*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e diritto civile.
Nei casi di studio, con riguardo al diritto di famiglia in modo particolare, sovente ci si trova a rispondere alle domande dei propri Clienti che, in assoluta buona fede e nell’ottica di voler tutelare i figli e la famiglia, desiderano costituire un fondo patrimoniale sulla casa familiare e/o su altri beni.
Il parere legale dell’avvocato che si occupa di diritto di famiglia e di diritto civile, avente oggetto il fondo patrimoniale, finisce molto spesso per disilludere il Cliente, rendendolo chiaramente consapevole delle specifiche e mirate finalità giuridiche del fondo patrimoniale e della conseguente inattaccabilità relativa dei beni vincolati dal fondo medesimo.
Sebbene l’istituto abbia quale primario effetto quello di porre un vincolo su determinati beni – creando, quindi, un “patrimonio separato” cioè astrattamente inattaccabile/inespropriabile dai creditori particolari dei coniugi – è bene illustrare al Cliente che non sempre il fondo patrimoniale sarà opponibile a tutti i creditori indistintamente.
Sia che i coniugi intendano affrontare la questione del fondo patrimoniale in occasione della loro imminente separazione, sia che la costituzione del fondo patrimoniale si renda opportuna, a prescindere dalla crisi coniugale, per tutelare la famiglia da possibili azioni esecutive di creditori, dovranno essere tenute in considerazione tanto le norme che disciplinano l’istituto del fondo patrimoniale (artt. 167/171 c.c.) che la recente Giurisprudenza.
Sarà, quindi, opportuno valutare con l’avvocato, prima di costituire il fondo patrimoniale e onde non incorrere in inutili spese per l’atto pubblico, le contingenti obbligazioni patrimoniali già in essere e l’attuale assetto degli interessi economici dei coniugi e dei figli.
Il parere legale dell’avvocato civilista avente ad oggetto il fondo patrimoniale sarà, dunque, finalizzato ad accertare la convenienza economica effettiva della costituzione del fondo e la tutela che il fondo patrimoniale potrà – o non potrà – concretamente garantire alla famiglia rispetto a debiti preesistenti e/o sopravvenienti.
Vi è, infatti, un limite all’esecuzione forzata sui beni vincolati dal fondo patrimoniale: essi non sono aggredibili dai creditori per debiti che i creditori medesimi sapevano essere estranei all’interesse e ai bisogni della famiglia, salvo che il fondo sia stato costituito in danno ai creditori stessi.
Al contrario, il creditore potrà rivalersi – quindi pignorare – un bene inserito nel fondo patrimoniale se il debito rimasto impagato è stato contratto per i bisogni della famiglia: a nulla valendo, quindi, in questo caso l’esistenza del fondo patrimoniale.
La ratio dell’istituto è evidente: garantire l’esistenza di un patrimonio a tutela (soltanto) degli specifici bisogni della famiglia.
Orbene, il significato del requisito “bisogni della famiglia”, concettualmente pacifico nella giurisprudenza, è in concreto delineato, di volta in volta, dal Giudice di Merito che, progressivamente, ne ha eroso i confini al punto che, ad oggi, esulano dal concetto di “bisogni della famiglia”, in buona sostanza, soltanto le spese meramente superflue e voluttuarie e quelle speculative.
La ratio dell’istituto, quindi, più specificamente, è quella di garantire al bene conferito nel fondo patrimoniale una inespropriabilità relativa rispetto ai creditori dei coniugi che vantino obbligazioni contratte per scopi estranei ai bisogni familiari.
Il parere legale avente oggetto il fondo patrimoniale chiarirà, infatti, al Cliente che anche l’attività lavorativa dei membri della famiglia è considerata dalla giurisprudenza prevalente funzionale ai bisogni della famiglia e alla sua crescita economica e, di conseguenza, funzionale all’interesse della famiglia. Da ciò deriva che il coniuge, indebitatosi per ragioni attinenti la propria attività lavorativa, non potrà evitare che il creditore aggredisca i beni vincolati dal fondo patrimoniale.
E’ il caso dell’imprenditore individuale che, dopo aver costituito il fondo patrimoniale, contrae un debito con una banca perché necessità di liquidità per la propria ditta dalla quale, si presume, egli tragga il reddito di sostentamento per la propria famiglia.
In caso di mancato pagamento del finanziamento, il creditore potrà aggredire i beni vincolati da fondo patrimoniale.
Per paralizzare la pretesa del creditore, l’imprenditore individuale dovrà provare, nel corso del giudizio, che il debito contratto con la banca era estraneo all’interesse della propria famiglia.
Se il fondo è stato costituito allo scopo, o ha per effetto, di sottrarre determinati beni alla garanzia del credito, i creditori potranno ricorrere all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) per rendere inopponibile e inefficace il vincolo nei loro confronti.
In caso di debito sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale, è sufficiente che i creditori dimostrino che il debitore era consapevole di poter danneggiare l’interesse al recupero del credito. Occorrerà anche dimostrare che il patrimonio residuo del debitore è insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
In caso di debito sorto dopo la costituzione del fondo patrimoniale, i creditori dovranno dimostrare l’intenzione di nuocere ai loro interessi, cioè l’intento fraudolento. Cioè, se l’atto di costituzione del fondo è anteriore rispetto all’indebitamento, il creditore, allo scopo di rendere inefficace nei suoi confronti il fondo patrimoniale, dovrà dimostrare oltre alla scientia damni anche l’esistenza dell’intento fraudolento del debitore.
Per ulteriori informazioni sulla costituzione del fondo patrimoniale nell’interesse della famiglia, per consulenze in materia di diritto di famiglia e/o di diritto civile, è possibile prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online ai contatti indicati nel sito internet.