L’Avv. Chiara Pollini si occupa di diritto civile nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli e ha maturato lunga esperienza professionale, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e risarcimento danno da infortuni.
Durante il periodo invernale, alle domande di risarcimento danno per lesioni riportate nei sinistri stradali, si aggiungono le richieste di assistenza legale per il risarcimento dei danni causati da incidente sulle neve e, in particolare, in caso di incidente sulla pista da sci.
Lo sci (e attività affini, come lo snowboard) è considerato attività sportiva pericolosa e l’incidente sulla pista da sci, tutt’altro che infrequente e, a volte, anche grave, può dare luogo a diversi profili di responsabilità civile e penale. Scontro tra sciatori, infortunio durante la risalita, caduta sulle piste per ostacolo non segnalato, sono soltanto alcune delle fattispecie più comuni.
Nell’indagine della responsabilità dei soggetti coinvolti nell’incidente sulla pista da sci e, quindi, ai fini di valutare il diritto a chiedere – e ottenere – il risarcimento dei danni per le lesioni (ed eventualmente per danni alle attrezzature oppure per il rientro anticipato dalla vacanza), la condotta dei soggetti coinvolti (sciatori, gestori, direttore dell’impianto…) vanno considerate preliminarmente le regole di comportamento che tutti gli utenti delle piste da sci sono tenuti a rispettare.
Provare di aver osservato le norme di condotta è il presupposto essenziale, sia per non incorrere in responsabilità civile (e penale, nei casi più gravi) in caso di incidente sulla pista da sci, sia per ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti da parte della compagnia di assicurazione.
Tali regole sono ispirate alla prudenza e al rispetto dei criteri di diligenza e prevenzione del pericolo e delle condotte pericolose; erano già previste, in parte, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che conteneva “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” e che disciplinava sia la gestione delle aree sciabili attrezzate che le regole di comportamento degli utenti delle aree sciabili, per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci.
Tale Legge è recentemente stata abrogata dal D.Lgs. n.40/2021 che contiene norme e regole di condotta la cui violazione, se provata, darà luogo alla responsabilità civile al carico di chi ha commesso la violazione con conseguente diritto al risarcimento ove siano derivati danni a cose e/o persone.
Il D.Lgs. n. 40/2021 pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68 reca le “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”, le quali si svolgono di regola sulle “aree sciabili attrezzate” (impianti sciistici comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento).
La nuova normativa specifica obblighi diretti a garantire la sicurezza degli utenti, dettagliando misure di prevenzione che i gestori degli impianti, in particolare, devono attuare e dalla cui violazione, in caso di infortunio agli sciatori, ben può derivare responsabilità civile e obbligo di risarcimento del danno (a seguito di incidente sulla pista da sci) a carico dell’impianto sciistico.
Alcuni di questi obblighi: la segnalazione del grado di difficoltà delle aree sciabili ai fini della loro fruizione e della loro apertura al pubblico; adeguata palinatura per delimitarne i bordi; indicazione e/o denominazione (o di numerazione) “almeno ogni 200 metri” per le piste da discesa e “ad intervalli di circa 500 metri” per le piste da fondo e le altre piste.
Quanto alle piste già esistenti e non a norma con le recenti disposizioni del D.Lgs. n. 40/2021, è prevista la predisposizione obbligatoria da parte dei gestori dell’impianto di “misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo”.
Il gestore della pista ha, dunque, specifico obbligo di garanzia nei confronti degli utenti cosicché è obbligato a provvedere alla messa in sicurezza delle piste e ad adottare tutte le misure atte a prevenire ed evitare situazioni di pericolo per gli sciatori. A carico del gestore sono poi previsti specifici obblighi di monitoraggio dell’impianto e manutenzione delle piste (con l’ausilio del direttore delle piste), fino all’obbligo di chiusura della pista laddove non sia rimuovibile il pericolo, o non ne sia possibile dare tempestiva idonea segnalazione.
A questi obblighi del gestore, si aggiungono quelli di agevolare il soccorso (a seguito di incidente sulla pista da sci), fornendo ogni supporto per il trasporto degli infortunati ai luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.
La responsabilità civile del gestore degli impianti sciistici è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di responsabilità civile e dall’art.15 del citato D.lgs. 40/2021, norma che impone l’obbligo assicurativo di Legge in capo al gestore dell’impianto quale condizione di apertura dell’impianto, così disponendo:
“I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.”
Il tema della responsabilità civile del gestore risulta essere complesso, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia e, a seconda del caso concreto, è possibile ascrivere al gestore degli impianti una responsabilità contrattuale (contratto atipico di trasporto “con skipass”) o extracontrattuale (ex art. 2043 c.c). Con diverse conseguenze processuali di onere probatorio in capo al gestore dell’impianto per evitare la condanna al risarcimento del danno a fronte della domanda di risarcimento avanzata dall’infortunato dopo l’incidente sulla pista da sci.
Nei casi più gravi, il gestore della pista da sci incorre a in responsabilità anche penale in ragione della posizione di garanzia derivante dai predetti obblighi di Legge. Può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose per non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo (l’incidente sulla pista da sci) che aveva l’obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa (così nella Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/01/2019, n. 18333).
Per una valutazione preliminare sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, nel caso di incidente sulla pista da sci ritenuto avvenuto per colpa del gestore delle piste da sci e, in generale, per una valutazione del fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di scontro tra sciatori, è possibile prendere un appuntamento in Studio, o prenotare una consulenza da remoto in videocall, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.
Se sei interessato all’argomento “incidente sulla pista da sci”, ti consigliamo di leggere anche l’articolo del nostro blog che parla del sinistro sulla neve.