Assegno di mantenimento

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

La quantificazione dell’assegno di mantenimento dei figli.

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

Come si calcola l’importo dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci.
Lo Studio Legale si trova nella frazione di Sovigliana, raggiungibile in pochi passi anche dal centro storico di Empoli e si occupa prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia, quindi anche dei procedimenti di separazione e divorzio.

Nella gestione legale della crisi coniugale gli interessi da curare sono molti e diversificati tra loro e, tra questi, il mantenimento dei figli rappresenta, forse, la maggiore preoccupazione del genitore in procinto di separarsi (o di divorziare).

Come detto in un precedente articolo del blog,

l’obbligo di mantenimento dei figli è previsto a carico dei genitori dalla Costituzione (art.30) e vale per il solo fatto di averli generati, a prescindere dall’avere contratto matrimonio e indipendentemente dalle unioni civili e/o di fatto e sussiste per entrambi i genitori in base alle rispettive sostanze.

I cinque criteri del Codice Civile per la quantificazione dell’assegno di mantenimento dei figli.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

Il riferimento alle rispettive condizioni economiche dei genitori è contenuto, insieme agli altri criteri per quantificare l’assegno, nel codice civile (art. 337 ter co.4) che espressamente dispone:

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

La logica sottesa ai cinque criteri indicati dal Codice Civile risponde all’obiettivo di preservare e/o perseguire tendenzialmente una soglia di continuità e stabilità economica per la prole, mirando ad evitare, per quanto possibile nel caso concreto, che dalla separazione (o dal divorzio) dei genitori, derivi un pregiudizio nella formazione e nella crescita dei figli. Infatti, il nostro Ordinamento, almeno in linea di principio, mira a mantenere inalterato il tenore di vita goduto dai figli prima e dopo la crisi coniugale, nel superiore interesse della prole.

Per tale motivo, nel decidere l’importo del mantenimento per i figli, il Giudice dovrà valutare prioritariamente le esigenze della prole complessivamente considerate (scolastiche e/o di avviamento professionale, ma anche ludiche o di svago, così come esigenze di sostegno di altra natura, psicofisica, sanitaria… e via dicendo) nell’ottica delle adeguate pretese dei genitori.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

Nelle disparate fattispecie concrete, il criterio-guida della conservazione del tenore di vita tenuto dai figli prima della separazione dei genitori viene variamente contemperato dai Giudici e contestualizzato con l’oggettivo impoverimento dei coniugi che solitamente consegue la cessazione della convivenza, la cessazione della condivisione della vita e delle risorse economiche.

La Legge, dunque, impone ai genitori di continuare a garantire il soddisfacimento delle necessità di cura e assistenza morale e materiale, considerando il tenore e lo stile di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza.

Al contempo, però, il Codice Civile dispone anche che si tenga specificamente conto della misura in cui ciascuno dei genitori – cessata, appunto, la convivenza e la vita in comune – è in grado di contribuire al mantenimento dei figli in ragione della mutata situazione economica.  

Inoltre, il Giudice deve tenere conto, in questa complessa valutazione della quantificazione dell’assegno mensile di mantenimento, anche dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore come criterio per la quantificazione dell’assegno di mantenimento.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

Correlato alla valutazione del tempo di permanenza presso ciascun genitore, è l’ultimo criterio indicato dal Codice Civile per quantificare l’assegno di mantenimento dei figli: la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Questo criterio è finalizzato a valorizzare l’impegno personale genitoriale concretamente profuso nella quotidianità per i figli, cioè ad attribuire peso economico al tempo e allo sforzo che ciascun genitore dedica alle normali necessità (più disparate) dei figli.

Nella pratica, ovviamente l’impegno profuso da ciascun genitore nel “seguire” i figli non è agevolmente monetizzabile, tuttavia i Giudici tendono a valorizzare l’importanza nell’articolata complessiva valutazione finalizzata al calcolo dell’assegno.

Il criterio più rilevante nella quantificazione dell’assegno di mantenimento.

quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli

Il criterio più rilevante nella quantificazione dell’assegno di mantenimento mensile a carico del genitore tenuto a pagare, come inizialmente anticipato, non può che essere quello prettamente patrimoniale: la comparazione dei redditi dei genitori, redditi che vengono portati all’attenzione del Giudice da qualunque fonte essi provengano.

L’eventuale sopraggiunta variazione delle condizioni economiche (in peggio o in meglio) può, infatti, dare diritto a revisione dell’assegno mensile come precedentemente quantificato in favore dei figli.

L’importo dell’assegno mensile stabilito concordemente per il mantenimento dei figli in caso di separazione consensuale (o divorzio congiunto), ovvero quello indicato dal Tribunale, è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT senza che sia necessaria la messa in mora da parte del creditore (l’adeguamento è, infatti, automatico).

La valutazione del caso concreto.

Posti i criteri indicati dalla Legge nella determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento dei figli, è importante ricordare che ogni caso della vita è diverso e che, pertanto, ogni fattispecie concreta che coinvolge il Cliente necessita di essere approfondita per poter indicare le più opportune tutele dei diritti e degli interessi concretamente esistenti.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini, per approfondimenti sull’obbligo di concorso nel mantenimento dei figli, sull’esistenza dei requisiti per la revisione o la cessazione dell’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento e per una valutazione del Vs. caso concreto, riceve previo appuntamento ai recapiti indicati nella sezione dei contatti.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

La prova del diritto all'assegno divorzile.

La prova del diritto all’assegno divorzile

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini, occupandosi sin dall’inizio della propria attività professionale di diritto di famiglia, assiste i propri Clienti nei procedimenti di divorzio congiunto, divorzio tramite procedura di negoziazione assistita e nei procedimenti di divorzio giudiziale.

Nell’ambito della specifica materia divorzile, tra le disparate questioni che, nel singolo caso concreto, attengono al divorzio tra i coniugi, l’assegno divorzile rappresenta, assieme al mantenimento dei figli, quella di maggiore interesse.

Prova del diritto all'assegno divorzile.

Con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere concordato (nel divorzio congiunto o in via di negoziazione assistita) o disposto dal Giudice (nel divorzio giudiziale) che una parte corrisponda all’altra un importo, solitamente mensile, a titolo di contributo economico, secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 della Legge n.898/1970, poi modificata dalla Legge n.74/1987. Tale riconoscimento economico viene stabilito, secondo la lettera della legge, “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Il dettato legislativo è stato oggetto di copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha interpretato variamente i criteri di determinazione dell’assegno divorzile nel corso dei decenni, cercando di modellare l’assegno di divorzio (o, meglio, i requisiti per ottenerlo) ai cambiamenti socioculturali del tempo e portando, quindi, a più indirizzi interpretativi.

La funzione compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio (ex Corte di Cassazione Sent.n.18287/2018).

La funzione compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio (ex Corte di Cassazione Sent. n.18287/2018)

In tempi più recenti, la Sentenza della Corte di Cassazione n.18287/2018 ha fornito chiarimenti sui presupposti del diritto all’assegno divorzile, risolvendo i contrasti interpretativi formatisi sul punto. In particolare, come già detto in un precedente articolo, l’assegno è venuto ad assumere una funzione, non soltanto assistenziale in favore del coniuge economicamente svantaggiato, ma, al tempo stesso, una funzione compensativa e perequativa.

Nel mutato quadro dei presupposti da valutare ai fini di stabilire l’esistenza del diritto all’assegno divorzile in capo al richiedente (l’AN della pretesa all’assegno divorzile) e, poi, la misura dell’assegno (il QUANTUM dell’importo periodico), in caso divorzio giudiziale in particolare, è essenziale – ai fini dell’accoglimento della domanda giudiziale dell’assegno – disporre e predisporre puntualmente i mezzi istruttori.

È, infatti, la medesima Corte di Cassazione, nella citata Sentenza n.18287/2018, a ricordare che è logicamente prioritario rispetto ad ogni altra valutazione in tema di diritto all’assegno divorzile, l’accertamento – la prova, quindi – delle condizioni economiche di entrambe le parti.

La prova delle condizioni economiche di entrambi i coniugi. Il confronto delle rispettive situazioni patrimoniali delle parti del divorzio giudiziale.

Il confronto delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi nel divorzio giudiziale

Per molti anni, il Giudice ha preso in considerazione essenzialmente il reddito del richiedente in quanto, stando alla lettera della norma, quello dei coniugi che riteneva di avere diritto all’assegno di divorzio doveva provare di non disporre di “mezzi adeguati”.

Oggi, invece, ciascuna parte – non più soltanto quella richiedente l’assegno divorzile – dovrà provare la propria condizione economica nel complesso (redditi e globale entità dei rapporti/cespiti patrimoniali) per consentire al Giudice il confronto delle posizioni patrimoniali dei coniugi.

La Corte di Cassazione, infatti, nella famosa Pronuncia a Sezioni Unite del 2018 ha chiarito che “Posto che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principî di eguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 29 Cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:

a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;

b) qualora ne risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 5, 6°comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio;

c) quantifica l’assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.

Il raffronto tra le condizioni patrimoniali del coniuge richiedente l’assegno divorzile e del coniuge che sarà obbligato al pagamento è operazione preliminare per il Giudice, indispensabile per decidere sull’esistenza e sulla quantificazione del diritto all’assegno: tanto è vero che la Corte di Cassazione, a tal fine, ha valorizzato l’importanza e l’efficacia dei poteri istruttori ufficio dell’Autorità. Concretamente, ciò fa sì che il Giudice del divorzio giudiziale inviti le parti a produrre documenti fiscali, amministrativi e/o variamente attinenti il patrimonio o i redditi, anche quando non siano spontaneamente stati allegati. Inoltre, si ricorda che il Giudice dispone sempre dei poteri di indagine tributaria, sebbene il ricorso a questi sia discrezionale.

Documenti ufficiali che provano il diritto all'assegno divorzile

Seppure alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sentenza delle Sez. Unite, è comunque opportuno, nel divorzio giudiziale, che la parte richiedente l’assegno ricostruisca, con diligente iniziativa, in maniera più fedele possibile, la propria situazione economica e, al contempo, che documenti al Giudice – con prove scritte e/o altrimenti certe – le ragioni per le quali la posizione patrimoniale della controparte è migliore ed economicamente più solida della propria, agevolando la formazione del convincimento del Giudice.

A tale fine, si ricorda che alla parte in causa (il soggetto privato) è stato riconosciuto diritto di accesso ex L. 241/1990 ai documenti reddituali e patrimoniali del consorte, in possesso dalla Agenzia delle Entrate e che tali documenti dovranno essere consegnati dall’Ente anche senza autorizzazione del Giudice in quanto effettivamente disponibili negli archivi finanziari (TAR Campania, n.5763 del 2018).

Infine, il richiedente l’assegno divorzile dovrà fornire prova che la propria condizione di inferiorità patrimoniale rispetto alla posizione del coniuge economicamente più forte sia stata causata da scelte compiute in costanza di matrimonio, nell’ottica dell’interesse familiare comune e della solidarietà coniugale.

Consulenza legale per richiedere l'assegno di divorzio

Per una valutazione preliminare sul diritto a richiedere l’assegno di divorzio, per chiarimenti sul singolo caso concreto della crisi familiare e dei possibili strumenti di tutela giudiziaria e/o di risoluzione alternativa della controversia (divorzio congiunto, negoziazione assistita) è possibile prendere un appuntamento in Studio, una consulenza da remoto in video call, o richiedere un parere online ai contatti e con le modalità indicate nel sito internet.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni. Obblighi e cessazioni.

L’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne che ha perduto il lavoro. L’indipendenza economica del figlio maggiorenne e il completamento della sua formazione professionale. Requisiti di legge per la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei genitori.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

L’Avv. Chiara Pollini svolge la propria attività professionale nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Vinci, raggiungibile in pochi minuti dal centro città di Empoli, attraversando il ponte sul fiume Arno in direzione Sovigliana Vinci.

Lo Studio Legale occupandosi, tra l’altro, di diritto di famiglia, assiste i Clienti nei procedimenti di separazione e divorzio, sia consensuali/congiunti, che contenziosi.

Parte importante della consulenza dello Studio Legale in materia di separazione e divorzio è dedicata a rispondere alle domande dei genitori circa il mantenimento dei figli.

Dopo attenta valutazione di tutti gli aspetti patrimoniali e relazionali della famiglia, si illustrano al Cliente le concrete possibilità di fondare le proprie pretese in Giudizio nei confronti dell’altro coniuge, al fine di salvaguardare economicamente con lungimiranza i figli, nel rispetto del principio sancito dall’art. 30 della Costituzione e delle disposizioni di cui agli artt. 147 e segg. c.c.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Circa il dovere di entrambi i genitori mantenere, istruire ed educare i figli, rispettandone le naturali inclinazioni e desideri, spesso, il genitore esprime all’avvocato che si occupa di diritto di famiglia i propri dubbi sulla esistenza dell’obbligo di continuare a mantenere i figli maggiorenni.

In particolare, si domanda se debba continuare ad essere corrisposto assegno di mantenimento al raggiungimento della maggiore età del figlio, oppure se possa pretendersi dalla controparte assegno mensile di contributo al mantenimento di un figlio maggiorenne che ha perduto il lavoro e/o che non prosegue gli studi.

Il concetto di “indipendenza economica” è previsto dall’art. 337 septies c.c. che contiene la disposizione introdotta con il D.lgs. 154/2013 e afferma che

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Posta la tutela rafforzata che il Legislatore garantisce al secondo comma per i figli maggiorenni con gravi disabilità, il primo comma prevede, nelle procedure di separazione e di divorzio, l’assegno periodico di mantenimento del figlio maggiorenne.

La Giurisprudenza ha interpretato, pur con i vari distinguo del singolo caso concreto, il concetto di “indipendenza economica” del figlio maggiorenne con l’inizio, da parte del figlio maggiorenne, di un’attività lavorativa stabile consona alla formazione professionale del figlio. La stabilità dell’attività lavorativa permane, in considerazione della professionalità acquisita dal figlio, anche se il figlio perde temporaneamente il lavoro o se cessa l’attività lavorativa.

Infatti, per la Giurisprudenza prevalente è sufficiente che il figlio maggiorenne abbia lavorato – per un tempo e con modalità apprezzabili giuridicamente ed economicamente – per fare venire meno l’obbligo del contributo dei genitori al mantenimento.

I genitori, infatti, sono obbligati a concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne al fine di assicurargli l’istruzione e la formazione necessarie, in base alle qualità personali e alle aspirazioni del figlio, per consentirgli l’inserimento nel mondo del lavoro.

Pertanto, l’obbligo dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa soltanto quando il figlio è stato preparato e istruito – più correttamente, professionalmente formato – grazie al contributo economico dei genitori ed è in condizioni di intraprendere il percorso lavorativo coerentemente con le proprie capacità.

Se, successivamente, il figlio maggiorenne perde il lavoro, oppure il contratto a tempo determinato cessa, l’indipendenza economica non viene meno e il genitore (solitamente quello con cui il figlio maggiorenne convive) non potrà chiedere all’altro di versare un assegno di mantenimento per il maggiorenne.

assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Nel 2016, il Tribunale di Milano, ha chiarito che la circostanza di avere iniziato ad espletare attività lavorativa è considerata dai Giudici indicatore del raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne, per cui il diritto al mantenimento da parte dei genitori viene meno.

Al riguardo, si ricorda anche la Pronuncia della Corte di Cassazione nr.1585 del 27/01/2014 che ha considerato fattore determinante, ai fini del conseguimento dell’indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne, il fatto che egli avesse iniziato a lavorare nel settore alberghiero, da un lato e la mancanza di profitto universitario in considerazione degli anni di iscrizione al corso di laurea, dall’altro lato.

Infatti, la recentissima Sentenza Cass. civ., Sez. I, 13/10/2021, n. 27904 ha spiegato che

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiori di età non autosufficienti deve essere incentrata su un accertamento che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, ed alla complessiva condotta personale tenuta al raggiungimento della maggiore età da parte del giovane“.

Questa è linea interpretativa comune all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi più recentemente, sebbene si registrino scostamenti da questo indirizzo legati, come detto, all’esame del singolo caso di specie.

In ogni caso il genitore interessato, anche se il figlio è economicamente indipendente, non potrà improvvisamente cessare di pagare il mantenimento di propria iniziativa, ma dovrà rivolgersi al tribunale competente e chiedere una modifica delle condizioni di separazione/divorzio precedentemente decise dal Giudice o consensualmente pattuite.

Dovrà, pertanto, proporre una domanda giudiziale nel caso in cui l’altro genitore non concordi con l’interruzione della contribuzione. Residuerà in favore del figlio maggiorenne, se ne sussistono i diversi requisiti di cui all’art. 433 c.c., il diritto a ricevere il pagamento degli alimenti.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111 e per ogni ulteriore informazione in materia di mantenimento dei figli maggiorenni in caso di separazione (o divorzio), oppure per altra consulenza in materia di diritto di famiglia, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio, in videoconferenza, o richiedere un parere online. I riferimenti sono nella sezione contatti.

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

spese ordinarie e straordinarie

Le spese ordinarie e straordinarie per i figli dopo la separazione (o il divorzio)

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

Spese prevedibili e spese non prevedibili da sostenersi in favore dei figli

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori

Il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, raggiungibile in pochi minuti a piedi dal centro città di Empoli. L’Avv. Chiara Pollini si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e, con particolare attenzione, segue i propri assistiti nelle procedure di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).

Al momento della separazione tra i coniugi, sia essa consensuale o giudiziale, il mantenimento dei figli è argomento di primaria importanza e, spesso, rappresenta la ragione del più aspro scontro tra i coniugi. La maggiore ragione di lite, quindi, deve essere affrontata rendendo la parte assistita edotta sugli obblighi dei genitori e conseguentemente sulla adeguatezza o meno della pretesa economica che il genitore richiedente il mantenimento intende far valere.

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori

In primo luogo, come spiegato in un precedente articolo del blog, l’obbligo di mantenimento dei figli, previsto dalla Costituzione (art.30) sussiste per entrambi i genitori in base alle rispettive sostanze. In secondo luogo, la contribuzione di ciascun genitore al mantenimento dei figli (minori o non economicamente auto sufficienti) impone, ex art. 147 c.c., di far fronte a svariate esigenze della prole.

Il mantenimento dei figli, pertanto, è obbligo ben diverso e assai più ampio dell’obbligo alimentare. Sono molteplici e variegate le abitudini ed esigenze dei figli (ludiche, ricreative, sportive …) che possono diventare fonte di vivace litigio tra i coniugi al momento della separazione (e similmente, al momento del successivo divorzio).

Tutte le necessità dei figli minori – o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – potrebbero, infatti, astrattamente confluire nel più ampio concetto di obbligo di mantenimento salvo, però, declinarsi, nella quantificazione che dell’assegno verrà compiuta dal Giudice, nella partizione tra “spese ordinarie” e “spese straordinarie” – o, più correttamente, “spese prevedibili” e “spese non prevedibili” – con risvolti economici differenti.

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori

Infatti, l’assegno mensile di mantenimento dei figli comprende soltanto le spese considerate “ordinarie” e “prevedibili” che il genitore affronta periodicamente per il figlio. È quindi fondamentale poter illustrare alla parte assistita, con quanta più precisione possibile, l’elencazione di tale tipologia di spese; in quanto la somma – mensile – che sarà corrisposta per il mantenimento dei figli dovrà (pro quota!) essere congrua per affrontarle.

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori

Spesso all’Avvocato che si occupa di separazione e divorzi viene richiesta consulenza dal genitore che intende presentare all’altro, coobbligato al mantenimento del figlio, scontrini e ricevute di spesa per l’acquisto di capi di abbigliamento per i figli minorenni e ne pretende, appunto, il rimborso pro quota. Sovente, lamentando proprio che il genitore obbligato al pagamento dell’assegno mensile in favore del figlio negherebbe al minore “le piccole spese normali”. Durante tali consulenze in materia di mantenimento dei figli, deve quindi essere ben chiarito che, salvo espresse e motivate eccezioni, il vestiario è considerato, dalla maggior parte dei Tribunali, una spesa ordinaria e, conseguentemente, non può esserne chiesta quota parte di rimborso all’altro genitore (a meno che questi, spontaneamente, intenda partecipare all’acquisto).

Si intuisce, quindi, come la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie in favore dei figli può essere superata soltanto per comune volontà dei genitori e come, a tal fine, ciò possa utilmente avvenire soltanto nell’accordo della separazione consensuale (ovvero del divorzio congiunto). In questa sede infatti, i genitori possono stilare un elenco di spese che (pur prevedibili, abituali, ordinarie che dir si voglia) può comprendere tutto ciò che i genitori desiderano garantire al figlio e che non sarà coperto dell’assegno mensile di mantenimento. Soltanto in tale accordo per la separazione consensuale (similmente, nel divorzio congiunto), si possono inserire voci di spesa straordinaria – quindi extra assegno mensile di mantenimento – della più disparata natura: ad esempio, i costi periodici per sport agonistico, oppure i canoni di abbonamento a canali televisivi, abbigliamento, spese periodiche in centri estetici, fino alla “paghetta” settimanale.

Le spese straordinarie esuleranno, quindi, dal versamento periodico dell’assegno di mantenimento dei figli e saranno, pro quota, versate a parte a quello dei genitori che le abbia anticipate.

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori


Se, però, i genitori non trovano un accordo che possa confluire nelle condizioni di separazione consensuale o di divorzio non contenzioso, è il Giudice che deve quantificare la somma da corrispondersi a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, in base alle rispettive risorse economiche, da ciascuno dei genitori.
Nel far ciò, il Giudice si atterrà al più consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale in materia e, ove possibile, ai documenti contenenti linee guida – “protocolli” – redatti presso i diversi Tribunali d’Italia – protocolli che, nello sforzo di fornire le risposte ai singoli casi concreti, nella circoscrizione di riferimento, rappresentano uno strumento imprescindibile per l’avvocato che si occupa di separazioni dei coniugi e di divorzi e di questioni di diritto di famiglia in genere che coinvolgono figli minori.

Volendo tirare le somme e avvicinarsi ad un criterio distintivo quanto più uniforme possibile, possiamo definire “spese straordinarie” quelle non ragionevolmente prevedibili, perché solitamente non rientranti nelle abitudini periodiche dei figli e/o non rientranti nelle loro normali, comuni, esigenze.

Esse sono spese che, al contempo, gravano sensibilmente sul tenore di vita della famiglia, ovvero spese che, per il loro valore, incidono sulle capacità patrimoniali del genitore obbligato. Questo principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nel 2012 ed è ormai consolidato nelle Sentenze di merito dei Tribunali.

spese ordinarie e straordinarie per mantenimento dei figli minori

Al contrario, le spese di esiguo importo, effettuate per esigenze ripetitive nella quotidianità del minore (a titolo soltanto esemplificativo, le ricariche del telefono cellulare del figlio, oppure il costo per il rifornimento del ciclomotore) e, in generale tutte le spese di importo relativamente modesto che occorrono nella ruotine familiare del minore, si considerano rientrare nelle spese “ordinarie” e, quindi, non potranno essere richieste all’altro genitore a titolo di spese straordinarie, dovendo essere sostenute con l’assegno mensile di mantenimento.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sull’obbligo di pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli nei giudizi di separazione (o divorzio), Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 

Il diritto all'assegno di mantenimento dei figli

Il mantenimento dei figli

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

La richiesta di pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli nella separazione (o nel divorzio)

richiesta all'assegno di mantenimento dei figli dopo separazione o divorzio

Il mantenimento dei figli è, assieme al diritto al mantenimento del coniuge (e al diritto all’assegno divorzile), una delle più importanti questioni che vengono in considerazione al momento della separazione (o del divorzio) dei coniugi. 

La questione del mantenimento dei figli, invero, è solitamente quella percepita come maggiormente urgente dal genitore e quella che lo spinge, magari dopo lunga titubanza, a rivolgersi ad uno studio legale che si occupa di diritto di famiglia. 

La prima informazione da comunicare con estrema chiarezza al cliente è che l’obbligo di mantenimento dei figli è previsto dalla Costituzione (art.30) e vale per il solo fatto di averli generati, a prescindere dal matrimonio e/o dalle unioni civili e/o di fatto e che sussiste per entrambi i genitori in base alle rispettive sostanze.

La disciplina di riferimento è contenuta nel codice civile agli artt. 315 bis co.1, 317 bis co.2 ,337 ter co.4, 337 septies; inoltre, nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio, si dovranno tenere in considerazione –  laddove esistenti – i Protocolli adottati dai vari Tribunali che concernono  la quantificazione dell’assegno di mantenimento e, nello specifico, le spese – ordinarie e straordinarie – che l’assegno è diretto a coprire.

Mantenimento dei figli in caso di separazione consensuale e di divorzio congiunto

assegno di mantenimento dopo la separazione o il divorzio

Più precisamente, nei casi di separazione consensuale dei coniugi e di divorzio congiunto, l’assegno di mantenimento dei figli diviene oggetto di accordo tra i genitori che, tra loro, ripartiranno le tipologie di spese in favore del figlio anche indipendentemente dai Protocolli in vigore, in base alle esigenze dei figli e alla capacità economica dei coniugi.

In tal modo, i genitori, in base alla rispettiva forza economica, potranno anche concordare di obbligarsi a pagare spese non necessarie e prettamente voluttuarie o di svago (viaggi, divertimenti e sport d’elite, attività sportive agonistiche ecc..).

Mantenimento dei figli in caso di procedimenti contenziosi

Nei procedimenti contenziosi, invece, sarà il Giudice a disporre il pagamento periodico dell’assegno, confrontando la capacità reddituale dei genitori e disciplinando la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie in favore dei figli, secondo i criteri di legge e, come detto, quando esistenti, secondo i criteri dei Protocolli in materia di diritto di famiglia.

Più raro, invece, che il Giudice decida per il mantenimento diretto dei figli, o per il mantenimento in un’unica soluzione a preferenza del pagamento di assegno periodico di mantenimento.

L’obbligo al mantenimento cessa con il compimento della maggiore età?

Il diritto all'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Altra informazione importante, non sempre chiara al genitore che si rivolge all’avvocato perché l’altro “pretende che continui a pagare il mantenimento a mio figlio che ha già (!!!)  diciotto anni!” è che l’obbligo di mantenimento della prole, previsto dalla legge specificamente per i figli minorenni, non cessa al compimento della maggiore età

Invero non esiste un’età prestabilita o un limite di età, restando i genitori obbligati sino a che il figlio non ha raggiunto l’indipendenza economica.

La Giurisprudenza, al riguardo, appare concorde, tuttavia, nel riconoscere la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente che resti inerte nella ricerca di occupazione, non impegnandosi nello svolgimento di alcuna attività o che abbia ingiustificatamente rifiutato offerte lavorative.

La casistica giurisprudenziale è molto ampia, ma l’orientamento dominante appare attento a valutare la diligenza del figlio nella collocazione nel mercato del lavoro.

Come si determina l’entità del mantenimento?

Il diritto all'assegno di mantenimento dei figli

Le modalità attraverso cui si determina l’ammontare dell’assegno tengono conto di diversi fattori. Su tutti, il Giudice valuterà le esigenze attuali dei figli e il tenore di vita goduto sino a che è stata mantenuta l’unità familiare.

Saranno, poi, considerati la collocazione (o la convivenza in caso di figli maggiorenni) prevalente dei figli e, in generale, il tempo che trascorrono presso il genitore non collocatario e, naturalmente, le rispettive risorse economiche dei genitori.

I Tribunali, nei giudizi di separazione giudiziale e divorzio contenzioso, inoltre, mostrano sempre maggiore valorizzazione, nel ripartire il quantum del mantenimento dei figli, della cura e assistenza diretta dai genitori rispettivamente profuse nella quotidianità in favore dei figli.

Non vi sono dubbi, infatti, oggi che la permanenza presso uno o l’altro dei genitori abbia, tra l’altro, una valenza anche economica di contribuzione al mantenimento della prole.

Come per il diritto al mantenimento del coniuge (o all’assegno divorzile) i requisiti elencati per sommi capi dovranno essere oggetto di puntuale prova per formare il convincimento del Giudice.

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi).

Per ulteriori informazioni sull’obbligo di mantenimento dei figli nei giudizi di separazione (o divorzio), nonché per consulenze in materia di diritto di famiglia in generale e procedimento di separazione o divorzio, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online (i riferimenti sono nella sezione contatti).

Per richiedere consulenze legali professionali su misura per le vostre esigenze, si invita a prenotare un appuntamento in studio. Si prega di notare che le consulenze legali costituiscono attività professionale a tutti gli effetti e, come tale, sono soggette a compenso in ossequio alle vigenti normative. 




Diritto all'assegno di mantenimento

Il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge nella separazione

*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243

L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi) e relativo diritto all’assegno di mantenimento.

Nella materia, una delle questioni più discusse è quella dell’assegno di mantenimento che un coniuge richiede per sé, o per i figli, nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali.

Volutamente limitando qui la trattazione all’assegno di mantenimento in favore del coniuge nei procedimenti di separazione, il diritto a richiedere l’assegno è previsto dal codice civile (art. 156 c.c.) e rappresenta la conseguenza, nei procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, degli obblighi di reciproco mantenimento che derivano dal matrimonio.

Diritto all'assegno di mantenimento

Il contributo al mantenimento ha, infatti, la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico anche dopo che è intervenuta la separazione legale.

Nella separazione consensuale, così come in caso di accordo di negoziazione assistita (c.d. “separazione davanti all’avvocato”) l’esistenza dei presupposti di legge per l’assegno di mantenimento del coniuge non sarà verificata dal Giudice. In tali procedimenti consensuali, infatti, i coniugi sono liberi di regolare i reciproci rapporti come ritengono opportuno, nel rispetto delle norme inderogabili di Legge e, quindi, di accordarsi sia sull’importo che sulle modalità di pagamento dell’assegno.

Nella separazione giudiziale, invece, il coniuge che chiede il mantenimento dovrà provare che esistono i seguenti requisiti:

  • la separazione non deve essere addebitabile al coniuge richiedente l’assegno e
  • l’assegno di mantenimento deve essere quantificato in base alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato a versarlo.

Dunque, il coniuge richiedente l’assegno, nella separazione giudiziale, deve dimostrare di essere la parte economicamente più debole e/o la parte che, dalla crisi coniugale e dalla cessazione della convivenza, esce economicamente sofferente rispetto all’altra.

Diritto all'assegno di mantenimento

A tale scopo, il coniuge richiedente l’assegno di mantenimento dovrà anche fornire prova che i propri redditi non sono adeguati (e non vi è possibilità di incremento degli stessi con il lavoro).

Non necessariamente, invece, il diritto al mantenimento dipenderà dal “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.
Questo riferimento è stato, per molti anni, linea guida per l’accoglimento o il rigetto della richiesta di mantenimento, ma, oggi, non è più così, perché è mutato il contesto socioeconomico e la Giurisprudenza, di conseguenza, ha gradatamente mitigato tale parametro, per arrivare ad un mutamento di indirizzo definitivo con la Sentenza a Sezioni Unite nr. 18287 del 11/07/2018.

In seguito a tale pronuncia della Corte di Cassazione, infatti, “il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” non può più, da solo considerato, essere il criterio fondamentale per riconoscere o negare l’assegno di mantenimento.

L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, infatti, ne restringe molto l’applicazione e indica altri presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento nel procedimento di separazione giudiziale.

Il Giudice dovrà, quindi, convincersi dell’esistenza di altri elementi che, secondo l’ormai consolidato nuovo orientamento dei Tribunali, devono essere vagliati a preferenza del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” e, in particolare:

Diritto all'assegno di mantenimento
  • i redditi del richiedente, di ogni tipo (liquidità, immobili, polizze, investimenti e quant’altro denoti indice di ricchezza attuale e/o potenziale);
  • la durata del matrimonio, quale elemento che incide sulla quantificazione concreta dell’assegno di mantenimento dell’avente diritto;
  • le potenzialità lavorative del beneficiario (ad esempio: età, abilità professionali, la spendibilità delle competenze acquisite nel mercato del lavoro; la domanda di lavoro, cioè le chances di trovare un’occupazione retribuita);
  • il beneficio economico derivante al coniuge che abbia iniziato una convivenza con altro partner;
  • il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla vita familiare.

Pertanto, sarà indispensabile allegare in giudizio tutta la documentazione reddituale per ricostruire il patrimonio effettivo di entrambi i coniugi e attestare anche l’esistenza di eventuali debiti (ad esempio, contratti di finanziamento, cessione del quinto dello stipendio o qualsiasi altra pendenza in essere).

Non è infrequente, infatti, che per dimostrare il diritto al mantenimento, il coniuge richiedente debba ricorrere a indagini patrimoniali e investigazioni private per portare alla luce eventuali entrate sommerse e
redditi non dichiarati.

E’ importante sottolineare come sia essenziale fornire al Giudice solida prova delle circostanze sopra elencate perché, in caso contrario, l’assegno mensile non sarà riconosciuto, oppure sarà riconosciuto in misura non congrua alla reale situazione economica.

Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto a richiedere l’assegno mensile di mantenimento, nonché per consulenze per separazione e divorzio, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.

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