L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di:
Nel nostro ordinamento non esistono leggi specifiche che disciplinino quello che in Gran Bretagna è chiamato “Equine Law” – traducibile, semplicemente, come “diritto equestre” – per cui devono applicarsi, a seconda dei casi, le norme generali del codice civile e del codice penale.
I precedenti giurisprudenziali in materia non sono molti, pertanto ogni Sentenza che viene emessa costituisce sempre importante spunto di riflessione per l’avvocato che si occupa di diritto equestre.
Nel maggio 2020, il Tribunale di Firenze (Sez. II Sent. 07/05/2020) si è pronunciato in merito all’infortunio di cavaliere, regolarmente tesserato dalla associazione di sport equestre, occorso durante la movimentazione a terra del cavallo.
L’allievo associato del circolo sportivo equestre riporta gravi lesioni alla mano attorno alla quale era rimasta avvolta la longia in seguito allo strattone da parte del cavallo (durante la conduzione dell’animale in salita nel van).
Chi è responsabile per il danno occorso all’allievo? Il titolare del maneggio in quanto ha coinvolto l’allievo in un’attività pericolosa per la quale non era preparato? Oppure deve considerarsi responsabile lo stesso allievo che ha tenuto la longia in maniera non consona, in dispregio delle elementari regole della tecnica?
Le risposte potrebbero essere diverse e tutte ugualmente valide astrattamente. In realtà, per indagare l’imputabilità della responsabilità nell’attività equestre e, conseguentemente, l’esistenza del diritto al risarcimento del danno, occorre analizzare le variabili di fatto – che connotano l’attività equestre e gli sport equestri in generale – e tenere conto di quelle soltanto la cui esistenza nel caso concreto è stata provata nel processo.
Nel caso in esame, il cavallo era sotto la custodia dell’associazione e, quindi, utilizzato dal titolare del maneggio per le normali attività (aventi connotazione economica) del circolo equestre, concedendolo in uso agli allievi, tra cui al “cavaliere” (poi) infortunatosi.
Il “cavaliere” si era offerto spontaneamente di aiutare il titolare del maneggio a far salire il cavallo sul van. L’infortunato domandava quindi il risarcimento del danno al titolare del maneggio, richiamando la presunzione di responsabilità a carico di chi trae profitto dall’animale ex art. 2052 c.c.
Il Tribunale di Firenze, tuttavia, ha respinto la domanda di risarcimento del danneggiato, ritenendo accertato in giudizio il caso fortuito ex art 2052 c.c. e quindi negando la responsabilità per fatto illecito del titolare del maneggio.
Secondo il Giudice, infatti, valutando la dinamica dell’infortunio del cavaliere, sia che vi sia stata negligenza del danneggiato nell’attorcigliamento della longia, negligenza che avrebbe causato il distacco del pollice durante il movimento del cavallo, sia che l’attorcigliamento della longia si sia verificato per un puro caso che statisticamente non si verifica mai, in entrambi i casi non può esserne chiamato a rispondere il titolare del maneggio.
Nella fattispecie, dunque, Giudice ha applicato l’art. 2052 c.c. che afferma:
“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso specifico esaminato dal Tribunale di Firenze, si evidenzia, infine, come abbiano concorso a sollevare da responsabilità il titolare del maneggio, altre due circostanze non trascurabili:
a) il danneggiato era anche socio del centro ippico e utilizzatore in senso economico dell’animale (in quanto membro dell’associazione);
b) il danneggiato si era spontaneamente proposto, senza che gli fosse richiesto, di svolgere attività di per sé pericolosa, considerata la notoria riluttanza dei cavalli a salire nei wan.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto al risarcimento danni da infortunio a cavallo e per consulenze in materia responsabilità del gestore (associazione sportiva) del maneggio Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.
*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi) e relativo diritto all’assegno di mantenimento.
Nella materia, una delle questioni più discusse è quella dell’assegno di mantenimento che un coniuge richiede per sé, o per i figli, nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali.
Volutamente limitando qui la trattazione all’assegno di mantenimento in favore del coniuge nei procedimenti di separazione, il diritto a richiedere l’assegno è previsto dal codice civile (art. 156 c.c.) e rappresenta la conseguenza, nei procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, degli obblighi di reciproco mantenimento che derivano dal matrimonio.
Il contributo al mantenimento ha, infatti, la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico anche dopo che è intervenuta la separazione legale.
Nella separazione consensuale, così come in caso di accordo di negoziazione assistita (c.d. “separazione davanti all’avvocato”) l’esistenza dei presupposti di legge per l’assegno di mantenimento del coniuge non sarà verificata dal Giudice. In tali procedimenti consensuali, infatti, i coniugi sono liberi di regolare i reciproci rapporti come ritengono opportuno, nel rispetto delle norme inderogabili di Legge e, quindi, di accordarsi sia sull’importo che sulle modalità di pagamento dell’assegno.
Nella separazione giudiziale, invece, il coniuge che chiede il mantenimento dovrà provare che esistono i seguenti requisiti:
Dunque, il coniuge richiedente l’assegno, nella separazione giudiziale, deve dimostrare di essere la parte economicamente più debole e/o la parte che, dalla crisi coniugale e dalla cessazione della convivenza, esce economicamente sofferente rispetto all’altra.
A tale scopo, il coniuge richiedente l’assegno di mantenimento dovrà anche fornire prova che i propri redditi non sono adeguati (e non vi è possibilità di incremento degli stessi con il lavoro).
Non necessariamente, invece, il diritto al mantenimento dipenderà dal “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.
Questo riferimento è stato, per molti anni, linea guida per l’accoglimento o il rigetto della richiesta di mantenimento, ma, oggi, non è più così, perché è mutato il contesto socioeconomico e la Giurisprudenza, di conseguenza, ha gradatamente mitigato tale parametro, per arrivare ad un mutamento di indirizzo definitivo con la Sentenza a Sezioni Unite nr. 18287 del 11/07/2018.
In seguito a tale pronuncia della Corte di Cassazione, infatti, “il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” non può più, da solo considerato, essere il criterio fondamentale per riconoscere o negare l’assegno di mantenimento.
L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, infatti, ne restringe molto l’applicazione e indica altri presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento nel procedimento di separazione giudiziale.
Il Giudice dovrà, quindi, convincersi dell’esistenza di altri elementi che, secondo l’ormai consolidato nuovo orientamento dei Tribunali, devono essere vagliati a preferenza del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” e, in particolare:
Pertanto, sarà indispensabile allegare in giudizio tutta la documentazione reddituale per ricostruire il patrimonio effettivo di entrambi i coniugi e attestare anche l’esistenza di eventuali debiti (ad esempio, contratti di finanziamento, cessione del quinto dello stipendio o qualsiasi altra pendenza in essere).
Non è infrequente, infatti, che per dimostrare il diritto al mantenimento, il coniuge richiedente debba ricorrere a indagini patrimoniali e investigazioni private per portare alla luce eventuali entrate sommerse e
redditi non dichiarati.
E’ importante sottolineare come sia essenziale fornire al Giudice solida prova delle circostanze sopra elencate perché, in caso contrario, l’assegno mensile non sarà riconosciuto, oppure sarà riconosciuto in misura non congrua alla reale situazione economica.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto a richiedere l’assegno mensile di mantenimento, nonché per consulenze per separazione e divorzio, Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online.
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di contratti e di responsabilità civile attinenti attività equestri esercitate da associazioni sportive, professionisti e privati proprietari di cavalli. Nella fattispecie, in questo articolo andremo ad esaminare la responsabilità e risarcimento danni per l’infortunio del cavaliere.
Coloro che si dedicano ad attività equestri, amatoriali o agonistiche, spesso necessitano di una tutela legale articolata che può interessare tanto il diritto civile che il diritto penale e cercano un avvocato che abbia esperienza specifica “nel mondo dei cavalli” e degli sport equestri. Tuttavia, nel nostro ordinamento non esistono leggi specifiche che disciplinino quello che in Gran Bretagna è chiamato “Equine Law” – traducibile, semplicemente, come “diritto equestre” – per cui devono applicarsi, a seconda dei casi, le norme generali del codice civile in materia di contratti e responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale (salvo che la fattispecie non abbia anche rilevanza penale!).
Uno dei motivi più comuni per cui titolari di maneggi e cavalieri necessitano di un avvocato esperto nella regolamentazione delle attività equestri, è la richiesta danni per l’infortunio del cavaliere.
A causa della caduta da cavallo, infatti, l’allievo pretenderà il risarcimento del danno dal gestore del maneggio (dall’associazione sportiva) e, ricorrendo certi presupposti, il risarcimento in effetti sarà dovuto.
La consulenza legale per infortunio del cavaliere richiede di esaminare giuridicamente (e tecnicamente) il fatto accaduto – la caduta da cavallo – in ogni sua fase. L’avvocato, a mente dei precedenti giurisprudenziali, valuterà tutte le circostanze di tempo e di luogo dell’infortunio, nonché le condotte di tutti i soggetti presenti, compresa quella dello stesso cavaliere danneggiato.
Può quindi rivelarsi assai utile, ai fini della specifica consulenza legale per l’infortunio in maneggio, che l’avvocato abbia anche personale esperienza di sport equestri e conoscenze di base del comportamento dei cavalli, oltre che dei regolamenti e delle dinamiche di scuderia.
La caduta dell’allievo da cavallo, infatti, è un tipo infortunio molto particolare perché condizionato dalla imprevedibilità dell’equide. Pertanto, ogni caso è diverso e, non essendovi normativa specifica, deve essere studiato considerando i precedenti dei Tribunali.
Le norme fondamentali per stabilire l’esistenza del diritto al risarcimento del danno e individuare il soggetto responsabile dell’infortunio a cavallo sono quelle sulla responsabilità extracontrattuale e, in particolare, quella sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 C.C.) e quella sulla responsabilità per danni prodotti da animali (art. 2052 C.C.).
In applicazione di entrambe le suddette norme, il gestore del maneggio potrà rispondere della caduta da cavallo dell’allievo, sia durante una lezione, che in passeggiata e potrà essere tenuto al risarcimento per le lesioni riportate dal cavaliere. Tuttavia, proprio in applicazione di tali norme, il Giudice potrà ravvisare anche un concorso di responsabilità di altri soggetti, come l’istruttore di equitazione o lo stesso cavaliere (ad esempio, se l’allievo ha violato il regolamento del maneggio).
Conseguentemente, il titolare/gestore del maneggio potrà, almeno in parte, essere esonerato dalla responsabilità per l’infortunio del cavaliere. La responsabilità del gestore del maneggio potrà essere, invece, del tutto esclusa se il gestore dimostra che la caduta da cavallo si è verificata per un fatto non imputabile “al maneggio”.
Il gestore del maneggio dovrà quindi dimostrare, sia di aver osservato tutte le prescrizioni di legge, sia di avere organizzato quella specifica attività equestre, da cui è derivato l’infortunio al cavaliere, predisponendo tutte le cautele necessarie a prevenire ed evitare il danno.
Davanti al Giudice, poi, il gestore del maneggio potrà rispondere, alternativamente ex art. 2050 C.C. o ex art. 2052 C.C. a seconda del caso concreto.
Infatti, la caduta da cavallo durante la lezione, con un cavallo addestrato al lavoro in campo e abitualmente impiegato dagli allievi per quel tipo di disciplina equestre, non è necessariamente considerata dalla Giurisprudenza “attività pericolosa” ex art. 2050 C.C. (dovendo ricorrere, per essere considerata “attività pericolosa”, nel caso specifico, ulteriori circostanze: solo per fare un esempio, la giovane età del cavallo in correlazione con l’assoluta inesperienza del cavaliere).
Più frequentemente, infatti, il titolare del maneggio risponderà dell’infortunio a cavallo quale semplice “proprietario-custode” del cavallo, ex art. 2052 C.C..
In quest’ultima fattispecie, il titolare della scuderia potrà comunque andare esente dall’obbligo di risarcimento, provando che la caduta da cavallo è avvenuta per un caso fortuito.
Lo Studio Legale Avv. Chiara Pollini si trova a Sovigliana-Vinci (Fi), in Viale Togliatti n.111, a pochi passi dal centro città di Empoli e, per ulteriori informazioni sul diritto al risarcimento danni da infortunio a cavallo e per consulenze in materia responsabilità del gestore (associazione sportiva) del maneggio Vi invita a per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online
*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini opera nel proprio Studio Legale in provincia di Firenze, nel Comune di Sovigliana-Vinci, a pochi passi dal centro città di Empoli. Lo Studio si occupa, tra l’altro, di diritto di famiglia e cura con particolare dedizione i procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, materia nella quale l’Avv. Chiara Pollini ha consolidato la propria esperienza e formazione professionale.
Separazione e divorzio possono essere chiesti da ciascuno dei coniugi indipendentemente dalla volontà dell’altro.
Il presupposto di Legge è che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole (art. 151 comma 1 C.C.).
I fatti che rendono intollerabile la convivenza, nel vivere familiare quotidiano possono essere i più vari.
Tra questi: la violazione dei doveri coniugali, cioè la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge e dei figli e la violazione del dovere di coabitazione, cioè l’abbandono
della casa coniugale.
Tuttavia, assai vasta è la casistica dei motivi che spingono le persone a separarsi legalmente, perché spesso le cause dei contrasti in famiglia riguardano semplicemente l’incompatibilità di carattere.
Questo fa sì che le incomprensioni e le discussioni quotidiane, ripetute nel tempo, conducano alla fine del rapporto affettivo.
In alcuni casi, può non essersi neppure mai instaurata tra marito e moglie, dopo il matrimonio, una autentica comunione di vita. Si pensi ai coniugi che, per ragioni di lavoro, viaggiano continuamente e non condividono la quotidianità, né la coabitazione.
Un altro motivo ricorrente di separazione, ai giorni d’oggi, è diventato il contrasto tra culture diverse e il conflitto tra diversi credo religiosi dei coniugi.
Inoltre, a certe condizioni, anche le malattie del coniuge possono essere causa della crisi coniugale non risanabile, come certamente lo sono anche le varie dipendenze (droga, alcol, gioco d’azzardo), soprattutto
se sopraggiungono, o vengono scoperte, dopo il matrimonio.
Spesso, però, la causa della separazione legale è riconducibile a comportamenti più specifici della persona e, come è facile immaginare, l’infedeltà coniugale è senz’altro il fatto che conduce le persone a prendere
definitivamente coscienza della crisi matrimoniale e, quindi, a cercare la consulenza e l’assistenza dell’avvocato.
Che si tratti di un episodio isolato, di tradimenti ripetuti, oppure della instaurazione di una relazione stabile al di fuori del matrimonio, ai fini della domanda di separazione non fa differenza. Anzi, non è raro che quando si avvia il procedimento di separazione legale, i coniugi abbiano già interrotto, in via di fatto, la convivenza proprio a causa dell’instaurazione di una relazione extraconiugale.
Tra i fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, vi sono, poi, condotte della persona più gravi che sfociano in violenza psicologica e/o fisica e in aggressioni verso il coniuge o vero i figli e che,
quindi, richiedono all’avvocato civilista di intervenire prontamente con altri strumenti giudiziari di tutela della persona e a urgente protezione della famiglia.
Il Codice Civile, inoltre, prevede espressamente che la separazione personale dal coniuge (così come il divorzio) possa essere richiesta anche quando nella vita della famiglia si sono verificati fatti che possono
recare pregiudizio ai figli. Questo può accadere se un genitore ha violato gli obblighi di assistenza morale o materiale, fermo restando che il pregiudizio deve essere provato. Questa tematica, tuttavia, è particolarmente vasta e delicata e sarà trattata in un altro articolo.
Da quanto detto sin qui circa i motivi di separazione più ricorrenti, si comprende che non è comunque mai necessario che la crisi coniugale dipenda dalla volontà di entrambi, dato che anche la disaffezione di uno
dei due coniugi può essere condizione sufficiente per chiedere la separazione legale.
Si tratterà semmai di valutare, di volta in volta, se ricorra anche motivo specifico di addebito della separazione, ma è comunque sufficiente che una parte prenda l’iniziativa, anche senza il consenso dell’altra.
Naturalmente, se moglie e marito intendono separarsi di comune accordo, i tempi e i costi del procedimento saranno minori in caso di deposito di ricorso per separazione consensuale, specie se confrontati con quelli necessari per la separazione giudiziale.
Fermo restando che i coniugi dovranno essere informati dall’avvocato, ove sussistano i requisiti di Legge, della possibilità di ricorrere al procedimento di Negoziazione Assistita, i cui costi saranno preventivamente concordati da ciascuna parte con il proprio avvocato.
Per ulteriori informazioni, consulenze per separazione e divorzio, o per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online, i riferimenti sono nella sezione contatti.
*** Contenuto creato dall’Autore prima dell’entrata in vigore del
Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 [ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata].
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243
L’Avv. Chiara Pollini si è occupata di diritto di famiglia sin dagli inizi della propria carriera, orientando il proprio percorso formativo in materia di procedimenti di separazione o divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi) e di tutela dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio.
L’Avv. Chiara Pollini nel corso degli anni ha acquisito competenza ed esperienza nella assistenza e consulenza legale alle famiglie, con particolare riferimento a:
Attraverso quest’ ultimo procedimento, infatti, dal 2014 (con il “decreto giustizia” d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) è possibile risolvere la crisi coniugale senza rivolgersi al Tribunale (è la così detta “separazione davanti all’Avvocato” o “divorzio davanti all’Avvocato”).
Questa modalità presuppone che entrambi i coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati, abbiano intenzione di procedere alla separazione o divorzio e siano disposti a collaborare lealmente per trovare un accordo sulle condizioni di separazione o divorzio.
Quando invece i contrasti in famiglia non sono risolvibili di comune accordo, è comunque sempre possibile chiedere all’avvocato di agire in via giudiziale.
Ciascuno dei procedimenti sopra elencati presenta i propri vantaggi e svantaggi e, ovviamente, tempi e costi differenti.
Ma, attenzione: non è detto che, nel singolo caso concreto, il preventivo più basso, o il procedimento che si prospetta più rapido, significhi anche tutela migliore di tutti gli interessi coinvolti nella crisi coniugale.
Ciò che è importante, invece, è che la consulenza dell’avvocato esamini tutti gli aspetti della crisi coniugale e che vengano spiegati con chiarezza i pro e i contro delle diverse azioni processuali.
La consulenza per la separazione o divorzio – quella in materia di diritto di famiglia, in genere – deve aiutare la persona interessata a comprendere le conseguenze e gli sviluppi che deriveranno dall’azione legale che sarà, poi, intrapresa per ottenere la separazione o divorzio dal coniuge.
Volere ottenere la separazione o divorzio “il prima possibile”, oppure spendendo “il meno possibile”, può costare più caro di un’azione legale il cui preventivo di spesa era maggiore!
E’ quindi fondamentale instaurare con l’avvocato una comunicazione fluida e trasparente, attraverso la quale il Cliente possa trovare le risposte che cerca relativamente alla reale convenienza dei costi e ai tempi del giudizio.
Tuttavia, al contempo, è altrettanto fondamentale che il consulto legale dia a chi intende separarsi (o divorziare) la consapevolezza dei diritti che, nella fattispecie, si possono far valere nei confronti dell’altro coniuge e degli obblighi che, con la separazione o con il divorzio, si assumono verso la controparte.
L’Avv. Chiara Pollini, dopo aver approfondito la vicenda personalmente con l’interessato e studiato il caso specifico, prospetta al Cliente le possibili soluzioni, consensuali o contenziose, e fornisce i relativi preventivi, illustrando i costi del procedimento per ogni fase.
E’ bene ricordare che quando si giunge a una separazione o divorzio, i rapporti personali sono, nella maggior parte dei casi, compromessi e la fiducia reciproca viene meno.
L’avvocato in questo caso serve per dare la sicurezza ai coniugi di non essere pregiudicati nei propri interessi in sede di separazione o divorzio.
Per ulteriori informazioni, per prendere un appuntamento in Studio o richiedere un parere online, i riferimenti sono nella sezione contatti.
L’Avv. Pollini lavora principalmente nel proprio Studio Legale in Vinci (FI), in località Sovigliana (quindi poco distante anche dal centro storico di Empoli), ma, previo appuntamento, riceve anche nello Studio di Portoferraio.
Non esitate a richiedere informazioni aggiuntive per fugare ogni vostro eventuale dubbio. Lo Studio Legale dell’Avv. Chiara Pollini è pronto ad accogliervi.