L’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni. Obblighi e cessazioni.

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne che ha perduto il lavoro. L’indipendenza economica del figlio maggiorenne e il completamento della sua formazione professionale. Requisiti di legge per la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei genitori.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

L’Avv. Chiara Pollini svolge la propria attività professionale nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci, raggiungibile in pochi minuti dal centro città di Empoli, attraversando il ponte sul fiume Arno in direzione Sovigliana Vinci.

Lo Studio Legale occupandosi, tra l’altro, di diritto di famiglia, assiste i Clienti nei procedimenti di separazione e divorzio, sia consensuali/congiunti, che contenziosi.

Parte importante della consulenza dello Studio Legale in materia di separazione e divorzio è dedicata a rispondere alle domande dei genitori circa il mantenimento dei figli.

Dopo attenta valutazione di tutti gli aspetti patrimoniali e relazionali della famiglia, si illustrano al Cliente le concrete possibilità di fondare le proprie pretese in Giudizio nei confronti dell’altro coniuge, al fine di salvaguardare economicamente con lungimiranza i figli, nel rispetto del principio sancito dall’art. 30 della Costituzione e delle disposizioni di cui agli artt. 147 e segg. c.c.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Circa il dovere di entrambi i genitori mantenere, istruire ed educare i figli, rispettandone le naturali inclinazioni e desideri, spesso, il genitore esprime all’avvocato che si occupa di diritto di famiglia i propri dubbi sulla esistenza dell’obbligo di continuare a mantenere i figli maggiorenni.

In particolare, si domanda se debba continuare ad essere corrisposto assegno di mantenimento al raggiungimento della maggiore età del figlio, oppure se possa pretendersi dalla controparte assegno mensile di contributo al mantenimento di un figlio maggiorenne che ha perduto il lavoro e/o che non prosegue gli studi.

Il concetto di “indipendenza economica” è previsto dall’art. 337 septies c.c. che contiene la disposizione introdotta con il D.lgs. 154/2013 e afferma che

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Posta la tutela rafforzata che il Legislatore garantisce al secondo comma per i figli maggiorenni con gravi disabilità, il primo comma prevede, nelle procedure di separazione e di divorzio, l’assegno periodico di mantenimento del figlio maggiorenne.

La Giurisprudenza ha interpretato, pur con i vari distinguo del singolo caso concreto, il concetto di “indipendenza economica” del figlio maggiorenne con l’inizio, da parte del figlio maggiorenne, di un’attività lavorativa stabile consona alla formazione professionale del figlio. La stabilità dell’attività lavorativa permane, in considerazione della professionalità acquisita dal figlio, anche se il figlio perde temporaneamente il lavoro o se cessa l’attività lavorativa.

Infatti, per la Giurisprudenza prevalente è sufficiente che il figlio maggiorenne abbia lavorato – per un tempo e con modalità apprezzabili giuridicamente ed economicamente – per fare venire meno l’obbligo del contributo dei genitori al mantenimento.

I genitori, infatti, sono obbligati a concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne al fine di assicurargli l’istruzione e la formazione necessarie, in base alle qualità personali e alle aspirazioni del figlio, per consentirgli l’inserimento nel mondo del lavoro.

Pertanto, l’obbligo dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa soltanto quando il figlio è stato preparato e istruito – più correttamente, professionalmente formato – grazie al contributo economico dei genitori ed è in condizioni di intraprendere il percorso lavorativo coerentemente con le proprie capacità.

Se, successivamente, il figlio maggiorenne perde il lavoro, oppure il contratto a tempo determinato cessa, l’indipendenza economica non viene meno e il genitore (solitamente quello con cui il figlio maggiorenne convive) non potrà chiedere all’altro di versare un assegno di mantenimento per il maggiorenne.

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Nel 2016, il Tribunale di Milano, ha chiarito che la circostanza di avere iniziato ad espletare attività lavorativa è considerata dai Giudici indicatore del raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne, per cui il diritto al mantenimento da parte dei genitori viene meno.

Al riguardo, si ricorda anche la Pronuncia della Corte di Cassazione nr.1585 del 27/01/2014 che ha considerato fattore determinante, ai fini del conseguimento dell’indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne, il fatto che egli avesse iniziato a lavorare nel settore alberghiero, da un lato e la mancanza di profitto universitario in considerazione degli anni di iscrizione al corso di laurea, dall’altro lato.

Infatti, la recentissima Sentenza Cass. civ., Sez. I, 13/10/2021, n. 27904 ha spiegato che

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiori di età non autosufficienti deve essere incentrata su un accertamento che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, ed alla complessiva condotta personale tenuta al raggiungimento della maggiore età da parte del giovane“.

Questa è linea interpretativa comune all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi più recentemente, sebbene si registrino scostamenti da questo indirizzo legati, come detto, all’esame del singolo caso di specie.

In ogni caso il genitore interessato, anche se il figlio è economicamente indipendente, non potrà improvvisamente cessare di pagare il mantenimento di propria iniziativa, ma dovrà rivolgersi al tribunale competente e chiedere una modifica delle condizioni di separazione/divorzio precedentemente decise dal Giudice o consensualmente pattuite.

Dovrà, pertanto, proporre una domanda giudiziale nel caso in cui l’altro genitore non concordi con l’interruzione della contribuzione. Residuerà in favore del figlio maggiorenne, se ne sussistono i diversi requisiti di cui all’art. 433 c.c., il diritto a ricevere il pagamento degli alimenti.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111 e per ogni ulteriore informazione in materia di mantenimento dei figli maggiorenni in caso di separazione (o divorzio), oppure per altra consulenza in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio, in videoconferenza, o richiedere un parere online. I riferimenti sono nella sezione contatti.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

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