*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale nel Comune di Vinci – Sovigliana, poco distante dal centro città di Empoli, si occupa prevalentemente di diritto civile, dedicandosi con continuità, tra l’altro, alle questioni che riguardano il diritto di famiglia e i procedimenti di separazione e divorzio.
I quesiti e i temi da affrontare quando i coniugi, giunti ormai in procinto di separarsi, richiedono l’assistenza legale all’avvocato civilista, nella specifica materia del diritto di famiglia, sono molti. Tra questi, la bigenitorialità e il collocamento prevalente dei figli, insieme al concorso dei genitori nel loro mantenimento, rappresentano senz’altro gli aspetti più importanti e delicati. Alcuni di questi temi sono già stati oggetto di specifici articoli del blog pur senza voler essere esaustivi nella trattazione: si deve ricordare al lettore, infatti, che soltanto una consulenza legale personalizzata può essere adeguata alla complessità della materia.
Accanto agli aspetti giuridici che concernono specificamente i figli, oggetto del parere legale che si richiede all’avvocato civilista sono le questioni economiche e patrimoniali della famiglia: quest’ultime, infatti, possono diventare oggetto di aspra conflittualità nella coppia.
Si ricorda, infatti, come già illustrato sinteticamente in un precedente articolo del blog, che in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi all’atto della celebrazione del matrimonio (o in un momento successivo), il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni, disciplinata dagli articoli 177 e ss del Cod. Civ.
Con il regime patrimoniale della comunione legale, i beni dei coniugi, quindi, divengono oggetto di comunione (contitolarità) dei coniugi fin dal loro acquisto, c.d. comunione di acquisti immediata; oppure cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa,
c.d. comunione de residuo.
La comunione legale, ai sensi dell’art. 177 c.c., comprende tutti i beni che cadono automaticamente in comunione: gli acquisti compiuti dai coniugi, sia beni materiali che diritti, insieme o separatamente, durante il matrimonio (ad esclusione di quelli relativi ai beni personali); i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (comunione de residuo); i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge se, al momento dello scioglimento della comunione, non siano stati consumati (comunione de residuo); le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio.
Discorso a parte deve farsi con riguardo alla comunione de residuo, che comprende tutti quei beni che, durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti ma che, solo se non consumati al momento dello scioglimento della comunione, sono divisi in parti uguali tra i coniugi.
Il regime di comunione legale dei beni consiste, quindi, in una comunione che ha per oggetto gli acquisti compiuti dai coniugi, sia congiuntamente che singolarmente, durante il matrimonio, ad esclusione pertanto dei beni personali, di pertinenza esclusiva di ciascun coniuge.
Non rientrano in comunione, i beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge, c.d. beni personali.
Tutti i beni di cui il coniuge era titolare – proprietario, ma anche usufruttuario, ovvero titolare di diritti reali – prima del matrimonio sono beni personali esclusi dal regime patrimoniale della comunione legale.
Sono parimenti esclusi dalla comunione dei beni quelli ricevuti in donazione o successione, salvo che nell’atto di donazione o nel testamento non sia diversamente specificato. Non cadono in comunione i beni acquistati, anche in costanza di matrimonio, per uso strettamente personale (abbigliamento, accessori, attrezzature sportivo/ludiche) o per impiego nell’attività professionale, né il denaro ottenuto a titolo di risarcimento per danni causati alla persona (o ai propri beni personali).
È evidente che, in caso di crisi coniugale, le problematiche economiche sono, almeno in parte, più agevolmente “superabili” se i coniugi, al momento della celebrazione del matrimonio (o in un momento successivo, convenzionalmente), hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. Al contrario, quando la coppia in procinto di separarsi è in regime di comunione legale dei beni, deve riorganizzare e regolare i reciproci rapporti patrimoniali: immobili in comunione, polizze e investimenti, conti corrente cointestati e quant’altro, debiti compresi, esigono un’equilibrata sistemazione (divisione, appunto) tra le parti.
La separazione tra i coniugi determina la cessazione del regime della comunione legale, più comunemente detto “lo scioglimento” della comunione legale dei beni.
In particolare, in caso di separazione consensuale, i coniugi ben potranno accordarsi fin da subito anche sulla ripartizione dei beni comuni: l’accordo sulla divisione del patrimonio è, infatti, trascrivibile nell’accordo di separazione. Sostanzialmente, i coniugi concorderanno tra loro l’assegnazione dei beni comuni, immobili e mobili (e/o crediti e/o debiti) che sarà omologata dal Giudice.
In caso di separazione giudiziale, invece, non sarà possibile ab initio la regolazione dei rapporti patrimoniali, ma soltanto in un secondo procedimento di divisione giudiziale.
Precisamente, l’effetto della cessazione della comunione legale tra i coniugi decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale davanti al Presidente del Tribunale, cui seguirà Decreto di Omologa emesso dal Tribunale medesimo in composizione collegiale. Invece, in caso di separazione giudiziale, lo scioglimento della comunione decorre dalla data del provvedimento con cui i coniugi sono autorizzati dal Tribunale a vivere separati, solitamente emesso all’esito dell’udienza presidenziale.
Si ricorda l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione sul punto.
“Omissis …Va ribadito che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell’azione. Conseguentemente, la domanda [di divisione n.d.r.] è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia (Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 26/02/2010). D’altra parte, è noto che il nuovo art. 191 c.c., comma 1, (come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, art. 2 con decorrenza dal 26 maggio 2015 ed applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data) prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”(Cass. civ. Sent. del 02/02/2016, n. 1963).
Da questo momento, quindi, ogni acquisto che ciascun coniuge compirà resterà di sua esclusiva proprietà. Invece, sui beni precedentemente facenti parte della comunione legale, si instaura il comune regime di comunione ordinaria.
Per una consulenza specifica che tenga conto del caso concreto in materia di procedimento di separazione personale dei coniugi e/o per valutare, quindi, gli effetti della domanda di separazione sul regime patrimoniale della famiglia e, in generale, per altre questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio.