L’utilità dell’accordo scritto tra gestore del maneggio e proprietario del cavallo a pensione

contratto di pensionamento cavalli

Il contratto di pensionamento cavalli

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di contratti e di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli.

Coloro che si dedicano ad attività equestri, per mestiere o soltanto per passione, spesso sottovalutano l’importanza e la convenienza dell’assistenza legale nella gestione dei contratti in materia equestre.

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I rapporti contrattuali che possono instaurarsi tra i soggetti che, per lavoro o soltanto per passione, si dedicano all’equitazione, infatti, sono molteplici e dal contenuto eterogeneo.

Tra questi vi è il contratto di pensionamento cavalli. Il contratto di pensionamento (o pensione) cavalli sorge tra il gestore di un circolo ippico o il proprietario di un maneggio e il proprietario del cavallo.
Solitamente, il titolare del maneggio (ovvero l’associazione sportiva) e il proprietario del cavallo si accordano verbalmente sulle modalità di ricovero dell’animale (box o paddock) e sulla somministrazione delle profende (fieno, acqua, miscele varie di cereali o altro), prevedendo un corrispettivo mensile. Tale accordo verbale è immediato e senza costi e appare, pertanto, semplice quanto vantaggioso. E così è, in effetti, sino a che non sorgono le prime incomprensioni tra le parti.

contratto di pensionamento cavalli

Sia che il titolare del maneggio lamenti la morosità del proprietario del cavallo in stallo, o che sia il proprietario del cavallo a lamentare omissioni nel servizio concordato da parte del circolo ippico, tali “prime incomprensioni” finiranno per sfociare in una vera e propria controversia e, quindi, in un’azione giudiziale (di recupero credito, di risarcimento danni o quant’altro).

In tale controversia sarà difficile far valere i propri diritti senza un documento scritto da cui risultino con chiarezza le obbligazioni contrattuali rispettivamente assunte dalle parti e, durante la fase giudiziale, altrettanto difficile sarà fornire al Giudice prova del fondamento della pretesa azionata.

Un contratto di pensionamento cavalli redatto da un avvocato rappresenta la migliore tutela per entrambe le parti in caso di contestazioni e di inadempimento.

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Il recupero credito in favore del titolare del circolo, ad esempio, in caso di morosità del proprietario del cavallo, diverrà più rapido (potendosi richiedere un decreto ingiuntivo, anziché avviare una causa per l’accertamento dell’esistenza e la quantificazione del credito vantato). Inoltre, si potrà far valere, nei modi e nelle forme di legge, il diritto di ritenzione sul cavallo ex art. 2756 c.c. che, nel contratto redatto in forma scritta dall’avvocato, sarà oggetto di specifica clausola.

Non solo. La forma scritta del contratto di pensionamento cavalli rappresenta la più importante tutela per il proprietario del cavallo perché soltanto in tal modo risulteranno con certezza definite tra le parti le modalità di ricovero, tipo di alimentazione e custodia dell’equide e sarà possibile prevedere -per scritto- prestazioni particolari di cui quel particolare cavallo necessita (ad esempio, quotidiana movimentazione per motivi atletici o di salute).


La forma scritta del contratto di pensionamento cavalli garantisce trasparenza delle condizioni di deposito – pensione pretese dal proprietario e informa in maniera completa il titolare del maneggio circa le esigenze dell’equide. Il titolare del circolo, inoltre, ha diritto di avere informazioni esaustive e veritiere sulle condizioni di salute psicofisiche dell’equide in ingresso, onde adottare tutte le opportune cautele in favore dell’animale (e di terzi) per andare esente da responsabilità. L’accordo verbale di pensione cavalli, infine, non implica anche che il proprietario conosca e accetti il regolamento della struttura, aspetto, invece, che è di assoluta importanza per il gestore del maneggio.

Soltanto con un contratto di pensionamento cavalli redatto dall’avvocato, tali informazioni divengono oggetto di specifiche clausole che le parti dovranno espressamente approvare e sottoscrivere.


Ai sensi dell’art. 1322 c.c., infatti, “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge” e possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Conclusivamente, per il pensionamento dei cavalli, ferme le norme generali del codice civile in materia di contratti, ritenute in tutto e/o in parte applicabili le disposizioni sul contratto di deposito e/o sul contratto di somministrazione, concordare per scritto, con l’assistenza di un avvocato, termini e condizioni che si adattino alle esigenze specifiche del cavallo è il modo migliore per evitare problematiche ricorrenti tra il gestore del maneggio e il proprietario.

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Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul contratto di pensionamento cavalli e per consulenze in materia responsabilità contrattuale del gestore (associazione sportiva) di maneggio, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

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