*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi) e relativo diritto all’assegno di mantenimento.
Nella materia, una delle questioni più discusse è quella dell’assegno di mantenimento che un coniuge richiede per sé, o per i figli, nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali.
Volutamente limitando qui la trattazione all’assegno di mantenimento in favore del coniuge nei procedimenti di separazione, il diritto a richiedere l’assegno è previsto dal codice civile (art. 156 c.c.) e rappresenta la conseguenza, nei procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, degli obblighi di reciproco mantenimento che derivano dal matrimonio.
Il contributo al mantenimento ha, infatti, la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico anche dopo che è intervenuta la separazione legale.
Nella separazione consensuale, così come in caso di accordo di negoziazione assistita (c.d. “separazione davanti all’avvocato”) l’esistenza dei presupposti di legge per l’assegno di mantenimento del coniuge non sarà verificata dal Giudice. In tali procedimenti consensuali, infatti, i coniugi sono liberi di regolare i reciproci rapporti come ritengono opportuno, nel rispetto delle norme inderogabili di Legge e, quindi, di accordarsi sia sull’importo che sulle modalità di pagamento dell’assegno.
Nella separazione giudiziale, invece, il coniuge che chiede il mantenimento dovrà provare che esistono i seguenti requisiti:
Dunque, il coniuge richiedente l’assegno, nella separazione giudiziale, deve dimostrare di essere la parte economicamente più debole e/o la parte che, dalla crisi coniugale e dalla cessazione della convivenza, esce economicamente sofferente rispetto all’altra.
A tale scopo, il coniuge richiedente l’assegno di mantenimento dovrà anche fornire prova che i propri redditi non sono adeguati (e non vi è possibilità di incremento degli stessi con il lavoro).
Non necessariamente, invece, il diritto al mantenimento dipenderà dal “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.
Questo riferimento è stato, per molti anni, linea guida per l’accoglimento o il rigetto della richiesta di mantenimento, ma, oggi, non è più così, perché è mutato il contesto socioeconomico e la Giurisprudenza, di conseguenza, ha gradatamente mitigato tale parametro, per arrivare ad un mutamento di indirizzo definitivo con la Sentenza a Sezioni Unite nr. 18287 del 11/07/2018.
In seguito a tale pronuncia della Corte di Cassazione, infatti, “il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” non può più, da solo considerato, essere il criterio fondamentale per riconoscere o negare l’assegno di mantenimento.
L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, infatti, ne restringe molto l’applicazione e indica altri presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento nel procedimento di separazione giudiziale.
Il Giudice dovrà, quindi, convincersi dell’esistenza di altri elementi che, secondo l’ormai consolidato nuovo orientamento dei Tribunali, devono essere vagliati a preferenza del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” e, in particolare:
Pertanto, sarà indispensabile allegare in giudizio tutta la documentazione reddituale per ricostruire il patrimonio effettivo di entrambi i coniugi e attestare anche l’esistenza di eventuali debiti (ad esempio, contratti di finanziamento, cessione del quinto dello stipendio o qualsiasi altra pendenza in essere).
Non è infrequente, infatti, che per dimostrare il diritto al mantenimento, il coniuge richiedente debba ricorrere a indagini patrimoniali e investigazioni private per portare alla luce eventuali entrate sommerse e
redditi non dichiarati.
E’ importante sottolineare come sia essenziale fornire al Giudice solida prova delle circostanze sopra elencate perché, in caso contrario, l’assegno mensile non sarà riconosciuto, oppure sarà riconosciuto in misura non congrua alla reale situazione economica.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto a richiedere l’assegno mensile di mantenimento, nonché per consulenze per separazione e divorzio, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.