che pronuncia il divorzio non può essere modificato. Ciò che può essere modificato è, invece, l’assetto degli interessi economici delle parti e la regolamentazione dei rapporti genitoriali e dei rispettivi obblighi di mantenimento riguardanti figli. Ciò, a condizione che vi siano giustificati motivi.

Pertanto, ciascun coniuge (o ex coniuge, in caso di modifica/revoca delle condizioni di divorzio) può prendere l’iniziativa e rivolgersi, tramite il proprio avvocato civilista al Tribunale competente. Ciascun coniuge, quindi, potrà chiedere, tramite gli strumenti processuali che il diritto di famiglia offre, la modifica o la revoca delle condizioni riguardanti il mantenimento del coniuge e/o dei figli, la modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali, del collocamento prevalente dei figli, nonché dell’affidamento
(ricorrendone le specifiche condizioni). Può esser chiesta, tra l’altro, anche la revoca della assegnazione della casa coniugale.

Quando si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione o la revisione delle condizioni di divorzio

Modifica e revoca delle condizioni di separazione

I fatti nuovisopraggiunti – che legittimano – essi soltanto – la proposizione del ricorso diretto alla modifica o revisione delle condizioni di separazione (o divorzio) sono, nella casistica più frequente, i seguenti:

  • il peggioramento delle condizioni patrimoniali/reddituali di una delle parti (es. licenziamento; dimissioni; pensionamento o cessazione attività lavorativa)
  • sopravvenienza di nuovi oneri economici (es. nascita di un figlio da altro partner)
  • cambiamento delle esigenze di assistenza morale e/o materiale ed economica dei figli
  • inizio di convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno

Pertanto, anche successivamente alla pronuncia della separazione (o del divorzio), quindi, ricorrendo al Tribunale competente con ricorso avente ad oggetto la modifica/revoca delle condizioni di separazione (o revisione di quelle del divorzio), la parte richiedente potrà vedere riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento. Oppure, la parte avente diritto potrà vedere l’importo dell’assegno di mantenimento modificato nella sua quantificazione, quando venga provato il peggioramento della condizione economica del richiedente, ovvero quando venga provato sensibile miglioramento della condizione economica della parte obbligata.

Quando si può chiedere la revisione delle condizioni di divorzio

modifica delle condizioni di divorzio per giustificati motivi e nuovi fatti sopraggiunti

La Legge n.898/1970 stabilisce genericamente che richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio può essere chiesta quando sopraggiungano “giustificati motivi”. Questi, similmente a quanto previsto nel procedimento di modifica delle condizioni assunte con la separazione, consistono in fatti nuovi ulteriori a quelli già conosciuti e valutati dal Giudice al momento del divorzio e il cui – successivo – accadimento ha comportato un cambiamento nell’assetto degli interessi e dei diritti come regolamentato nella Sentenza di divorzio.

I fatti che costituiscono i “giustificati motivi” devono essere provati dal soggetto richiedente la revisione, sul quale ricade l’onere della prova.


Concretamente i “giustificati motivi” consistono nei medesimi fatti storici sopra elencati che legittimano la proposizione dell’istanza di modifica delle condizioni di separazione. Infatti, solitamente, riguardano: la revisione della quantificazione dell’assegno di mantenimento periodico in favore dei figli; la revoca e/o revisione dell’assegno divorzile. Per giustificati motivi inoltre potrà, a titolo meramente esemplificativo, chiedersi la modifica della regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, oppure, in caso di comprovato comportamento pregiudizievole di un genitore, la modifica dell’affidamento condiviso dei figli.

Il procedimento per ottenere la modifica/revoca delle condizioni di separazione (o di divorzio)

Il procedimento per ottenere la modifica o la revoca delle condizioni di separazione o divorzio

Il procedimento di modifica/revoca delle condizioni di separazione (o di divorzio) richiede l’assistenza di un avvocato che redigerà il ricorso introduttivo del procedimento. Il procedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 730 c.p.c. che, ove debba essere espletata fase istruttoria, delegherà un componente del Collegio. Similmente a quanto accade nei giudizi di separazione e divorzio contenziosi, quando il procedimento di modifica/revoca delle condizioni di separazione (o divorzio) non può trovare pronta soluzione, il Tribunale può assumere provvedimenti provvisori, modificabili nel corso del procedimento.

Alternativa alla procedura avanti il Tribunale, la Procedura di Negoziazione Assistita che consente alle parti, ciascuna con assistenza di un proprio avvocato di fiducia, di raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare, senza recarsi di fronte al Giudice e con risparmio di tempo e oneri.

Infine, ma non meno importante, ove praticabile, le parti possono – senza assistenza legale – recarsi avanti l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due (ex coniugi) o del luogo in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, il quale provvederà a redigere l’accordo secondo la manifestata volontà delle parti. Si ricorda, per completezza, che per quest’ultima procedura, la Legge richiede che non vi siano figli minorenni, incapaci, portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti (i quali potrebbero non essere adeguatamente garantiti da quest’ultima più snella procedura).

negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Per approfondimenti sulle eventuali possibilità di accoglimento, ovvero di rigetto, della domanda di modifica/revoca delle condizioni di separazione o di revisione delle condizioni di divorzio nel Vostro caso concreto, nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia, è possibile prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

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