L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa di diritto civile e quindi, tra le altre materie civilistiche, anche di contratti e di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive.
Coloro che si dedicano ad attività equestri, amatoriali o agonistiche, spesso necessitano di una tutela legale articolata che può interessare, tanto il diritto civile, che il diritto penale, dato che non esistono leggi specifiche, nel nostro Ordinamento, che disciplinino in maniera organica quello che in Gran Bretagna è regolato come materia di “diritto equestre”. Inoltre, nella consulenza legale in materia di attività equestri, possono venire in rilievo anche usi e prassi peculiari, nonché le direttive e i regolamenti delle federazioni sportive.
Tra i contratti in uso nel settore equestre, il “contratto di fida” del cavallo, in forma orale o in forma scritta, è uno dei più comuni, in uso pressoché in ogni maneggio o circolo di equitazione.
Si tratta di un contratto atipico, non previsto nominalmente dal Codice Civile, che presenta profili che lo assimilano prevalentemente ai contratti di locazione di beni mobili.
Il “contratto di fida” consiste solitamente in un accordo verbale tra il soggetto che ha la disponibilità del cavallo (proprietario e/o gestore del maneggio) e il soggetto che intende occuparsene direttamente in maniera tendenzialmente esclusiva (tesserato del circolo, allievo della scuola o, molto spesso, genitore del minore principiante) per la durata della “fida”. Tuttavia, nonostante la forma orale del “contratto di fida” sia decisamente di uso consolidato, soprattutto nei piccoli maneggi, la forma scritta è assolutamente da prediligere.
Le ragioni per cui la forma scritta della “fida” del cavallo è raccomandata dipendono dalla quantità e dalla qualità degli obblighi e degli oneri che assume l’affidatario del cavallo.
L’affidatario, infatti, si fa carico pressoché della totalità delle responsabilità conseguenti l’immissione nel possesso esclusivo dell’animale, al punto da doversi valutare se, con l’accordo di “fida”, si addivenga alla costituzione di un diritto giuridicamente molto vicino a quello di usufrutto sul bene. Inoltre, in caso di violazione delle norme del “contratto di fida” che prevedono specifici obblighi di cura e custodia a carico del soggetto affidatario, possono essere interessate dalla consulenza legale in materia di attività equestri profili di responsabilità penale a carico del soggetto affidatario (ad esempio: maltrattamenti, abbandono dell’animale).
Il proprietario del cavallo, invece, oppure il soggetto che ne detiene la disponibilità per conto di terzi (maneggio, circolo di equitazione, associazione sportiva) ha diritto al pagamento del prezzo, solitamente di un canone mensile, quale controprestazione per l’esclusività dell’affido del cavallo al soggetto affidatario.
Giurisprudenza di merito recentissima ha trattato il contratto di fida, nell’ambito di una più ampia fattispecie di infortunio all’interno di un centro equestre e, in un passaggio della Sentenza, così ha descritto il contenuto della “fida”:
“Il contratto di fida è un negozio atipico con il quale un cavallo, che resta comunque di proprietà di un centro ippico o di un privato, è a disposizione di chi decide di sostenere i costi della pensione dell’animale e altre eventuali spese come il maniscalco o spese veterinarie e che per tale ragione può montarlo in qualsiasi momento. L’affidatario ha l’obbligo di prendersi cura dell’animale e di trattarlo al meglio, diventando responsabile in tutto e per tutto del cavallo, dall’alimentazione alla sua salute fisica e psicologica”.(Tribunale Brescia, Sez. I, Sent., 03/02/2022, n. 241).
Data l’ampiezza del contenuto e degli obblighi che l’accordo di “fida” può prevedere, è consigliabile, quindi, un’attenta regolamentazione delle condizioni contrattuali, con particolare attenzione alla ripartizione delle spese (veterinarie e/o di cura) del cavallo ordinarie e straordinarie ipotizzabili per la salute dell’equide, distinguendo – in maniera più chiara possibile – quelle a carico dell’affidatario da quelle a carico del proprietario.
Ciò, al fine di tutelare preventivamente l’affidatario da oneri imprevisti, ma, allo stesso tempo, per garantire il proprietario e/o il centro equestre da inadempimenti contrattuali. In caso di morosità dell’affidatario, infatti, un accordo verbale rende quanto mai difficoltoso il recupero del credito in favore del proprietario e del maneggio.
Anche da questo punto di vista, si comprende come l’accordo siglato con la stretta di mano sia molto rischioso per il centro equestre.
É opportuno, inoltre, ancora a tutela del proprietario del cavallo – e del cavallo stesso – regolamentare la tipologia di attività equestre che può essere svolta dall’affidatario e/o porre limiti agli spostamenti del cavallo presso altre stalle, valutando, caso per caso, non solo la convenienza economica dell’accordo per il proprietario, ma anche onde scongiurare, tra l’altro, che l’equide venga impiegato in lavoro non idoneo alle proprie condizioni psicofisiche.
Date le articolate conseguenze, patrimoniali e non patrimoniali, del rapporto obbligatorio che si instaura tra le parti del “contratto di fida” e, in ultima analisi, ma non meno importante, alla luce delle necessità psicofisiche del cavallo che viene affidato, si consiglia di valutare attentamente l’opportunità della consulenza legale prima della stipula di una “fida”, eventualmente unitamente a quella di un veterinario specializzato per conoscere le condizioni di salute del cavallo che si sta per “adottare” pur temporaneamente.
Per una più approfondita informazione sul “contratto di fida” del cavallo e per consulenze in materia di attività di maneggio ed attività equestre, Vi invitiamo a prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di contratti e responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli.
Il diritto equestre non trova una normazione di sistema nell’Ordinamento italiano per cui devono applicarsi, a seconda dei casi, le norme generali del codice civile e del codice penale e, ove possibile, avvalersi di precedenti giurisprudenziali.
Con riferimento all’attività equestre entrano necessariamente in relazione con il cavallo – e con la sua imprevedibilità – diversi soggetti che, a vario titolo, possono ritenersi responsabili – singolarmente o in concorso tra loro – dei danni causati dal cavallo a cose e/o persone, oppure che, a seconda delle circostanze di fatto, possono loro stessi essere stati danneggiati dall’animale.
Molto spesso, infatti, il privato proprietario del cavallo non coincide con il cavaliere che solitamente lo monta (che lo “usa” concretamente) e, a propria volta, il proprietario e il cavaliere possono non coincidere con l’utilizzatore in senso economico dell’animale.
È il caso classico del proprietario del cavallo che dà in uso, solitamente dietro corrispettivo, l’animale al gestore del maneggio il quale, a propria volta, per accordo precedente con il proprietario, con contratto di fida ne autorizza la cura e la custodia a terzi, comunemente atleti, allievi e/o frequentatori/tesserati del centro ippico.
In un ipotetico evento dannoso in cui il cavallo (montato, oppure scosso perché fuggito, ad esempio, dal paddock) rechi un danno a una quarta persona (ad esempio uno spettatore, un passante…), può diventare difficile individuare la responsabilità del danno e quindi il soggetto cui chiedere il risarcimento del danno.
In questo caso, l’utilizzatore in senso concreto è l’affidatario, ma l’utilizzatore in senso economico, per il quale, conseguentemente, in caso di danno arrecato a terzi dal cavallo possono presentarsi profili di responsabilità civile – con obbligo di risarcimento del danno – è, in linea di principio, il titolare del maneggio.
Quando si verifica un incidente nell’esercizio dell’attività equestre, il criterio fondamentale per risolvere i dubbi sull’imputazione della responsabilità, criterio elaborato da dottrina e giurisprudenza, è quello secondo cui la responsabilità civile è del soggetto che, con il consenso del proprietario del cavallo, detiene potere e facoltà di “uso” – in senso tecnico giuridico – dell’equide finalizzato al soddisfacimento di un interesse e/o di trarne profitto.
Tale potere di “uso” dell’animale può scaturire anche dal rapporto di mero fatto con il cavallo, senza preesistente contratto tra utilizzatore e proprietario.
Ai fini di individuare il responsabile del danno causato, in caso di incidente a cavallo, occorre che l’evento dannoso sia stato causato dal cavallo – “cagionato dall’animale” ex art. 2052 del codice civile. Ciò significa che per chiedere legittimamente il risarcimento del danno al soggetto responsabile (proprietario del cavallo, cavaliere o gestore del maneggio, a seconda di chi sia stato utilizzatore economico dell’animale) è necessario che nella dinamica dell’incidente a cavallo rilevi il comportamento attivo del cavallo (il cavallo non deve essere inerte).
Nella pratica, la consulenza legale in materia di attività equestre può essere opportuna quando il titolare del maneggio e il proprietario del cavallo intendano, tra loro o con riguardo a terzi affidatari, valutare l’inserimento nei contratti variamente classificati – “uso”, “comodato”, “noleggio”, “fida” – di clausole specifiche di esonero della responsabilità.
La consulenza dell’avvocato nel campo delle discipline equestri è, inoltre, opportuna anche in materia assicurativa. Resta, infatti, in ogni caso, imprescindibile l’utilità di una polizza assicurativa ben concertata con la compagnia di assicurazione che copra i rischi connessi all’attività equestre in maniera specifica. Con l’accortezza di concordare espressamente in polizza le coperture assicurative in base alle peculiarità dell’attività equestre (tipologia di sport, livello, manifestazioni e/o spettacoli o quant’altro) in cui sarà impiegato il cavallo.
Si riscontra, invece, nella pratica, una diffusa superficialità iniziale nella regolamentazione di tali rapporti giuridici tra privati proprietari, gestori di maneggi e affidatari dei cavalli. Sovente, nel settore, specialmente a livello amatoriale, ci si limita ad accordi verbali, ignorando le ripercussioni economiche che, nel malaugurato caso di incidente con il cavallo o di sinistro a cavallo, ne possono derivare.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini, per consulenze legali sulla responsabilità civile e penale in cui può incorrere il proprietario di cavalli, il gestore del maneggio e l’allievo della scuola di equitazione, nonché in materia di validità delle clausole di esonero dalla responsabilità inserite nei contratti aventi ad oggetto l’utilizzo di cavalli, Vi invita a prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli.
Il privato o l’associazione sportiva equestre che prenda in gestione un maneggio assume su di sé importanti rischi di impresa ed è per tale motivo che sarà utile ed opportuna la consulenza e l’assistenza di un avvocato che si occupi di attività equestre. Preoccupazione principale del gestore del maneggio che si rivolge allo studio legale sarà quella di capire come cautelarsi da richieste danni derivanti da responsabilità civile e penale.
È senz’altro fondamentale tutelarsi dalle responsabilità sia civili che penali in cui il circolo ippico può incorrere, data anche l’imprevedibilità dei cavalli che, sebbene per propria natura siano considerate prede e pertanto siano solitamente del tutto inoffensivi, ben potranno avere reazioni istintive dettate dallo spavento o da un improvviso fattore di disturbo e, quindi, causare danni a cose e persone.
Rispettare le norme di legge e i regolamenti sportivi, nonché le direttive delle Federazioni, ove esistenti, eviterà di incorrere in responsabilità civile e penale derivante dalla custodia e dall’impiego dei cavalli ospitati presso la struttura, sia che i cavalli siano di proprietà di terzi, sia che essi siano intestati alla struttura medesima (o al titolare del maneggio).
Fondamentale è comunque cautelarsi, in via precauzionale, con la stipula di polizze ad hoc che prevedano estensioni di rischio per il maneggio ulteriori rispetto a quelli comunemente coperti da assicurazioni sportive obbligatorie.
Limitando volutamente, per il momento, il tema alla responsabilità civile del maneggio, ci occuperemo della responsabilità di tipo extra contrattuale – o da fatto illecito – che è riconducibile a due norme contenute nel codice civile.
A mente del fatto che il “diritto equestre”, nel nostro Ordinamento, non trova disciplina specialistica, si farà riferimento alternativamente alla “responsabilità per esercizio di attività pericolosa” ex art. 2050 C.C. o alla “responsabilità per danni cagionati da animali” ex art. 2052 C.C..
L’art. 2050 c.c. così dispone:
“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”
Dunque l’attività equestre è attività pericolosa? Non necessariamente, ma la pericolosità sarà valutata nel caso concreto, in base alle circostanze e alla dinamica dell’evento dannoso.
Non è pericolosa la lezione di equitazione dell’allievo principiante impartita all’interno del rettangolo del maneggio dall’istruttore, in possesso di regolare titolo, che abbia assegnato all’allievo principiante un cavallo “da scuola”, di indole mite e abituato a (sop)portare i principianti, tollerandone le comuni carenze tecniche.
La stessa lezione di equitazione, con il medesimo allievo principiante, acquisterà tuttavia caratteristiche di pericolosità, agli effetti dell’art. 2050 c.c., qualora l’istruttore si allontani dal campo e/o permetta al principiante di muovere il cavallo in autonomia (senza sorvegliare cavallo e cavaliere, quindi), oppure qualora l’istruttore, pur rimanendo in campo, abbia assegnato all’allievo alle prime armi un puledro non abituato alla scuola, oppure un cavallo nevrile, intollerante agli errori del cavaliere inesperto.
Si possono, quindi, immaginare i più disparati fattori che sono astrattamente suscettibili di “far diventare” pericolosa la semplice lezione di equitazione di un principiante, imputabili e/o non imputabili al gestore del maneggio.
Ed ecco allora che, per andare esente da responsabilità civile del maneggio, il titolare dello stesso dovrà dimostrare che – pur avendo acquisito la lezione di equitazione i caratteri della pericolosità ex art. 2050 c.c. – il circolo aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, oltre, a non esser incorso in nessuna violazione di legge.
La Giurisprudenza, quindi, è orientata, in linea di principio, a ritenere l’attività equestre intrinsecamente non pericolosa e a contestualizzare le caratteristiche e la concreta dinamica dell’evento dannoso verificatosi nello svolgimento dell’attività stessa.
Si precisa, tuttavia, che è non pericolosa la lezione di equitazione tenuta da personale qualificato all’interno della struttura idonea, accentuando tuttavia l’essenzialità della presenza continuativa dell’istruttore titolato all’interno del rettangolo.
La responsabilità civile del maneggio sorge, dunque, solitamente ex art. 2052 c.c., che così dispone:
“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“.
Quindi, solitamente, il gestore del maneggio si troverà a rispondere (in quanto proprietario e/o utilizzatore in senso economico dell’animale) per ogni reazione del cavallo che abbia arrecato un danno a cose e/o persone, comunque si sia verificato e in ragione del fatto che sia stato causato dall’animale.
Non avrà alcuna importanza indagare la “colpa” effettiva della condotta del gestore del maneggio (o dell’utilizzatore economico) perché ciò che rileva per l’applicazione dell’art. 2052 c.c. è soltanto che il comportamento dell’animale e l’incidenza causale sui danni subiti dal terzo.
Sarà possibile escludere la responsabilità del titolare del circolo equestre soltanto se si riuscirà a fornire prova che l’evento dannoso è stato causato da un fattore esterno o dalla condotta di terze persone.
Si ricorda, la recente Sentenza del Tribunale di Firenze del 07/05/2020 esaminata in altro articolo del blog.
Tale Sentenza ha escluso la responsabilità civile del maneggio in quanto le lesioni personale amazzone sono state causate all’esito di una dinamica dell’evento dannoso (conduzione sotto mano del cavallo nel tentativo di introdurlo nel van) in cui ha interferito un fattore esterno (arrotolamento della longia attorno alle dita dell’amazzone) del tutto eccezionale e non prevedibile e non riconducibile al comportamento del cavallo (alzata della testa e riottosità ad entrare nel van).
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sui rischi dell’attività equestre, oppure per consulenze in materia di responsabilità civile del maneggio Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di contratti e di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli.
Coloro che si dedicano ad attività equestri, per mestiere o soltanto per passione, spesso sottovalutano l’importanza e la convenienza dell’assistenza legale nella gestione dei contratti in materia equestre.
I rapporti contrattuali che possono instaurarsi tra i soggetti che, per lavoro o soltanto per passione, si dedicano all’equitazione, infatti, sono molteplici e dal contenuto eterogeneo.
Tra questi vi è il contratto di pensionamento cavalli. Il contratto di pensionamento (o pensione) cavalli sorge tra il gestore di un circolo ippico o il proprietario di un maneggio e il proprietario del cavallo.
Solitamente, il titolare del maneggio (ovvero l’associazione sportiva) e il proprietario del cavallo si accordano verbalmente sulle modalità di ricovero dell’animale (box o paddock) e sulla somministrazione delle profende (fieno, acqua, miscele varie di cereali o altro), prevedendo un corrispettivo mensile. Tale accordo verbale è immediato e senza costi e appare, pertanto, semplice quanto vantaggioso. E così è, in effetti, sino a che non sorgono le prime incomprensioni tra le parti.
Sia che il titolare del maneggio lamenti la morosità del proprietario del cavallo in stallo, o che sia il proprietario del cavallo a lamentare omissioni nel servizio concordato da parte del circolo ippico, tali “prime incomprensioni” finiranno per sfociare in una vera e propria controversia e, quindi, in un’azione giudiziale (di recupero credito, di risarcimento danni o quant’altro).
In tale controversia sarà difficile far valere i propri diritti senza un documento scritto da cui risultino con chiarezza le obbligazioni contrattuali rispettivamente assunte dalle parti e, durante la fase giudiziale, altrettanto difficile sarà fornire al Giudice prova del fondamento della pretesa azionata.
Un contratto di pensionamento cavalli redatto da un avvocato rappresenta la migliore tutela per entrambe le parti in caso di contestazioni e di inadempimento.
Il recupero credito in favore del titolare del circolo, ad esempio, in caso di morosità del proprietario del cavallo, diverrà più rapido (potendosi richiedere un decreto ingiuntivo, anziché avviare una causa per l’accertamento dell’esistenza e la quantificazione del credito vantato). Inoltre, si potrà far valere, nei modi e nelle forme di legge, il diritto di ritenzione sul cavallo ex art. 2756 c.c. che, nel contratto redatto in forma scritta dall’avvocato, sarà oggetto di specifica clausola.
Non solo. La forma scritta del contratto di pensionamento cavalli rappresenta la più importante tutela per il proprietario del cavallo perché soltanto in tal modo risulteranno con certezza definite tra le parti le modalità di ricovero, tipo di alimentazione e custodia dell’equide e sarà possibile prevedere -per scritto- prestazioni particolari di cui quel particolare cavallo necessita (ad esempio, quotidiana movimentazione per motivi atletici o di salute).
La forma scritta del contratto di pensionamento cavalli garantisce trasparenza delle condizioni di deposito – pensione pretese dal proprietario e informa in maniera completa il titolare del maneggio circa le esigenze dell’equide. Il titolare del circolo, inoltre, ha diritto di avere informazioni esaustive e veritiere sulle condizioni di salute psicofisiche dell’equide in ingresso, onde adottare tutte le opportune cautele in favore dell’animale (e di terzi) per andare esente da responsabilità. L’accordo verbale di pensione cavalli, infine, non implica anche che il proprietario conosca e accetti il regolamento della struttura, aspetto, invece, che è di assoluta importanza per il gestore del maneggio.
Soltanto con un contratto di pensionamento cavalli redatto dall’avvocato, tali informazioni divengono oggetto di specifiche clausole che le parti dovranno espressamente approvare e sottoscrivere.
Ai sensi dell’art. 1322 c.c., infatti, “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge” e possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Conclusivamente, per il pensionamento dei cavalli, ferme le norme generali del codice civile in materia di contratti, ritenute in tutto e/o in parte applicabili le disposizioni sul contratto di deposito e/o sul contratto di somministrazione, concordare per scritto, con l’assistenza di un avvocato, termini e condizioni che si adattino alle esigenze specifiche del cavallo è il modo migliore per evitare problematiche ricorrenti tra il gestore del maneggio e il proprietario.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul contratto di pensionamento cavalli e per consulenze in materia responsabilità contrattuale del gestore (associazione sportiva) di maneggio, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di:
Nel nostro ordinamento non esistono leggi specifiche che disciplinino quello che in Gran Bretagna è chiamato “Equine Law” – traducibile, semplicemente, come “diritto equestre” – per cui devono applicarsi, a seconda dei casi, le norme generali del codice civile e del codice penale.
I precedenti giurisprudenziali in materia non sono molti, pertanto ogni Sentenza che viene emessa costituisce sempre importante spunto di riflessione per l’avvocato che si occupa di diritto equestre.
Nel maggio 2020, il Tribunale di Firenze (Sez. II Sent. 07/05/2020) si è pronunciato in merito all’infortunio di cavaliere, regolarmente tesserato dalla associazione di sport equestre, occorso durante la movimentazione a terra del cavallo.
L’allievo associato del circolo sportivo equestre riporta gravi lesioni alla mano attorno alla quale era rimasta avvolta la longia in seguito allo strattone da parte del cavallo (durante la conduzione dell’animale in salita nel van).
Chi è responsabile per il danno occorso all’allievo? Il titolare del maneggio in quanto ha coinvolto l’allievo in un’attività pericolosa per la quale non era preparato? Oppure deve considerarsi responsabile lo stesso allievo che ha tenuto la longia in maniera non consona, in dispregio delle elementari regole della tecnica?
Le risposte potrebbero essere diverse e tutte ugualmente valide astrattamente. In realtà, per indagare l’imputabilità della responsabilità nell’attività equestre e, conseguentemente, l’esistenza del diritto al risarcimento del danno, occorre analizzare le variabili di fatto – che connotano l’attività equestre e gli sport equestri in generale – e tenere conto di quelle soltanto la cui esistenza nel caso concreto è stata provata nel processo.
Nel caso in esame, il cavallo era sotto la custodia dell’associazione e, quindi, utilizzato dal titolare del maneggio per le normali attività (aventi connotazione economica) del circolo equestre, concedendolo in uso agli allievi, tra cui al “cavaliere” (poi) infortunatosi.
Il “cavaliere” si era offerto spontaneamente di aiutare il titolare del maneggio a far salire il cavallo sul van. L’infortunato domandava quindi il risarcimento del danno al titolare del maneggio, richiamando la presunzione di responsabilità a carico di chi trae profitto dall’animale ex art. 2052 c.c.
Il Tribunale di Firenze, tuttavia, ha respinto la domanda di risarcimento del danneggiato, ritenendo accertato in giudizio il caso fortuito ex art 2052 c.c. e quindi negando la responsabilità per fatto illecito del titolare del maneggio.
Secondo il Giudice, infatti, valutando la dinamica dell’infortunio del cavaliere, sia che vi sia stata negligenza del danneggiato nell’attorcigliamento della longia, negligenza che avrebbe causato il distacco del pollice durante il movimento del cavallo, sia che l’attorcigliamento della longia si sia verificato per un puro caso che statisticamente non si verifica mai, in entrambi i casi non può esserne chiamato a rispondere il titolare del maneggio.
Nella fattispecie, dunque, Giudice ha applicato l’art. 2052 c.c. che afferma:
“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso specifico esaminato dal Tribunale di Firenze, si evidenzia, infine, come abbiano concorso a sollevare da responsabilità il titolare del maneggio, altre due circostanze non trascurabili:
a) il danneggiato era anche socio del centro ippico e utilizzatore in senso economico dell’animale (in quanto membro dell’associazione);
b) il danneggiato si era spontaneamente proposto, senza che gli fosse richiesto, di svolgere attività di per sé pericolosa, considerata la notoria riluttanza dei cavalli a salire nei wan.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto al risarcimento danni da infortunio a cavallo e per consulenze in materia responsabilità del gestore (associazione sportiva) del maneggio Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di contratti e di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli. Nella fattispecie, in questo articolo andremo ad esaminare la responsabilità e risarcimento danni per l’infortunio del cavaliere.
Coloro che si dedicano ad attività equestri, amatoriali o agonistiche, spesso necessitano di una tutela legale articolata che può interessare tanto il diritto civile che il diritto penale e cercano un avvocato che abbia esperienza specifica “nel mondo dei cavalli” e degli sport equestri. Tuttavia, nel nostro ordinamento non esistono leggi specifiche che disciplinino quello che in Gran Bretagna è chiamato “Equine Law” – traducibile, semplicemente, come “diritto equestre” – per cui devono applicarsi, a seconda dei casi, le norme generali del codice civile in materia di contratti e responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale (salvo che la fattispecie non abbia anche rilevanza penale!).
Uno dei motivi più comuni per cui titolari di maneggi e cavalieri necessitano di un avvocato esperto nella regolamentazione delle attività equestri, è la richiesta danni per l’infortunio del cavaliere.
A causa della caduta da cavallo, infatti, l’allievo pretenderà il risarcimento del danno dal gestore del maneggio (dall’associazione sportiva) e, ricorrendo certi presupposti, il risarcimento in effetti sarà dovuto.
La consulenza legale per infortunio del cavaliere richiede di esaminare giuridicamente (e tecnicamente) il fatto accaduto – la caduta da cavallo – in ogni sua fase. L’avvocato, a mente dei precedenti giurisprudenziali, valuterà tutte le circostanze di tempo e di luogo dell’infortunio, nonché le condotte di tutti i soggetti presenti, compresa quella dello stesso cavaliere danneggiato.
Può quindi rivelarsi assai utile, ai fini della specifica consulenza legale per l’infortunio in maneggio, che l’avvocato abbia anche personale esperienza di sport equestri e conoscenze di base del comportamento dei cavalli, oltre che dei regolamenti e delle dinamiche di scuderia.
La caduta dell’allievo da cavallo, infatti, è un tipo infortunio molto particolare perché condizionato dalla imprevedibilità dell’equide. Pertanto, ogni caso è diverso e, non essendovi normativa specifica, deve essere studiato considerando i precedenti dei Tribunali.
Le norme fondamentali per stabilire l’esistenza del diritto al risarcimento del danno e individuare il soggetto responsabile dell’infortunio a cavallo sono quelle sulla responsabilità extracontrattuale e, in particolare, quella sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 C.C.) e quella sulla responsabilità per danni prodotti da animali (art. 2052 C.C.).
In applicazione di entrambe le suddette norme, il gestore del maneggio potrà rispondere della caduta da cavallo dell’allievo, sia durante una lezione, che in passeggiata e potrà essere tenuto al risarcimento per le lesioni riportate dal cavaliere. Tuttavia, proprio in applicazione di tali norme, il Giudice potrà ravvisare anche un concorso di responsabilità di altri soggetti, come l’istruttore di equitazione o lo stesso cavaliere (ad esempio, se l’allievo ha violato il regolamento del maneggio).
Conseguentemente, il titolare/gestore del maneggio potrà, almeno in parte, essere esonerato dalla responsabilità per l’infortunio del cavaliere. La responsabilità del gestore del maneggio potrà essere, invece, del tutto esclusa se il gestore dimostra che la caduta da cavallo si è verificata per un fatto non imputabile “al maneggio”.
Il gestore del maneggio dovrà quindi dimostrare, sia di aver osservato tutte le prescrizioni di legge, sia di avere organizzato quella specifica attività equestre, da cui è derivato l’infortunio al cavaliere, predisponendo tutte le cautele necessarie a prevenire ed evitare il danno.
Davanti al Giudice, poi, il gestore del maneggio potrà rispondere, alternativamente ex art. 2050 C.C. o ex art. 2052 C.C. a seconda del caso concreto.
Infatti, la caduta da cavallo durante la lezione, con un cavallo addestrato al lavoro in campo e abitualmente impiegato dagli allievi per quel tipo di disciplina equestre, non è necessariamente considerata dalla Giurisprudenza “attività pericolosa” ex art. 2050 C.C. (dovendo ricorrere, per essere considerata “attività pericolosa”, nel caso specifico, ulteriori circostanze: solo per fare un esempio, la giovane età del cavallo in correlazione con l’assoluta inesperienza del cavaliere).
Più frequentemente, infatti, il titolare del maneggio risponderà dell’infortunio a cavallo quale semplice “proprietario-custode” del cavallo, ex art. 2052 C.C..
In quest’ultima fattispecie, il titolare della scuderia potrà comunque andare esente dall’obbligo di risarcimento, provando che la caduta da cavallo è avvenuta per un caso fortuito.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto al risarcimento danni da infortunio a cavallo e per consulenze in materia responsabilità del gestore (associazione sportiva) del maneggio Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online