*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini nel proprio Studio Legale nel Comune di Vinci – Sovigliana, poco distante dal centro città di Empoli, si occupa prevalentemente di diritto civile, dedicandosi con continuità, tra l’altro, alle questioni che riguardano il diritto di famiglia e i procedimenti di separazione e divorzio.
Nell’affrontare la crisi coniugale, i coniugi si rivolgono al proprio avvocato di fiducia per una consulenza legale che investe, sia gli aspetti prettamente personali, i diritti della persona e della famiglia, sia necessariamente il regime patrimoniale della famiglia stessa.
Per sommi capi già presi in esame, in precedenti articoli del blog, i diversi regimi patrimoniali della famiglia, qui si illustrerà brevemente come i beni dei coniugi vengano divisi una volta intervenuto il cosiddetto “scioglimento della comunione dei beni” tra i coniugi.
In caso di crisi coniugale lo “scioglimento della comunione” avviene: in caso di separazione giudiziale, con la pronuncia dell’ordinanza presidenziale; in caso di separazione consensuale, con la sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi.
La comunione legale peraltro, a prescindere dalla crisi coniugale, si scioglie anche nei seguenti casi: morte di uno dei due coniugi; annullamento del matrimonio; dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi; fallimento di uno dei coniugi; convenzione tra coniugi.
Cessato il regime di comunione legale dei beni, questi entrano nel regime di comunione ordinaria. Con la comunione ordinaria, ciascun coniuge potrà liberamente e discrezionalmente disporre della propria quota di proprietà sui beni (senza il consenso dell’altro comproprietario).
La divisione “materiale” dei beni del comune patrimonio, cioè la divisione che conduce alla proprietà esclusiva sul singolo bene, anziché pro-quota, è però soltanto eventuale. Essa dipende unicamente dalla volontà e dagli interessi concreti dei coniugi (sebbene la domanda di divisione del patrimonio sia, nella pratica, molto frequente, una volta che i coniugi si sono legalmente separati).
I coniugi separati, infatti, ben possono decidere di continuare a essere comproprietari, ora ciascuno per la propria quota, sui beni immobili e mobili.
La domanda di divisione del patrimonio, dunque, non può proporsi contestualmente nel giudizio di separazione, dato che lo scioglimento della comunione si verifica solo con il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione stessa. Essa è domanda autonoma, da proporsi con separato giudizio al Tribunale.
La divisione dei beni della comunione non avviene in maniera automatica con la separazione personale dei coniugi, ma deve essere oggetto di un procedimento successivo che può essere consensuale o giudiziale.
In caso di accordo dei coniugi separati sulla modalità di ripartizione dei beni, la divisione – divisione consensuale – può avvenire tramite stipulazione di un contratto (rispettandosi la forma contrattuale relativa alla circolazione dei beni oggetto di divisione). Al contrario, in caso di disaccordo, non resterà altro modo che ricorrere al Giudice.
Essa si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo (art. 194 Cod.Civ.). La divisione può avvenire in natura, cioè formando due masse distinte di beni di uguale valore economico. Eventualmente, i beni indivisibili possono essere venduti e il ricavato suddiviso tra le parti, oppure assegnati ad un coniuge, salvo conguaglio in denaro all’altro.
Si evidenzia, inoltre, l’obbligo per i coniugi di procedere alla restituzione e ai rimborsi l’uno nei confronti dell’altro, ai sensi dell’art. 192 Cod. Civ.. La norma, infatti, dispone che: “Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186.
È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”.
I coniugi sono tenuti a rimborsare, cioè, somme prelevate dal patrimonio comune (ad esempio: dal conto corrente cointestato) che non siano state impiegate per esigenze della famiglia. Sono, inoltre, previste dalla Legge restituzioni delle somme di denaro personali di un coniuge impiegate per il patrimonio comune.
Tra i beni da dividere rientrano anche i rapporti di conto corrente. La divisione del saldo sul conto corrente (spesso, peraltro, cointestato ad entrambi i coniugi) dopo lo scioglimento della comunione legale, risponde alle medesime regole delle altre tipologie di beni in comproprietà. Il saldo del conto corrente, quando i coniugi erano in comunione legale dei beni, infatti, appartiene ad entrambi. È l’effetto della comunione de residuo.
“I coniugi, coniugati in regime di comunione legale dei beni, al momento della separazione personale, devono ripartirsi nella misura pari alla metà la somma rinveniente sul conto corrente cointestato e costituito in costanza di matrimonio. A tale regola fa eccezione il caso in cui uno dei due coniugi riesca a dimostrare che il denaro sul conto corrente sia il frutto del proprio lavoro e che l’intestazione è fittizia e realizzata solo al fine di garantire all’altro una disponibilità economica per il ménage familiare”. [Cass. Civ. Ordinanza del 17/07/2018, n. 18869].
Ancora una volta, dunque, tenendo presente la complessità delle questioni attinenti il regime patrimoniale della famiglia, qui esposte soltanto per sommi capi e senza pretesa di completezza espositiva, si evidenzia l’importanza di una ponderata valutazione preliminare dell’assetto patrimoniale e reddituale della famiglia in vista della (pur inevitabile) separazione personale dei coniugi.
Tanto più il patrimonio della coppia in regime di comunione legale dei beni era consistente, tanto più articolata e complessa sarà la divisione dei beni in comunione ordinaria: si pensi ai casi in cui permangono rapporti bancari cointestati o condivisi, obbligazioni contrattuali e diritti di credito, finanziamenti e mutui e quant’altro realizzato e costruito, nell’ottica della solidarietà familiare, durante la vita matrimoniale. Tutte le poste, attive e passive, dovranno essere ripartite equamente.
Per una consulenza legale che tenga conto del caso concreto in materia di divisione dei beni rimasti indivisi dopo la separazione personale dei coniugi e/o dopo il divorzio, oppure per un parere legale che, nel corso della crisi coniugale in atto, consenta di valutare gli effetti della domanda di separazione personale sul regime patrimoniale della famiglia e, in generale, per altre questioni in materia di diritto di famiglia o di diritto civile, si invita a prendere un appuntamento in Studio.