L’Avv. Chiara Pollini, titolare del proprio Studio Legale a Vinci (Firenze), a pochi passi dal centro città di Empoli, è avvocato civilista con consolidata esperienza, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e in materia di risarcimento danni da infortuni.
Tra gli infortuni risarcibili che possono rendere necessaria la consulenza dell’avvocato civilista (oltre ai più comuni casi di sinistro stradale), tutt’altro che infrequenti sono gli infortuni sulla neve, verificatisi sulle piste da sci e/o all’interno degli impianti sciistici.
Prima di affrontare gli aspetti della responsabilità civile (e valutare eventualmente la sussistenza di profili di responsabilità penale), come detto anche in precedenti articoli del blog, si ricorda che da Gennaio 2022 (con il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40) è in vigore l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per gli utenti delle piste da sci alpino per danni e infortuni causati a terzi (art.30). È infatti previsto sulle piste da sci il concorso di responsabilità degli utenti e
“Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi” (art.28).
Ciò premesso, per superare la presunzione del concorso di colpa, l’individuazione della responsabilità ai fini del risarcimento danni riportati dallo sciatore è legata alla specifica causa dell’incidente concretamente verificatosi sulla neve.
I sinistri sulla neve che si presentano più comunemente vedono, oltre i casi di scontro tra sciatori e/o altri praticanti attività sportive all’interno degli impianti sciistici, le cadute dello sciatore causate da non corretta manutenzione della pista da sci, ovvero causate da collisione con ostacolo non segnalato presente all’interno dell’impianto. Da tali fattispecie, inoltre, possono ovviamente derivare direttamente o indirettamente danni a terzi.
La casistica degli incidenti sulla neve, quindi, anche limitandosi a considerare le fattispecie più comuni, contempla necessariamente molteplici fattori nel processo di determinazione causale e ciascun fattore ben più avere una diversa incidenza ai fini della responsabilità dei danni occorsi. Da quanto pur sommariamente esemplificato, si comprende come istruire una causa in materia di risarcimento danni per un incidente sulla neve possa rivelarsi complesso.
Lo sciatore danneggiato, infatti, davanti al Giudice dovrà provare il nesso di causa/effetto tra il danno riportato e la condotta del gestore dell’impianto, prima e la quantificazione del danno riportato, poi. Il gestore dell’impianto, invece, è onerato della prova liberatoria rappresentata dall’eventuale condotta dello sciatore. Il comportamento dello sciatore esimente della responsabilità del gestore potrà avere efficienza causale esclusiva e rilevare quale caso fortuito (ex art. 2051 c.c.), oppure concorrente, quindi non esclusiva e rilevare comunque quale fatto colposo concorrente (ex art. 1227 c.c., comma 1) con la responsabilità del titolare/custode della pista da sci.
Ad esempio, in caso incidente verificatosi sulla pista da sci in cui lo sciatore domanda il risarcimento del danno al gestore o al proprietario dell’impianto per aver impattato in un ostacolo, è probabile che la società che ha in custodia l’impianto sciistico a propria difesa sostenga, a vario titolo, la corresponsabilità dello sciatore (condotta imprudente, velocità inadeguata alle caratteristiche della pista, oppure violazione regolamenti ecc..) nel tentativo di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità.
Tuttavia, quando il sinistro sulla pista da sci – la caduta dello sciatore – è causato da un ostacolo atipico, definito dal citato D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 come il “pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico” (art. 2, comma 1, lett. d), il danneggiato ha diritto a vedere il danno patito risarcito integralmente.
Nell’istruire la causa, quindi, per poter ottenere il risarcimento integrale dei danni, lo sciatore, con riguardo alla causa della caduta, dovrà fornire prova dell’atipicità dell’ostacolo trovato sulla pista, “atipicità” che – ricorda la Corte di Cassazione (con Ordinanza, 19/05/2022, n. 16223) è concetto consolidato già nell’elaborazione giurisprudenziale della L. 24 dicembre 2003, n. 363, art. 7, comma 2 ove “la nozione di “pericolo atipico” era stata riscostruita sulla base di due criteri: quello, oggettivo, della normalità e visibilità e quello, soggettivo, della prevedibilità ed evitabilità da parte dello sciatore responsabile e, ciò, ancora prima del recentissimo citato D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40”.
Afferma, infatti, nella predetta recente Pronuncia la Corte di Cassazione: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo “atipico” sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa)”. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/05/2022, n. 16223 (rv. 664901-01).
In caso di incidente sulla neve, per un parere legale sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, oppure per una consulenza sulla richiesta risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di “incidente sugli sci”, si invita a prendere un appuntamento in Studio ai contatti indicati.
L’Avv. Chiara Pollini si occupa di diritto civile nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli e ha maturato lunga esperienza professionale, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e risarcimento danno da infortuni.
Durante il periodo invernale, alle domande di risarcimento danno per lesioni riportate nei sinistri stradali, si aggiungono le richieste di assistenza legale per il risarcimento dei danni causati da incidente sulle neve e, in particolare, in caso di incidente sulla pista da sci.
Lo sci (e attività affini, come lo snowboard) è considerato attività sportiva pericolosa e l’incidente sulla pista da sci, tutt’altro che infrequente e, a volte, anche grave, può dare luogo a diversi profili di responsabilità civile e penale. Scontro tra sciatori, infortunio durante la risalita, caduta sulle piste per ostacolo non segnalato, sono soltanto alcune delle fattispecie più comuni.
Nell’indagine della responsabilità dei soggetti coinvolti nell’incidente sulla pista da sci e, quindi, ai fini di valutare il diritto a chiedere – e ottenere – il risarcimento dei danni per le lesioni (ed eventualmente per danni alle attrezzature oppure per il rientro anticipato dalla vacanza), la condotta dei soggetti coinvolti (sciatori, gestori, direttore dell’impianto…) vanno considerate preliminarmente le regole di comportamento che tutti gli utenti delle piste da sci sono tenuti a rispettare.
Provare di aver osservato le norme di condotta è il presupposto essenziale, sia per non incorrere in responsabilità civile (e penale, nei casi più gravi) in caso di incidente sulla pista da sci, sia per ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti da parte della compagnia di assicurazione.
Tali regole sono ispirate alla prudenza e al rispetto dei criteri di diligenza e prevenzione del pericolo e delle condotte pericolose; erano già previste, in parte, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che conteneva “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” e che disciplinava sia la gestione delle aree sciabili attrezzate che le regole di comportamento degli utenti delle aree sciabili, per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci.
Tale Legge è recentemente stata abrogata dal D.Lgs. n.40/2021 che contiene norme e regole di condotta la cui violazione, se provata, darà luogo alla responsabilità civile al carico di chi ha commesso la violazione con conseguente diritto al risarcimento ove siano derivati danni a cose e/o persone.
Il D.Lgs. n. 40/2021 pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68 reca le “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”, le quali si svolgono di regola sulle “aree sciabili attrezzate” (impianti sciistici comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento).
La nuova normativa specifica obblighi diretti a garantire la sicurezza degli utenti, dettagliando misure di prevenzione che i gestori degli impianti, in particolare, devono attuare e dalla cui violazione, in caso di infortunio agli sciatori, ben può derivare responsabilità civile e obbligo di risarcimento del danno (a seguito di incidente sulla pista da sci) a carico dell’impianto sciistico.
Alcuni di questi obblighi: la segnalazione del grado di difficoltà delle aree sciabili ai fini della loro fruizione e della loro apertura al pubblico; adeguata palinatura per delimitarne i bordi; indicazione e/o denominazione (o di numerazione) “almeno ogni 200 metri” per le piste da discesa e “ad intervalli di circa 500 metri” per le piste da fondo e le altre piste.
Quanto alle piste già esistenti e non a norma con le recenti disposizioni del D.Lgs. n. 40/2021, è prevista la predisposizione obbligatoria da parte dei gestori dell’impianto di “misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo”.
Il gestore della pista ha, dunque, specifico obbligo di garanzia nei confronti degli utenti cosicché è obbligato a provvedere alla messa in sicurezza delle piste e ad adottare tutte le misure atte a prevenire ed evitare situazioni di pericolo per gli sciatori. A carico del gestore sono poi previsti specifici obblighi di monitoraggio dell’impianto e manutenzione delle piste (con l’ausilio del direttore delle piste), fino all’obbligo di chiusura della pista laddove non sia rimuovibile il pericolo, o non ne sia possibile dare tempestiva idonea segnalazione.
A questi obblighi del gestore, si aggiungono quelli di agevolare il soccorso (a seguito di incidente sulla pista da sci), fornendo ogni supporto per il trasporto degli infortunati ai luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.
La responsabilità civile del gestore degli impianti sciistici è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di responsabilità civile e dall’art.15 del citato D.lgs. 40/2021, norma che impone l’obbligo assicurativo di Legge in capo al gestore dell’impianto quale condizione di apertura dell’impianto, così disponendo:
“I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.”
Il tema della responsabilità civile del gestore risulta essere complesso, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia e, a seconda del caso concreto, è possibile ascrivere al gestore degli impianti una responsabilità contrattuale (contratto atipico di trasporto “con skipass”) o extracontrattuale (ex art. 2043 c.c). Con diverse conseguenze processuali di onere probatorio in capo al gestore dell’impianto per evitare la condanna al risarcimento del danno a fronte della domanda di risarcimento avanzata dall’infortunato dopo l’incidente sulla pista da sci.
Nei casi più gravi, il gestore della pista da sci incorre a in responsabilità anche penale in ragione della posizione di garanzia derivante dai predetti obblighi di Legge. Può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose per non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo (l’incidente sulla pista da sci) che aveva l’obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa (così nella Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/01/2019, n. 18333).
Per una valutazione preliminare sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, nel caso di incidente sulla pista da sci ritenuto avvenuto per colpa del gestore delle piste da sci e, in generale, per una valutazione del fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di scontro tra sciatori, è possibile prendere un appuntamento in Studio, o prenotare una consulenza da remoto in videocall, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.
Se sei interessato all’argomento “incidente sulla pista da sci”, ti consigliamo di leggere anche l’articolo del nostro blog che parla del sinistro sulla neve.
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini è avvocato civilista, con consolidata esperienza, tra l’altro, in materia di responsabilità civile e risarcimento danno da infortuni.
In questo periodo dell’anno, oltre alle consuete richieste di assistenza legale per i sinistri stradali, la consulenza dell’avvocato può rendersi necessaria per incidenti verificatisi nella pratica dei più comuni sport invernali sulla neve: sci di fondo, sci alpino, slittino e snowboard.
Anche lo sci, infatti, come quasi ogni attività sportiva, può comportare dei rischi e, quando si verificano infortuni e/o incidenti sulle piste, la consulenza di un avvocato civilista può essere opportuna affinché il danneggiato possa essere seguito al meglio nella gestione della propria domanda di risarcimento danni per le lesioni riportate per la caduta con gli scii.
Le cause degli incidenti sulla neve sono collegate, per lo più, al mancato rispetto da parte degli sciatori delle norme previste dalle Legge durante la permanenza all’interno dei tanti impianti sciistici presenti sul nostro territorio nazionale.
La legge n.363 del 2003 ha introdotto (ex art.2054 c.c.), una presunzione di concorso di colpa, in caso di scontro tra sciatori. Presunzione che opera, ovviamente, salvo prova contraria. In caso di sinistro quindi, gli sciatori coinvolti saranno considerati corresponsabili dello scontro (e quindi dei danni riportati) fino a quando non dimostreranno una diversa ripartizione della responsabilità.
Al riguardo, anche in questa sede, non guasterà ricordare al Cliente che intende rivolgersi all’avvocato civilista di propria fiducia che, da quest’anno, il D.L. 40/21 relativo alle «norme sulla sicurezza delle discipline sportive invernali», all’art 30 (Assicurazione obbligatoria) ha introdotto l’obbligo assicurativo per l’attività sciistica, per cui «lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi».
Tuttavia, bisognerà prescindere dalla polizza assicurativa obbligatoria dello sciatore, quando è causa dell’incidente con gli sci, o con lo snowboard (o persino con lo slittino!), la condotta del gestore dell’impianto sciistico: chi paga i danni per l’infortunio sugli sci occorso per un inadempimento del gestore dell’impianto sciistico?
Con riguardo alla responsabilità del gestore dell’impianto in caso di richiesta di risarcimento del danno per lesioni causate da incidente sulla pista da sci, si riporta una recente Sentenza del Tribunale di Bolzano (Febbraio 2020 n.193) dalla quale si evince l’orientamento del Tribunale Altoatesino nel caso in cui la pista da sci nasconda un pericolo per lo sciatore.
La massima in commento così dispone “In tema di responsabilità civile, considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività esercitata sulle piste da sci, nonché l’estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo del gestore ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo del risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo invece sul gestore l’onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire e prevedere, con l’ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo” (Trib.Bolzano, Sez. II, Sent. 18/02/2020 n.193).
Anche a prescindere dal contratto atipico di skipass, il gestore dell’impianto sciistico può essere chiamato a risarcire il danno allo sciatore infortunatosi sulla pista da sci se viene data prova della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2049 e 2051 c.c.). La società che gestisce gli impianti sciistici, quindi, quale custode e/o proprietario della pista da sci (o da slittino o da snowboard) potrà rispondere dei danni subiti dal soggetto caduto con gli scii, salvo che provi il caso fortuito.
Nel caso di specie, il Tribunale di Bolzano ha condannato il gestore degli impianti al risarcimento del danno occorso allo sciatore, in quanto quest’ultimo aveva fornito prova, nel corso del giudizio, della mancata segnalazione di un’insidia che avrebbe potuto rappresentare un pericolo per lo sciatore. Precisamente, la caduta dello sciatore era stata causata da un ostacolo (una grata) non adeguatamente segnalato oltre il bordo della pista (addirittura al di fuori della pista da sci), ma che, stando alla pronuncia del Tribunale di Bolzano, il gestore aveva comunque l’obbligo di mettere in sicurezza in via cautelativa, stante la prossimità alla pista da scii, in via prudenziale, delimitando l’ostacolo o impedendo agli sciatori di avvicinarsi a quello.
“Infatti, pur trovandosi il tutto [la grata] fuori del tracciato di pista, va evidenziato che il gestore deve garantire la sicurezza della pista da sci e prevedere che gli sciatori possano anche andare oltre la delimitazione della stessa; come, in effetti, è accaduto nel caso di specie”.
In caso di infortunio sulla neve, quindi, il gestore dell’impianto sciistico può essere tenuto a pagare i danni riportati alla persona a condizione che lo sciatore fornisca prova che esistevano condizioni di pericolo che il gestore dell’impianto avrebbe dovuto prevedere, prevenire e, quindi, rimuovere, ovvero mettere in sicurezza in considerazione dell’attività sportiva (pericolosa per propria natura) che ivi si svolge.
In caso di incidente, si consiglia, naturalmente, per prima cosa, di chiamare i soccorsi senza indugio per sé e per gli altri. Ovviamente, tale obbligo incombe anche sul proprietario dell’impianto che è obbligato a garantire il soccorso e il trasporto degli infortunati ai più vicini pronto soccorso. Tuttavia, si ricorda che l’omissione di soccorso è punita dalla legge anche in riferimento agli altri utenti presenti in pista che abbiano assistito all’incidente.
Al contempo, è molto importante raccogliere tutti gli elementi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sulla pista da sci e descrivere in modo dettagliato il sinistro alle autorità eventualmente intervenute.
Come in caso di sinistro stradale, anche in caso di “sinistro con gli sci”, è utile il materiale fotografico dei danni patiti, delle tracce e del luogo del sinistro, così come la raccolta delle generalità di ulteriori utenti presenti in pista, per eventuali testimonianze. Si consiglia anche di prendere nota delle condizioni ambientali presenti al momento del sinistro, delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche del luogo dell’incidente, come l’esatta posizione in pista, la pendenza e la presenza di eventuali ostacoli ed indicazioni.
I dati raccolti, compresi gli estremi della polizza assicurativa obbligatoria degli altri sciatori coinvolti nell’incidente sulla neve, saranno determinanti per la domanda di risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione e alla controparte e, in caso di giudizio, saranno fondamentali per convincere il giudice del fondamento della richiesta dei danni per le lesioni.
Per una valutazione preliminare sul diritto a presentare domanda di risarcimento danni alla società che gestisce l’impianto sciistico, oppure per una valutazione del fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti delle altre persone coinvolte in caso di “incidente sugli sci”, è possibile prendere un appuntamento in Studio, o prenotare una consulenza da remoto in video call, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.